Oltre i 24 mesi scatta il tempo indeterminato. La Cassazione chiude le porte all’abuso del contratto di somministrazione
- azionesindacalefvg
- 3 gen
- Tempo di lettura: 3 min
Il contratto di somministrazione di lavoro è disciplinato dal D.lgs. n. 81/2015, che regola i rapporti di lavoro “atipici”. Si tratta di una triangolazione contrattuale che coinvolge tre soggetti: Agenzia di somministrazione (datore di lavoro formale); Lavoratore somministrato (che presta effettivamente la propria attività); Impresa utilizzatrice (che beneficia della prestazione del lavoratore).

Il rapporto giuridico si articola in due contratti distinti: un contratto di somministrazione tra agenzia e utilizzatore; **un contratto di lavoro tra agenzia e lavoratore.
L’articolo 31, comma 2, del D.lgs. 81/2015 stabilisce che, in caso di somministrazione a tempo determinato, la missione presso lo stesso utilizzatore non può superare i 24 mesi (salvo diverse previsioni della contrattazione collettiva o specifiche deroghe). L’idea alla base è semplice: la somministrazione a termine deve avere carattere temporaneo, non può diventare un modo per eludere le garanzie del lavoro subordinato stabile. Trascorso il limite di 24 mesi complessivi di missioni presso lo stesso utilizzatore, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato in capo all’utilizzatore, cioè l’azienda che ha effettivamente beneficiato della prestazione. Negli anni, si è discusso se i 24 mesi si riferissero solo a una singola missione oppure all’insieme di tutte le missioni svolte dallo stesso lavoratore presso lo stesso utilizzatore, anche se intervallate da periodi di inattività o nuove assunzioni tramite l’agenzia. Alcuni sostenevano che ogni nuova missione fosse “autonoma” e quindi potesse ripartire da zero nel conteggio del termine; altri, invece, ritenevano che si dovessero sommare tutti i periodi di lavoro presso il medesimo utilizzatore, anche se con più contratti di somministrazione. La posizione della Corte di Cassazione (sentenza n. 29577/2025). Con questa sentenza, la Cassazione ha preso una posizione netta: Il limite dei 24 mesi si applica anche alle missioni successive del medesimo lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice. In altre parole, non è possibile aggirare il limite dei 24 mesi semplicemente frammentando la collaborazione in più missioni a termine.La Corte ribadisce che la finalità della norma è quella di impedire un uso strutturale e permanente della somministrazione a termine, che snaturerebbe la sua funzione di flessibilità temporanea.
Le conseguenze giuridiche. Se un lavoratore somministrato presta la propria attività per più di 24 mesi complessivi presso lo stesso utilizzatore, anche attraverso più missioni successive, si verifica un effetto automatico🡪 Il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato con l’impresa utilizzatrice, non più con l’agenzia di somministrazione. Questa trasformazione avviene ipso iure (cioè automaticamente per effetto della legge), senza bisogno di una dichiarazione giudiziale costitutiva, ma con la possibilità per il lavoratore di rivendicare in giudizio la stabilizzazione del rapporto. Facciamo un esempio: Mario viene assunto da un’agenzia di somministrazione per essere inviato in missione presso la società Alfa S.p.A.; la prima missione dura 12 mesi; dopo una pausa di 3 mesi, Mario viene richiamato per un’altra missione di 8 mesi; successivamente, ne segue una terza di 6 mesi. Totale: 12 + 8 + 6 = 26 mesi. Anche se formalmente si tratta di tre contratti distinti, per la Cassazione conta la durata complessiva delle missioni presso lo stesso utilizzatore. Superato il limite dei 24 mesi, si considera che Mario abbia instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con Alfa S.p.A., perché la continuità della prestazione dimostra che la temporaneità è stata solo apparente.
Le motivazioni della Cassazione. La Corte giustifica la propria decisione su tre principi cardine: Tutela del lavoratore – evitare che l’utilizzatore possa beneficiare di manodopera stabile senza dover assumere direttamente; Interpretazione sistematica – il limite temporale va letto in coerenza con le finalità del D.lgs. 81/2015, che tende a ridurre l’abuso dei contratti precari; **Prevalenza della sostanza sulla forma – non conta la successione formale dei contratti, ma la realtà sostanziale del rapporto: se il lavoratore presta servizio per oltre 24 mesi nello stesso luogo, con le stesse mansioni, di fatto si tratta di una stabilizzazione.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
puoi chiamarci: Linea mobile 331-7497940
o contattarci via e-mail: azionesindacale.fvg@gmail.com




Commenti