Infortunio sul lavoro? Ecco perché, caro Alberto, oggi è l’azienda a dover provare di non aver sbagliato
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Rispondiamo ad Alberto, che ci ha scritto una lunga lettera chiedendoci di approfondire il tema oggetto di questa breve riflessione. La questione della ripartizione dell’onere della prova, nei casi di infortunio sul lavoro, ha visto negli anni un’importante evoluzione giurisprudenziale. Storicamente, alcune pronunce di merito avevano richiesto al lavoratore un grado di dettaglio molto elevato nell’indicare violazioni specifiche di norme di sicurezza. Tuttavia, l’orientamento della Corte di Cassazione più recente ribadisce un principio di più ampia tutela per il lavoratore, coerente con la natura contrattuale della responsabilità

datoriale prevista dall’art. 2087 del Codice Civile. In estrema sintesi: Non è più richiesto al lavoratore di provare la colpa specifica del datore di lavoro, né di dettagliare la violazione normativa concreta. È invece onere del datore di lavoro provare di aver adempiuto pienamente ai propri obblighi di sicurezza, comprese le misure di prevenzione, formazione e vigilanza.
Natura della responsabilità datoriale. La responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio sul lavoro non è di natura oggettiva ma contrattuale: ciò significa che deriva dalla violazione di obblighi di comportamento integrati nel contratto di lavoro per legge. L’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità psico fisica del lavoratore, tenendo conto delle conoscenze tecniche, organizzative e di esperienza del momento. In questo quadro, la responsabilità non scatta automaticamente per il solo fatto che l’infortunio sia avvenuto durante l’attività lavorativa. Deve esserci una violazione di obblighi di sicurezza concretamente sorretta da una qualche misura di prevenzione omessa o inadeguata.
Onere probatorio del lavoratore. Quando un lavoratore propone domanda risarcitoria a causa di un infortunio, la giurisprudenza di legittimità, orientata più di recente, chiarisce quali elementi il lavoratore deve provare. Essi sono: Esistenza del rapporto di lavoro – cioè che l’infortunato era dipendente del datore convenuto in giudizio. Esistenza di un danno – la lesione fisica o l’invalidità subita, adeguatamente documentata. **Nesso causale tra infortunio e prestazione lavorativa – il danno deve risultare in occasione di lavoro, non in un contesto estraneo alle mansioni affidate. Non è richiesto al lavoratore di individuare quale norma sia stata violata o di descrivere la dettagliata micro-dinamica dell’infortunio. La sola allegazione del danno occorso in occasione di lavoro e del nesso causale con l’attività è, pertanto, sufficiente a porre il problema probatorio a carico dell’azienda.
Obblighi della sicurezza a carico del datore di lavoro. Il datore di lavoro, secondo l’art. 2087 c.c. e il D.lgs. 81/2008, è tenuto a realizzare un sistema di prevenzione e sicurezza che comprende: Misure tecniche ed organizzative: Valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza. Adozione di misure tecniche, strutturali e procedurali per eliminarli o ridurli. Fornitura di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) idonei alle mansioni. Formazione e informazione (Informare e formare i lavoratori sui rischi, le corrette modalità operative e l’uso dei mezzi di protezione). Vigilanza sull’osservanza ovvero controllare attivamente che i lavoratori rispettino le regole di sicurezza e utilizzino correttamente i DPI. **Intervenire quando emergano comportamenti a rischio. L’omessa o inadeguata attuazione di queste misure nominate e innominate può costituire violazione dell’obbligo di sicurezza, determinando la responsabilità dell’azienda.
Onere probatorio del datore di lavoro: come può esonerarsi? Una volta che il lavoratore abbia dimostrato i tre elementi sopra elencati, l’onere della prova si sposta integralmente sul datore di lavoro. Questi deve fornire prova liberatoria positiva, ossia dimostrare di aver adottato tutte le misure di prevenzione e protezione richieste dalla legge e dalla migliore prassi; attuato un efficace sistema di informazione, formazione e addestramento; esercitato un’adeguata vigilanza perché le misure adottate fossero effettivamente applicate. In altri termini, per non essere ritenuto responsabile, il datore deve dimostrare che il danno è derivato da causa a lui non imputabile. È importante sottolineare che una semplice attestazione formale di consegna dei DPI o di formale istruzione non esaurisce l’obbligo se non è supportata da prove probanti di vigilanza sull’osservanza delle regole.
Concorso di colpa del lavoratore. Un tema ricorrente in giudizio riguarda la possibile colpa del lavoratore come causa dell’infortunio. La giurisprudenza costante chiarisce che la semplice negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore non esclude automaticamente la responsabilità del datore di lavoro, se questi non ha esercitato la dovuta vigilanza o predisposto misure idonee di prevenzione. La responsabilità datoriale può essere esclusa solo se il comportamento del lavoratore è abnorme, imprevedibile ed estraneo al processo lavorativo, cioè tale da costituire la causa esclusiva ed eccezionale dell’evento. In pratica, se il lavoratore si distrae o non utilizza correttamente i DPI, ma ciò rientra nel normale campo di rischio prevedibile, la responsabilità dell’azienda non è automaticamente esclusa. Solo una condotta radicalmente anomala, totalmente estranea alle mansioni e imprevedibile può costituire causa esclusiva dell’infortunio.
Conclusivamente, per Alberto🡪 La giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione conferma un principio favorevole al prestatore di lavoro: Il lavoratore non deve provare la colpa specifica del datore di lavoro né individuare il dettaglio delle norme violate, gli è sufficiente provare il rapporto di lavoro, il danno subito e **il nesso causale con l’attività lavorativa. Il peso della prova circa l’adozione delle misure idonee di prevenzione ricade sul datore di lavoro, che deve dimostrare di aver adempiuto pienamente ai propri doveri di sicurezza, formazione e vigilanza. Questa impostazione riflette un equilibrio giuridico che mira a tutelare l’integrità fisica e morale del lavoratore, riconoscendo la specifica posizione di vulnerabilità rispetto all’organizzazione produttiva.




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