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Convalida delle dimissioni nel periodo di prova per genitori lavoratori e … La funzione delle preleggi 


Con la nota n. 14744 del 13 ottobre 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito un’interpretazione ufficiale in merito all’applicabilità dell’obbligo di convalida delle dimissioni di lavoratori e lavoratrici genitori anche durante il periodo di prova, ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico sulla maternità e paternità). L’intervento si colloca nell’ambito del sistema normativo volto a rafforzare le tutele sostanziali e procedurali per i genitori lavoratori, in particolare nei primi anni di vita del figlio, e chiarisce una questione interpretativa che ha generato dubbi sia tra gli operatori del diritto sia nella prassi aziendale. L’art. 55, comma 4, del D.lgs. n. 151/2001 prevede che: "Le dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e da entrambi i genitori, nei primi tre anni di vita del bambino, devono essere convalidate presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente, al fine di garantirne la spontaneità e l'effettiva volontarietà." Questa norma, nella sua formulazione attuale, ha subito un ampliamento rispetto alla versione originaria, grazie all’intervento della riforma Fornero (L. 92/2012), che ha esteso l’obbligo di convalida dal primo anno di vita del bambino a tutto il triennio successivo alla nascita o adozione. A differenza del divieto di licenziamento previsto dall’art. 54 del medesimo decreto legislativo, che resta limitato al primo anno di vita del bambino, la convalida delle dimissioni assume una autonomia funzionale e teleologica, divenendo uno strumento di tutela generalizzato contro condotte discriminatorie o coercitive.


La questione interpretativa: il periodo di prova è escluso? Il quesito a cui il Ministero ha inteso rispondere riguarda l’applicabilità dell’obbligo di convalida anche alle dimissioni rassegnate durante il periodo di prova. A tale riguardo, la risposta è affermativa. Secondo la nota ministeriale, l’interpretazione dell’art. 55, comma 4, deve essere condotta in base ai criteri esegetici dell’art. 12, comma 1, delle preleggi (a seguire l’approfondimento sulle preleggi), che impone di attribuire alla norma: Il significato letterale delle parole, secondo la loro connessione logica; La finalità perseguita dal legislatore (criterio teleologico).


Argomenti a favore dell’applicazione anche nel periodo di prova: Nel testo dell’art. 55, non è contenuta alcuna eccezione o limitazione esplicita rispetto alle dimissioni presentate durante il periodo di prova. La norma parla genericamente di dimissioni presentate entro i tre anni di vita del bambino, indipendentemente dalla fase contrattuale in cui esse avvengono. L’obiettivo della convalida è quello di prevenire e contrastare eventuali pressioni o intimidazioni da parte del datore di lavoro, soprattutto in una fase di particolare vulnerabilità personale e familiare, come quella che caratterizza i primi anni di genitorialità.

Tale finalità non perde rilevanza durante il periodo di prova, che anzi può rappresentare un momento particolarmente critico per il lavoratore, considerato il carattere instabile del rapporto. In questo contesto, la spontaneità delle dimissioni potrebbe essere ancora più esposta a condizionamenti indebiti, anche sotto forma di "dimissioni forzate" che mascherano licenziamenti discriminatori. La Cassazione (sent. n. 23061/2007) ha stabilito che anche nel periodo di prova si applicano i principi generali di nullità del licenziamento discriminatorio. Ne deriva che, qualora le dimissioni siano strumentalizzate per eludere il divieto di discriminazione legato alla genitorialità, esse devono essere sottoposte alle stesse garanzie procedurali previste nei periodi successivi.


