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Nessuna sovrapposizione tra ferie e malattia, ma non sempre la malattia interrompe le ferie. E poi … c’è anche dell’altro  

Ferie e malattia: L’ordinamento giuridico italiano tutela in modo rigoroso il diritto del

lavoratore a un riposo effettivo, prevedendo regole precise che consentono, in presenza di determinati presupposti, la sospensione delle ferie e il recupero dei giorni non goduti. Tale tutela trova fondamento nella Costituzione, nella normativa codicistica, nella legislazione speciale e in una giurisprudenza ormai consolidata, sia nazionale che unionale. Il punto di partenza è l’articolo 36, comma 3, della Costituzione (Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.), il quale stabilisce che “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. La norma costituzionale non tutela semplicemente l’assenza dal lavoro, ma garantisce un riposo reale e concreto, finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche, alla salute, alla vita familiare e sociale del lavoratore. È proprio su questo concetto di effettività del riposo che si fonda la distinzione tra ferie e malattia. Sebbene ferie e malattia comportino entrambe l’astensione dal lavoro, esse rispondono a finalità profondamente diverse: le ferie sono un periodo di sospensione volontaria dell’attività lavorativa, destinato al benessere psicologico, alla cura delle relazioni personali e al recupero delle energie; la malattia è un evento patologico che altera lo stato di salute del lavoratore e impone un riposo forzato, funzionale alla guarigione. Proprio per questa diversità, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in linea con la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha affermato in modo costante che ferie e malattia non possono sovrapporsi. La malattia, infatti, è idonea a compromettere o annullare la funzione tipica delle ferie. Obbligare un lavoratore a “consumare” le ferie mentre è malato significherebbe violare il diritto costituzionale a un riposo effettivo. Da qui il principio per cui, se correttamente certificata, la malattia sospende il decorso delle ferie.


Malattia insorta prima dell’inizio delle ferie. Quando lo stato di malattia interviene prima dell’inizio del periodo feriale, la conseguenza è chiara: **le ferie non iniziano a decorrere; il lavoratore è considerato in malattia per tutta la durata della prognosi indicata nel certificato medico. In questo caso, non è necessaria alcuna valutazione sulla gravità della patologia: la malattia prevale automaticamente sulle ferie. Una volta terminato l’evento morboso, la fruizione delle ferie dovrà essere riprogrammata. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 2109 del Codice Civile, la determinazione del periodo feriale spetta al datore di lavoro, che deve contemperare le esigenze organizzative e produttive dell’impresa e gli interessi del lavoratore. Ne consegue che il dipendente non può imporre unilateralmente nuove date, ma ha diritto a un nuovo periodo di ferie effettivamente fruibile.


Malattia insorta durante le ferie già iniziate. Diversa è l’ipotesi in cui la malattia insorga nel corso delle ferie. In questo caso, la sospensione non è automatica, ma subordinata a una condizione essenziale: **la patologia deve essere incompatibile con il godimento del riposo feriale. Non è sufficiente un disturbo lieve o transitorio. Occorre una malattia che, per natura e gravità, impedisca il recupero psico-fisico. La valutazione spetta al medico curante, che deve attestare lo stato patologico mediante certificazione. Per ottenere la sospensione delle ferie, il lavoratore deve adempiere a precisi obblighi procedurali:

Comunicazione immediata al datore di lavoro. Il lavoratore deve informare tempestivamente il datore di lavoro dell’insorgenza della malattia, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal CCNL applicato o da eventuali regolamenti aziendali. Il medico deve trasmettere telematicamente il certificato all’INPS. Il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo entro 48 ore. Il certificato deve essere emesso: lo stesso giorno dell’insorgenza della malattia (visita ambulatoriale); **al massimo il giorno successivo (visita domiciliare). Certificazioni tardive comportano la perdita dell’indennità di malattia per i giorni non coperti. Anche se in ferie, il lavoratore è soggetto alle fasce di reperibilità (10:00–12:00 e 17:00–19:00, inclusi festivi). Il datore di lavoro può richiedere visite fiscali, anche più volte nello stesso giorno. Una volta assolti questi obblighi, il datore di lavoro è tenuto a sospendere il periodo feriale, salvo verifiche legittime sullo stato di malattia.


Malattia durante le ferie all’estero. Se la malattia insorge durante un soggiorno all’estero, le regole di fondo restano le stesse, ma cambiano le modalità di certificazione. Paesi UE o Stati convenzionati🡪 Nei Paesi dell’Unione Europea o in Stati legati all’Italia da convenzioni di sicurezza sociale, è sufficiente un certificato rilasciato dall’autorità sanitaria locale. Il documento non deve essere tradotto: sarà l’INPS a curarne la validazione in base agli accordi internazionali. Paesi extra-UE non convenzionati🡪 In assenza di accordi, il lavoratore deve ottenere un certificato medico locale, farlo legalizzare presso l’ambasciata o il consolato italiano e trasmetterlo all’INPS e al datore di lavoro. Il mancato rispetto di tali adempimenti può comportare la perdita sia dell’indennità di malattia sia della sospensione delle ferie.


Da sapere La malattia del figlio è disciplinata dal D.lgs. 151/2001 (Testo Unico su maternità e paternità). In linea generale, la malattia del figlio non sospende automaticamente le ferie del genitore. L’unica eccezione è prevista dall’articolo 47: la sospensione delle ferie è ammessa solo in caso di ricovero ospedaliero del figlio. In tale ipotesi, il genitore può interrompere le ferie e fruire dei congedi per malattia del figlio, nei limiti di legge e di contratto. In tutti gli altri casi (influenza, malattia curata a casa), le ferie proseguono regolarmente.


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