Dal diritto alla riscossione: come gestire il mancato pagamento del TFR in sede stragiudiziale e giudiziale
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Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) rappresenta uno degli istituti più importanti del nostro ordinamento in materia di lavoro. È una parte della retribuzione che il lavoratore matura nel corso del rapporto e che diventa esigibile solo al momento della cessazione. Quando il datore di lavoro non provvede al pagamento, si configura una grave violazione contrattuale, che richiede un intervento tempestivo e ben strutturato. Il TFR è definito spesso come “retribuzione differita”: non si tratta quindi di un premio o di un’indennità eventuale, ma di un credito certo che il lavoratore accumula ogni anno di servizio.

Alla fine del rapporto, il TFR diventa una sorta di “liquidazione” che garantisce al lavoratore una stabilità economica nel passaggio a una nuova fase lavorativa o personale. Oltre ad avere una funzione di tutela economica, il TFR ha anche un valore simbolico: rappresenta il riconoscimento concreto del lavoro svolto e della continuità del rapporto nel tempo.
La disciplina del TFR è contenuta nell’articolo 2120 del Codice Civile. La norma stabilisce che il lavoratore subordinato ha diritto al trattamento di fine rapporto “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro”, qualunque sia la causa — licenziamento, dimissioni, scadenza del contratto a termine o risoluzione consensuale. Ogni anno il TFR si calcola sulla base della retribuzione utile, dividendo l’importo per 13,5. La somma accantonata viene poi rivalutata con un tasso fisso dell’1,5% più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. In determinate situazioni, il lavoratore può anche chiedere un’anticipazione del TFR, ad esempio per sostenere spese sanitarie straordinarie o per acquistare la prima casa.
L’attuale forma del TFR nasce con la legge n. 297 del 1982, che ha unificato le precedenti “indennità di anzianità”. Successivamente, Il decreto legislativo n. 252 del 2005 ha introdotto la possibilità di destinare il TFR a fondi pensione o a forme di previdenza complementare, trasformandolo in un importante strumento di tutela per il futuro.La giurisprudenza, nel tempo, ha chiarito alcuni aspetti fondamentali: il diritto al TFR è indisponibile (cioè non può essere rinunciato preventivamente) e la prescrizione quinquennale decorre solo dalla cessazione del rapporto di lavoro, non durante la sua pendenza (Cass. 15157/2019).
Attenzione🡪 Il mancato pagamento del TFR costituisce una violazione grave dell’obbligo retributivo. Le ragioni possono essere diverse: una semplice negligenza o ritardo da parte del datore; difficoltà economiche o liquidità insufficiente; **situazioni più gravi come il fallimento o altre procedure concorsuali. In ogni caso, il lavoratore ha pieno diritto di richiedere il pagamento e di attivare i canali di tutela previsti dalla legge. È importante però agire con metodo e nei giusti tempi, poiché il diritto al TFR si prescrive in cinque anni dalla cessazione del rapporto.
Gli strumenti di tutela: passo dopo passo. La diffida scritta. Il primo passo è l’invio di una diffida formale al datore di lavoro. Con una semplice lettera (preferibilmente tramite PEC o raccomandata), il lavoratore — o chi lo assiste — può richiedere il pagamento del TFR entro un termine preciso. La diffida serve anche a interrompere la prescrizione e costituisce la “messa in mora” ufficiale del datore. L’intervento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Se la diffida non sortisce effetto, si può chiedere l’intervento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) per avviare un tentativo di conciliazione. In questa sede, l’ispettore può emettere una diffida accertativa: se il datore non la contesta, il documento diventa un vero e proprio titolo esecutivo, cioè uno strumento valido per procedere forzatamente al recupero delle somme dovute. Il decreto ingiuntivo. Un’altra via molto efficace è il ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale del Lavoro.Se il lavoratore dispone di documentazione chiara (buste paga, contratto, conteggi, certificazioni), il giudice può emettere rapidamente un decreto che ordina al datore di pagare. Il decreto può anche essere dichiarato provvisoriamente esecutivo, consentendo al lavoratore di procedere subito con il pignoramento dei beni o dei conti del datore. Il Fondo di Garanzia INPS: la tutela in caso di insolvenza. Quando il datore di lavoro è fallito o non ha più mezzi per pagare, entra in gioco il Fondo di Garanzia dell’INPS.Questo strumento pubblico interviene per assicurare al lavoratore il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità maturate. Per accedere al Fondo è necessario: disporre di un titolo esecutivo (come una sentenza o un decreto ingiuntivo); dimostrare l’insolvenza del datore di lavoro; **presentare domanda all’INPS, oggi in via telematica o tramite patronato.
Il Fondo sostituisce il datore insolvente, garantendo al lavoratore quanto gli spetta, entro i limiti previsti.
Scadenze e prescrizione: non perdere tempo. Il diritto al TFR si prescrive in cinque anni dalla cessazione del rapporto. Questo significa che, trascorso tale termine senza alcuna iniziativa formale, il credito non è più esigibile. Tuttavia, la prescrizione può essere interrotta in modo semplice: basta una diffida o un atto formale di richiesta. Agire tempestivamente è quindi essenziale, non solo per conservare il diritto, ma anche per rendere più efficace ogni successivo passo legale.
Un consiglio. Azione sindacale assiste professionalmente i lavoratori in tutte le fasi del rapporto lavorativo quindi anche nell’eventualità in cui il datore di lavoro non vi corrisponda il trattamento di fine rapporto. Se dovesse capitare, non tardate a contattarci
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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