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Legittimità degli accordi ex art. 4 L. 300/1970 in imprese fino a 15 dipendenti e validità delle RSA costituite convenzionalmente.


Viene richiesto di esprimere un parere pro veritate circa la possibilità, per imprese non agricole che occupano fino a 15 dipendenti, di stipulare accordi in materia di installazione di impianti di controllo a distanza ai sensi dell’art. 4 L. 300/1970 con rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite convenzionalmente, ovvero non corrispondenti ai requisiti dimensionali e soggettivi previsti dagli artt. 19 e 35 dello Statuto dei lavoratori. Si chiede altresì di valutare le conseguenze giuridiche di eventuali accordi stipulati in difetto dei requisiti di legge, alla luce della normativa lavoristica, della disciplina in materia di protezione dei dati personali e delle responsabilità penali e amministrative che ne derivano.


Quadro normativo di riferimento. La disciplina dei controlli a distanza trova la propria fonte primaria nell’art. 4 L. 300/1970, come modificato dal d.lgs. 151/2015, che stabilisce: il divieto generale di installazione di impianti dai quali possa derivare un controllo a distanza dell’attività lavorativa, salvo che ricorrano specifiche esigenze organizzative e produttive, di sicurezza del lavoro o di tutela del patrimonio aziendale; la necessità che l’installazione avvenga previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali legittimate (RSA o RSU) oppure, in mancanza, previa autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL); la condizione che i dati raccolti siano utilizzabili ai fini del rapporto di lavoro (anche disciplinare) solo se l’installazione è avvenuta nel rispetto delle garanzie procedurali previste e previa adeguata informativa. Gli artt. 19 e 35 Statuto dei lavoratori regolano la costituzione delle RSA e l’ambito di applicazione delle prerogative sindacali, prevedendo in particolare che: le RSA possono essere costituite solo nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti; il complesso dei diritti sindacali in azienda, ivi inclusa la legittimazione a stipulare accordi ex art. 4, è riferibile esclusivamente ai soggetti dotati dei requisiti legali.

Tale disciplina è completata dal quadro sanzionatorio delineato dal d.lgs. 196/2003 (Codice privacy), dal GDPR e dai reati contravvenzionali di cui all’art. 171 del Codice.


Natura e inderogabilità dei requisiti soggettivi per la stipula degli accordi ex art. 4 Statuto. La legittimazione alla stipula degli accordi ex art. 4 è attribuita, in via primaria, alle RSA costituite secondo quanto previsto dall’art. 19 Statuto. Tale disposizione contiene un requisito dimensionale minimo, secondo cui la rappresentanza può essere costituita nelle unità produttive con più di 15 dipendenti. La natura del requisito è inderogabile e costitutiva, in quanto definisce il presupposto soggettivo per l’esercizio dei diritti sindacali all’interno dell’azienda. La giurisprudenza e la dottrina prevalenti qualificano il requisito dimensionale come condizione di legittimazione, non disponibile alle parti e non superabile tramite accordi interni. Ne deriva che: nelle imprese fino a 15 dipendenti non è giuridicamente possibile costituire una RSA ex lege; qualsiasi rappresentanza costituita tramite intesa fra datore e lavoratori non può qualificarsi RSA ai sensi dell’art. 19; un accordo stipulato con una “RSA convenzionale” risulterebbe giuridicamente inesistente o comunque nullo per difetto del soggetto legittimato.


Nullità degli accordi stipulati con rappresentanze prive dei requisiti legali. Gli accordi aziendali che abbiano ad oggetto l’installazione di impianti dai quali derivi un controllo a distanza e che risultino sottoscritti con soggetti privi della necessaria legittimazione legale sono affetti da: nullità per violazione di norme imperative (art. 1418 c.c.); inefficacia rispetto all’adempimento dell’obbligo procedurale previsto dall’art. 4 Statuto. La nullità è riconducibile a due ordini di motivi: Violazione della norma imperativa che individua unicamente nelle RSA/RSU legittimamente costituite i soggetti abilitati alla sottoscrizione degli accordi; Elusione del modello legale di bilanciamento tra poteri datoriali e garanzie dei lavoratori, che non può essere aggirato mediante riconoscimenti pattizi. In assenza della possibilità di costituire RSA in aziende sotto i 16 dipendenti, l’unica alternativa è la procedura di autorizzazione amministrativa presso l’ITL.


L’unica procedura legittima nelle aziende fino a 15 dipendenti: l’autorizzazione ITL. Poiché l’ordinamento nega la possibilità di costituire RSA sotto la soglia dei 16 dipendenti, l’art. 4 Statuto impone che l’installazione di impianti potenzialmente idonei a controllare i lavoratori sia effettuata esclusivamente previa autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Il provvedimento autorizzativo ha natura costitutiva e verifica: la sussistenza delle finalità legittimanti; la proporzionalità e necessità del trattamento; la conformità al GDPR e alle Linee guida del Garante; le misure tecniche e organizzative a tutela dei lavoratori. L’installazione senza tale autorizzazione comporta l’illiceità del trattamento e l’applicazione delle sanzioni previste.


La funzione della contrattazione collettiva e i suoi limiti. La contrattazione collettiva può estendere diritti sindacali e attribuire legittimazioni ulteriori anche in imprese di dimensioni ridotte, ma tale funzione è esercitabile solo dalle fonti collettive qualificate (CCNL o accordi interconfederali). Non è invece consentito: al datore di lavoro attribuire unilateralmente prerogative sindacali a rappresentanze di fatto; **ai lavoratori costituire autonomamente organi che assumano la veste giuridica di RSA ai fini dell’art. 4. Qualsiasi estensione dei diritti sindacali in tale ambito richiede un intervento delle fonti collettive legittimate e non può essere operata a livello aziendale.


Conseguenze giuridiche dell’installazione illegittima. Gli impianti installati senza accordo valido o autorizzazione ITL sono illegittimi e i dati raccolti: non sono utilizzabili per finalità disciplinari o gestionali del rapporto; possono determinare la nullità di provvedimenti datoriali fondati su tali dati. Attenzione poi🡪 L’installazione di impianti in violazione dell’art. 4 integra il reato di cui all’art. 171 d.lgs. 196/2003, punito con contravvenzione. Inoltre🡪  La violazione delle norme sul trattamento dei dati comporta: sanzioni fino ai massimi previsti dal GDPR; eventuali prescrizioni o provvedimenti inibitori del Garante. E non basta🡪 L’installazione in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede può generare anche responsabilità risarcitoria verso i lavoratori.


Conclusioni. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale illustrato, si deve ritenere che: Nelle imprese fino a 15 dipendenti non è possibile costituire validamente RSA ai sensi dell’art. 19 Statuto dei lavoratori. Qualsiasi accordo ex art. 4 Statuto stipulato con rappresentanze sindacali costituite convenzionalmente è nullo e inidoneo a legittimare l’installazione di impianti di controllo a distanza. L’unica procedura legittima, nelle imprese che non raggiungono la soglia dei 16 dipendenti, è l’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro. L’installazione degli impianti in assenza dell’autorizzazione comporta l’illiceità del trattamento dei dati, l’inutilizzabilità delle risultanze ai fini del rapporto di lavoro, responsabilità penali, sanzioni amministrative e possibili ricadute risarcitorie. Solo la contrattazione collettiva, nell’esercizio della propria autonomia normativa, può estendere diritti e prerogative sindacali sotto la soglia dimensionale di legge, mentre tale facoltà non compete al datore né ai lavoratori individualmente considerati



Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


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