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Contratto di lavoro: Come si inquadrano i lavoratori.

Aggiornamento: 9 lug 2025

Contratto di lavoro: Come si inquadrano i lavoratori.

Con questo articolo trattiamo un tema che

dovrebbe essere pane quotidiano per tutti i

lavoratori. Sapere è potere ma soprattutto è

uno strumento indispensabile per fare valer

i propri diritti, contropartita dei doveri che

chi governa l’azienda ci ricorda ad ogni più

sospinto. Inquadrare correttamente un

lavoratore dipendente è fondamentale per

garantire il rispetto dei suoi diritti e per una

corretta gestione del rapporto di lavoro. Un errore determinato dall’ufficio paghe o dal

consulente del lavoro potrebbe riversarsi sulla busta paga, sull’ammontare della retribuzione e sfociare così in un costoso contenzioso. Ma non è sempre facile

orientarsi tra le diverse categorie e i livelli previsti dai contratti collettivi.


Questa guida fornisce una panoramica sulla classificazione

dei lavoratori dipendenti, spiegando le differenze tra le categorie legali (dirigenti, quadri,

impiegati e operai), come avviene l’inquadramento contrattuale in base ai contratti

collettivi di lavoro (CCNL) e quali sono i principi stabiliti dalla giurisprudenza.


Le categorie legali. La classificazione dei lavoratori dipendenti avviene principalmente attraverso l’inquadramento in categorie e livelli stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) applicabili al settore di appartenenza dell’azienda. Tale classificazione si basa sulle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, tenendo conto delle declaratorie contrattuali e delle disposizioni del Codice Civile.

Le declaratorie sono le descrizioni, contenute nei CCNL, delle caratteristiche di ciascuna categoria e livello di inquadramento. Definiscono le mansioni, le competenze, le responsabilità e l’autonomia richieste per ogni livello.

I CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro) sono invece accordi stipulati tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, che regolano i vari aspetti del rapporto di lavoro (retribuzione, orario, ferie, permessi, inquadramento, ecc.) per un determinato settore (es: Commercio, Metalmeccanici, Credito ed Assicurazioni ecc.). L’art. 2095 c.c., modificato dalla Legge 13 maggio 1985, n. 190, distingue i prestatori di lavoro subordinato in quattro categorie: dirigenti, quadri, impiegati e operai.


Vediamole singolarmente:

  1. dirigenti: svolgono funzioni direttive di elevata responsabilità, con ampia autonomia decisionale e poteri di gestione. Sono l’alter ego dell’imprenditore;

  2. quadri: introdotti dalla Legge 190/1985, sono lavoratori che, pur non essendo dirigenti, svolgono funzioni di rilevante importanza per l’azienda, con responsabilità e un certo grado di autonomia decisionale;

  3. impiegati: svolgono attività prevalentemente intellettuali, che possono essere di concetto (con maggiore autonomia e responsabilità) o d’ordine (più esecutive);

  4. operai: svolgono attività prevalentemente manuali o tecniche.


    Definizione di “lavoro subordinato” Secondo l’articolo 2094 del Codice Civile, il lavoratore subordinato è colui che si obbliga, in cambio di una retribuzione, a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro (intellettuale o manuale) alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. Gli elementi chiave sono: a.collaborazione: il lavoratore contribuisce all’attività dell’impresa;

  5. b.retribuzione: il lavoro è svolto in cambio di un compenso;

  6. c.subordinazione: il lavoratore è soggetto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Inquadramento contrattuale 



    I contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) definiscono le declaratorie per ciascun livello e categoria, specificando le mansioni e le competenze richieste. Ad esempio, il CCNL per i dipendenti del Commercio, Distribuzione e Servizi classifica i lavoratori in 7 livelli (8 livelli retributivi), con un sistema di inquadramento unico per operai, impiegati e quadri. 1° Livello: impiegati con funzioni direttive o ad alto contenuto professionale; 2° e 3° Livello: impiegati di concetto, che svolgono mansioni di media complessità; 4° e 5° Livello: impiegati d’ordine, che svolgono mansioni esecutive. 6° e 7° Livello: operai comuni e qualificati, che svolgono mansioni manuali o tecniche. Analogamente, il CCNL per i dipendenti delle aziende artigiane del legno e affini prevede una classificazione in quadri e livelli retributivi, con profili professionali specifici per ciascun livello. Principi giurisprudenziali La giurisprudenza ha stabilito che l’inquadramento del lavoratore deve essere effettuato in base alle mansioni effettivamente svolte, tenendo conto delle declaratorie contrattuali applicabili. In particolare, la Corte di Cassazione ci ricorda che l’accertamento dell’appartenenza del lavoratore alla categoria operaia o impiegatizia deve essere condotto alla stregua della disciplina contrattuale, le cui indicazioni assumono valore decisivo e vincolante. Inoltre, è stato ribadito che, ai fini dell’inquadramento, è necessario valutare se le mansioni svolte dal lavoratore corrispondano a quelle previste per il livello rivendicato, considerando l’autonomia, la responsabilità e le competenze richieste. Evoluzione normativa Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ha stabilito che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. Ciò sottolinea l’importanza della classificazione dei lavoratori subordinati e dell’applicazione delle corrette tutele previste dalla legge e dai contratti collettivi.


    Domanda: Cosa succede se le mansioni effettive non corrispondono all’inquadramento? Beh, se le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore corrispondono a un livello superiore rispetto a quello in cui è inquadrato, il lavoratore ha diritto all’inquadramento superiore (e alla relativa retribuzione). Questo diritto può essere fatto valere anche in giudizio. Un errato inquadramento può comportare: per il lavoratore: retribuzione inferiore a quella spettante, mancato riconoscimento di diritti (es: indennità, scatti di anzianità, ecc.), difficoltà di progressione di carriera; per il datore di lavoro: rischio di vertenze sindacali e cause di lavoro, con conseguenti costi per differenze retributive, contributive e sanzioni.


    Cosa può fare un lavoratore se ritiene di essere inquadrato in modo errato? 

    Nel caso in cui un dipendente sia stato inquadrato in modo non corretto, la prima risposta che ci sentiamo di consigliare è quella di rivolgersi allo staff di Azione Sindacale che lo seguirà direttamente in tutte le fasi stragiudiziali e indirettamente in quelle processuali con gli avvocati convenzionati all’Organizzazione.

    La seconda opzione è quella di rivolgersi all’Ispettorato del Lavoro (a Udine, dispiace annotarlo, la scelta si rivela quasi sempre infelice. In compenso l’attività dell’Ispettorato è gratuita).

    L’ultima scelta è quella di rivolgersi direttamente ad un avvocato lavorista (la via più costosa, e non di poco). Se si va in causa spetterà al lavoratore fornire la prova delle mansioni effettivamente svolte. Se il ricorso sarà accolto dal giudice il datore di lavoro non solo sarà obbliga il datore di lavoro a riconoscere l’inquadramento corretto, ma anche a risarcire il lavoratore dei danni subiti (patrimoniali e non patrimoniali) oltre a pagare tutte le differenze retributive con i relativi contribuiti e, dulcis in fundo, le spese processuali e quelle dei due avvocati (ricorrente e resistente)  


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