Conclusione del Ministero: convalida obbligatoria anche in prova. Alla luce dei suddetti elementi, il Ministero del Lavoro conclude che l’obbligo di convalida delle dimissioni da parte dell’Ispettorato territoriale si estende anche al periodo di prova, quando le dimissioni sono rassegnate da: una lavoratrice in gravidanza, un genitore nei primi tre anni di vita del figlio (naturale, adottivo o affidato). La convalida deve avvenire mediante colloquio personale presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (o altre modalità previste dal procedimento amministrativo vigente), al fine di accertare la libera e consapevole volontà del lavoratore/lavoratrice. Questa interpretazione ha impatti rilevanti in termini di compliance giuslavoristica: Le dimissioni di lavoratrici madri o padri nei primi tre anni di vita del figlio, anche se in prova, non possono ritenersi valide se non convalidate. I datori di lavoro devono verificare l’adempimento dell’obbligo di convalida prima di procedere alla cessazione formale del rapporto. Le dimissioni non convalidate sono inefficaci ex lege, con conseguente mantenimento del rapporto di lavoro e possibile responsabilità datoriale.

Riepilogo operativo


Situazione

Obbligo di convalida dimissioni

Norma di riferimento

Dimissioni nel triennio dopo la nascita/adozione

 Sì

Art. 55, comma 4, D.lgs. 151/2001

Dimissioni nel periodo di prova (se rientrante nel triennio)

 Sì

Interpretazione estensiva (Nota MLPS 14744/2025)

Mancata convalida

 Dimissioni inefficaci

Cass. civ., sez. lav., 23061/2007


Approfondimento 🡪 Le Preleggi, ufficialmente chiamate "Disposizioni sulla legge in generale", sono un insieme di norme poste in apertura del Codice Civile italiano, ma con valore autonomo e generale, cioè applicabili a tutto l’ordinamento giuridico, non solo al diritto civile. Esse regolano: L'efficacia delle leggi nel tempo e nello spazio; I criteri di interpretazione, applicazione e integrazione delle norme; Le fonti del diritto e la loro gerarchia; I rapporti tra legge statale e diritto internazionale. Sono state approvate con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, e non sono state modificate con la riforma del Codice Civile o con l’avvento della Costituzione, ma sono tuttora pienamente vigenti, salvo quanto derogato da norme costituzionali o sopravvenute. Le Preleggi non disciplinano casi concreti, ma offrono strumenti per risolverli: servono cioè a guidare l’interprete (giudice, avvocato, pubblica amministrazione, studioso) quando deve applicare, interpretare o integrare una norma. Forniscono i criteri da usare quando una norma è ambigua o lacunosa (es. art. 12: interpretazione letterale e teleologica). Indicano quando e come si applica la legge italiana rispetto a quella straniera o internazionale. Definiscono la gerarchia delle fonti (legge, consuetudine, analogia), soprattutto in mancanza di norme specifiche. Art. 12 Preleggi: interpretazione della legge. È l’articolo più citato e utilizzato delle Preleggi, ed è fondamentale per l’attività giuridica quotidiana. Ecco il testo: "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore." Significato🡪 Interpretazione letterale: il significato delle parole, come sono usate nel testo. Interpretazione teleologica: lo scopo che la legge si propone di raggiungere (la ratio legis). Se mancano norme specifiche, l’articolo prosegue indicando che si deve applicare: La disposizione che regola casi simili o materie analoghe (analogia legis). In mancanza anche di quella: i principi generali dell’ordinamento giuridico (analogia iuris). Esempio pratico: perché sono importanti🡪 Nel chiarimento ministeriale sulla convalida delle dimissioni in periodo di prova, si fa proprio riferimento all’art. 12 delle Preleggi: poiché l’art. 55, comma 4, D.lgs. 151/2001 non esclude esplicitamente il periodo di prova, e la ratio della norma è tutelare il genitore da pressioni indebite, l’obbligo di convalida si applica anche in quel caso. Senza l’art. 12 Preleggi, non ci sarebbe un criterio oggettivo e condiviso per interpretare la norma in assenza di una specifica disposizione. Le Preleggi sono considerate norme primarie, quindi di rango pari alle leggi ordinarie, ma assumono un ruolo di guida metodologica. Hanno un valore interpretativo, integrativo e applicativo che consente al diritto di funzionare anche quando la legge è silente, incerta o in conflitto.

Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


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