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Contratti a tempo determinato: prorogata al 31 dicembre 2026 la possibilità di definizione autonoma delle causali

Con l’introduzione del comma 6-bis dell’art. 14 in sede di conversione del D.L. n. 95/2025 (L. n. 118/2025), il legislatore ha posticipato al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale, in assenza di una disciplina collettiva di settore o aziendale, le parti possono autonomamente individuare le causali giustificative del superamento del limite dei dodici mesi nei contratti a tempo determinato.


La disciplina si inserisce nel solco tracciato dal D.L. n. 48/2023, che ha modificato l’art. 19, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015, ridefinendo i margini di flessibilità del contratto a termine dopo le strette del “Decreto Dignità”. Secondo la normativa vigente, è ammessa la stipulazione di contratti a tempo determinato senza causale entro il primo anno di rapporto, anche in presenza di proroghe o rinnovi, purché riferiti a mansioni riconducibili al medesimo livello di inquadramento. Oltre tale soglia temporale, la prosecuzione o il rinnovo del rapporto richiede la presenza di una causale, definita: dalla contrattazione collettiva nazionale o decentrata, sottoscritta dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, oppure in via provvisoria e residuale, direttamente dalle parti individuali, entro la scadenza fissata ora al 31 dicembre 2026.


La natura “cedevole” della norma transitoria. La previsione normativa in esame ha carattere transitorio e cedevole: ciò implica che, in caso di sopravvenienza di un accordo collettivo di settore che disciplini le causali, cessa la facoltà per le parti individuali di autodeterminarle. Restano però validi i contratti stipulati in vigenza della disciplina provvisoria.


Causali ammesse e ambito applicativo. Le causali individuabili in via autonoma riguardano esigenze di natura tecnica, produttiva e organizzativa. Esse risultano applicabili anche ai contratti di somministrazione a termine, oltre che ai contratti diretti. Accanto a queste, resta ferma la causale legale della sostituzione di lavoratori assenti, sempre ammessa, con ampia possibilità interpretativa (malattia, maternità, infortunio, distacco, ecc.). 


La difficoltà della contrattazione collettiva e la necessità della proroga. La necessità dell’ulteriore proroga è da ricondurre alla mancata definizione, da parte delle parti sociali, di una disciplina univoca e condivisa delle causali nei diversi comparti produttivi. La materia, di per sé delicata e polarizzante, ha ostacolato il raggiungimento di soluzioni negoziali, rendendo necessaria una proroga della disciplina transitoria per evitare un vuoto normativo.


Impatto pratico: frammentazione e precarietà. Nella prassi, pochi contratti superano la soglia dei dodici mesi, anche per effetto della ritrosia dei datori di lavoro ad assumersi l’onere di giustificare in modo analitico le causali. Alla scadenza del termine massimo senza causale, è frequente che il rapporto cessi e venga instaurato un nuovo contratto con altro lavoratore, eludendo di fatto la ratio della disciplina e accentuando dinamiche di turnover e precarietà. Il lavoratore, infatti, gode unicamente di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato relative alle medesime mansioni, esercitabile entro dodici mesi dalla cessazione del contratto a termine.


Contenzioso e rischi per il datore di lavoro. La diffidenza dei datori è anche legata al rischio giudiziario connesso alla debolezza o genericità delle causali. In sede contenziosa, l’onere di provare l’effettiva sussistenza delle esigenze invocate ricade sul datore, che deve dimostrare in modo puntuale e documentato le ragioni tecniche, produttive o organizzative poste a fondamento del contratto. In mancanza di tale prova, il contratto può essere riqualificato a tempo indeterminato, come già accaduto in passato nel contesto del D.lgs. n. 368/2001, all’epoca della nota stagione del “causalone”.


Conclusioni. La proroga al 31 dicembre 2026 della facoltà di definizione individuale delle causali si configura come una soluzione di compromesso, necessaria in attesa che la contrattazione collettiva colmi le attuali lacune. Tuttavia, la sua applicazione concreta si scontra con timori di contenzioso e con dinamiche di mercato che, di fatto, favoriscono la rotazione dei lavoratori piuttosto che la stabilizzazione. Sarà dunque fondamentale, nei prossimi mesi, monitorare l’evoluzione degli assetti contrattuali settoriali e verificare se e in che misura le parti sociali riusciranno a esercitare il ruolo assegnato loro dalla legge.


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


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