Contributi INPS. Retribuzioni imponibile. Il calcolo deve seguire il contratto del settore di attività effettiva
- azionesindacalefvg
- 2 giorni fa
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Nel sistema previdenziale italiano, la determinazione della base imponibile contributiva non è rimessa alla libera determinazione del datore di lavoro, ma risponde a criteri legali e giurisprudenziali rigidamente predeterminati. In particolare, ai fini del versamento dei

contributi INPS, la retribuzione da assumere come parametro non può essere inferiore ai minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale del settore di attività effettivamente esercitata dall’impresa, purché tale contratto sia sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Questo principio trova il suo fondamento normativo nell’articolo 38 della Costituzione, che tutela il diritto dei lavoratori alla previdenza sociale, e nell’articolo 36 della Costituzione, che impone una retribuzione proporzionata e sufficiente. Sul piano legislativo, esso è stato positivizzato dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito dalla legge n. 389 del 1989, secondo cui la retribuzione imponibile non può essere inferiore a quella prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
L’ordinanza della Cassazione n. 572 del 2026. La centralità dell’attività effettiva. Con l’ordinanza n. 572 del 2026, la Corte di cassazione ha ribadito e ulteriormente precisato un orientamento ormai consolidato: la contribuzione previdenziale deve essere calcolata sulla base del contratto collettivo che disciplina il settore in cui l’impresa opera concretamente, e non sulla base di contratti formalmente applicati o ritenuti astrattamente più rappresentativi dall’ente previdenziale. Il criterio determinante è, dunque, quello dell’attività effettivamente svolta, che deve essere individuata attraverso un’analisi sostanziale e non meramente formale. A tal fine assumono rilievo l’oggetto sociale concretamente esercitato, l’organizzazione produttiva dell’impresa, le mansioni effettivamente svolte dai lavoratori e il mercato di riferimento in cui l’impresa opera. La Corte sottolinea che il sistema previdenziale esige certezza, uniformità e prevedibilità, evitando soluzioni discrezionali che potrebbero alterare l’equilibrio contributivo e la parità concorrenziale tra imprese.
La funzione pubblicistica del minimale contributivo. La retribuzione minima imponibile non ha una funzione meramente contrattuale, bensì pubblicistica. Essa serve a garantire:
una tutela previdenziale adeguata ai lavoratori, assicurando che i contributi siano commisurati a standard salariali coerenti con la dignità del lavoro; l’equilibrio finanziario del sistema previdenziale obbligatorio; la parità di trattamento tra datori di lavoro, evitando fenomeni di dumping contributivo e concorrenza sleale. In questo senso, il minimale contributivo non incide sulla libertà sindacale di cui all’articolo 39 della Costituzione, poiché non impone l’applicazione di un contratto collettivo sul piano dei rapporti individuali di lavoro, ma utilizza il contratto come parametro oggettivo di riferimento ai soli fini previdenziali.
Il consolidamento giurisprudenziale: i precedenti richiamati. L’ordinanza del 2026 si inserisce in un solco interpretativo ampiamente tracciato dalla giurisprudenza di legittimità. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che, ai fini contributivi, il parametro di riferimento deve essere individuato nel contratto collettivo del settore di attività effettiva dell’impresa, indipendentemente dal contratto concretamente applicato al rapporto di lavoro. (Cassazione n. 19284 del 2017). La Corte ha precisato che il richiamo ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative è compatibile con l’articolo 39 Cost., in quanto finalizzato esclusivamente alla determinazione della base contributiva. (Cassazione n. 19759 del 2024). È stato ribadito che l’INPS non può adottare criteri discrezionali o ex post nella determinazione della contribuzione, dovendo attenersi a parametri oggettivi e predeterminati, fondati sulla reale collocazione dell’impresa nel sistema produttivo. Nel loro complesso, tali pronunce evidenziano come la contribuzione previdenziale costituisca un obbligo di diritto pubblico, sottratto a logiche negoziali individuali.
La specificità del settore radiotelevisivo: ambito locale e nazionale. Un profilo di particolare interesse affrontato dall’ordinanza riguarda il settore radiotelevisivo, nel quale la contrattazione collettiva distingue espressamente tra imprese che operano in ambito locale e quelle che svolgono attività su scala nazionale. Questa distinzione non è meramente formale, ma riflette differenti assetti organizzativi, dimensionali ed economici, che incidono direttamente sul costo del lavoro e sugli oneri contributivi. Ne consegue che
l’applicazione di un contratto “nazionale” a un’impresa locale può determinare una sovrastima della base imponibile; il contratto collettivo di riferimento deve essere coerente con l’effettivo ambito operativo dell’impresa e l’INPS non può imporre un minimale contributivo fondato su un contratto non pertinente al contesto produttivo reale.
La controversia tra INPS e impresa locale: l’esito della Cassazione. Nel caso esaminato, una società operante esclusivamente nell’emittenza radiotelevisiva locale aveva applicato il contratto collettivo AERANTI-CORALLO, specificamente previsto per tale ambito. L’INPS, invece, aveva notificato un avviso di addebito assumendo come parametro il contratto nazionale CRTV ANICA, ritenuto più rappresentativo. La Corte d’Appello aveva parzialmente accolto la tesi dell’Istituto previdenziale. La Cassazione, tuttavia, ha censurato tale impostazione, affermando che non è legittimo applicare i minimi di un contratto nazionale a un’impresa che opera esclusivamente a livello locale, quando la stessa contrattazione collettiva prevede una distinzione chiara e strutturata tra i due ambiti. La causa è stata pertanto rinviata al giudice di merito, affinché proceda a un nuovo esame fondato sull’accertamento rigoroso dell’attività effettivamente svolta dall’impresa.
Conclusioni. L’ordinanza n. 572 del 2026 conferma un principio di assoluta centralità nel diritto previdenziale: il calcolo dei contributi INPS deve riflettere la realtà economica e produttiva dell’impresa, non potendo prescindere dal settore e dall’ambito in cui essa opera concretamente. In tal modo, la Corte rafforza la funzione di garanzia del sistema contributivo, assicurando equilibrio, certezza del diritto e tutela effettiva dei lavoratori.
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