Congedo matrimoniale: diritti, obblighi e trattamento economico tra normativa, prassi INPS e contrattazione collettiva
- azionesindacalefvg
- 22 ott 2025
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Il congedo matrimoniale trova la sua prima regolamentazione in Italia già nel 1937, inizialmente a favore del personale impiegatizio. Solo successivamente, con l’Accordo Interconfederale del 31 maggio 1941, fu esteso anche al personale operaio. Attualmente, il fondamento normativo principale si rinviene nella contrattazione collettiva (che disciplina durata, modalità e integrazione economica), nonché nella giurisprudenza e nella prassi dell’INPS, che ne precisano i contorni applicativi. A seguito dell’introduzione della Legge n. 76/2016, che ha riconosciuto le unioni civili tra persone dello stesso sesso, il diritto al congedo è stato esteso anche a tali situazioni, con parità di trattamento rispetto al

matrimonio civile tradizionale.
I requisiti per la fruizione. Per poter accedere al congedo matrimoniale, il lavoratore deve avere un’anzianità minima di servizio di almeno una settimana, presentare richiesta con preavviso minimo di 6 giorni (salvo casi eccezionali), dimostrare l’effettiva celebrazione del matrimonio (o unione civile con effetti civili) mediante certificato di matrimonio o dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000. È fondamentale sottolineare che il diritto spetta solo se il matrimonio produce effetti civili in Italia, e solo in caso di non convivenza poligamica.
Durata e decorrenza del congedo. La durata del congedo è generalmente fissata in 15 giorni di calendario consecutivi dalla contrattazione collettiva. Per i lavoratori operai, l’INPS riconosce una durata minima di 8 giorni consecutivi. In caso di matrimonio celebrato nel weekend, la fruizione inizia dal lunedì successivo.
Decorrenza flessibile ma collegata all’evento. La data di decorrenza del congedo non deve obbligatoriamente coincidere con il giorno del matrimonio, ma deve comunque risultare temporalmente connessa all’evento (Cassazione, sent. n. 9150/2012). L’elasticità è giustificata dalla ratio dell’istituto: consentire al lavoratore di organizzare e vivere un evento personale rilevante, compatibilmente con l’organizzazione del lavoro.
Per i lavoratori extracomunitari regolarmente residenti in Italia, l’INPS ha precisato (Circ. n. 190/1992) che il congedo spetta anche in caso di matrimonio contratto all’estero, a condizione che sia presentata certificazione anagrafica rilasciata dal Comune di residenza e la certificazione confermi il vincolo coniugale con la persona indicata nel certificato estero.
L’INPS ha inoltre chiarito che in caso di successivi matrimoni, il diritto al congedo è riconosciuto solo se il lavoratore risulta vedovo o divorziato, escludendo ogni ipotesi di poligamia.
Trattamento economico e modalità di pagamento. L’indennità per congedo matrimoniale è erogata per 7 giorni da parte dell’INPS, per il tramite del datore di lavoro, che agisce in qualità di sostituto d’imposta. I giorni eccedenti (fino a 15), sono generalmente a carico del datore di lavoro, come previsto dal contratto collettivo (da visionare sempre). L’importo giornaliero è pari a 1/26 della normale retribuzione mensile lorda, ovvero alla media dei periodi di paga precedenti per i lavoratori settimanali. In presenza di assenze per malattia, infortunio, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, la retribuzione da considerare è quella che sarebbe spettata per una normale prestazione lavorativa (INPS, circ. 320/1978; mess.2951/2023). Le festività cadenti durante il congedo non si assorbono, ma danno diritto a retribuzione aggiuntiva.
Interazioni con altri istituti. Il congedo matrimoniale non è cumulabile con altri trattamenti di integrazione salariale come malattia, maternità/paternità e cassa integrazione ordinaria e straordinaria (CIGO e CIGS) (INPS, circ. 248/1992). Nel caso di sovrapposizione con l’infortunio, l’indennità INPS può essere corrisposta per la differenza tra quanto spettante a titolo di congedo e quanto già erogato dall’INAIL per l’inabilità temporanea (circ. INPS n. 164/1997).
Durante il periodo di assenza per congedo matrimoniale, il lavoratore continua a maturare normalmente: Ferie Permessi ex art. 2109 c.c. Tredicesima e altre mensilità aggiuntive Trattamento di fine rapporto (TFR). Ciò rafforza la natura di assenza retribuita a tutti gli effetti, che non incide negativamente sulla posizione retributiva e previdenziale del lavoratore.
Consigli per chi chiede il congedo matrimoniale-🡪 consultare sempre il proprio CCNL. Esempio: dipendente di un istituto di credito. Durata del congedo: 15 giorni consecutivi di calendario, compresi festivi e domeniche. Il congedo deve essere fruito entro 30 giorni dalla data del matrimonio, non deve per forza iniziare il giorno stesso dell’evento. Attenzione🡪 oltre i 30 giorni, decade il diritto al congedo matrimoniale retribuito. II 15 giorni sono interamente retribuiti, come se si fosse in servizio e ovviamente non incidono sul periodo di ferie. Cosa fare operativamente🡪 Preavviso: Comunicare per iscritto all’azienda con almeno 15 giorni di anticipo la data in cui iniziare il congedo. Documentazione: Allegare una certificazione che attesti la data del matrimonio (es. certificato di matrimonio o pubblicazioni). Fruizione: Il congedo deve essere continuativo, non frazionabile. Esempio pratico: Data matrimonio: 28 settembre 2025. Ultimo giorno utile per iniziare il congedo: 28 ottobre 2025.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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