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Dal welfare accessorio al welfare retributivo: natura, disciplina e funzione dei fringe benefit nell’ordinamento italiano

11 ago
Tempo di lettura: 5 min

L’evoluzione del welfare aziendale in Italia evidenzia un progressivo mutamento di

funzione: da strumento accessorio di incentivazione a vera e propria componente della retribuzione complessiva. I dati empirici – come quelli emergenti dal Report Welfare Randstad – confermano una tendenza ormai consolidata: i fringe benefit rappresentano una quota crescente del valore economico riconosciuto ai lavoratori, fino ad assumere, nella percezione diffusa, il ruolo di “seconda busta paga”. Tale trasformazione impone una rilettura sistematica dell’istituto alla luce della normativa fiscale, della disciplina lavoristica e degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Il punto di riferimento normativo essenziale è costituito dall’art. 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che definisce il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente. In base a tale disposizione, tutte le somme e i valori percepiti dal lavoratore, anche sotto forma di erogazioni in natura, concorrono alla formazione del reddito imponibile, salvo specifiche deroghe. In questo quadro si collocano i fringe benefit, ossia i beni e servizi messi a disposizione dal datore di lavoro. Il legislatore ha previsto, nel tempo, soglie di esenzione fiscale che ne favoriscono l’utilizzo: attualmente fissate, in via temporanea, a 1.000 euro annui per la generalità dei dipendenti e a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico (misura prorogata fino al 2027). Entro tali limiti, i benefit non concorrono alla formazione del reddito imponibile né ai fini fiscali né contributivi. (Attenzione🡪 Se il valore dei fringe benefit supera la soglia -1.000 o 2.000 euro-, l’intero importo diventa imponibile, non solo la parte eccedente.  Inclusione delle utenze domestiche. La normativa recente ha espressamente incluso tra i fringe benefit agevolabili anche: utenze di acqua, luce e gas; canoni di locazione; interessi su mutui per l’abitazione principale. Obblighi informativi. Per beneficiare della soglia maggiorata (2.000 euro), il lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro di avere figli fiscalmente a carico, indicando anche i relativi codici fiscali). Accanto ai fringe benefit in senso stretto, il sistema del welfare aziendale trova ulteriore fondamento negli artt. 51, comma 2 e 100 TUIR, che disciplinano, rispettivamente, le prestazioni di utilità sociale (quali istruzione, assistenza sanitaria, servizi alla famiglia) e la deducibilità per il datore di lavoro delle spese sostenute per finalità di utilità sociale. I dati empirici mostrano come il welfare aziendale venga sempre più utilizzato per soddisfare bisogni immediati e ricorrenti: spesa alimentare, carburante, utenze domestiche, istruzione e sanità. La prevalenza dei buoni acquisto e delle carte spendibili in circuiti generalisti evidenzia una trasformazione funzionale: il welfare non è più destinato esclusivamente al miglioramento della qualità della vita lavorativa, ma si configura come strumento di integrazione diretta del reddito disponibile. Sotto il profilo economico, ciò si spiega con il diverso trattamento fiscale rispetto alla retribuzione monetaria ordinaria. A parità di costo aziendale, il lavoratore percepisce un valore netto superiore, poiché il beneficio non è soggetto a imposizione entro le soglie previste. Tale meccanismo produce un effetto di “ottimizzazione fiscale” che, pur legittimo, deve essere attentamente gestito per evitare distorsioni rispetto alla funzione originaria dell’istituto. La qualificazione giuridica dei fringe benefit ha dato luogo a un significativo dibattito. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che le utilità erogate dal datore di lavoro possono assumere natura retributiva quando costituiscono un corrispettivo, anche indiretto, della prestazione lavorativa e sono riconosciute con carattere di continuità e obbligatorietà. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che, ai fini della qualificazione come retribuzione, rileva la funzione sostanziale dell’erogazione e non la sua forma. Ne consegue che anche i benefit possono incidere su istituti indiretti e differiti (quali TFR o mensilità aggiuntive), laddove presentino i caratteri della stabilità e della non occasionalità. Tuttavia, quando i benefit rientrano nelle ipotesi agevolate previste dall’art. 51, comma 2, TUIR e sono erogati in conformità ai requisiti normativi (generalità o categorie di dipendenti, finalità di utilità sociale), essi tendono a mantenere una funzione distinta dalla retribuzione in senso stretto, conservando una natura assistenziale o premiale. Un ruolo centrale nello sviluppo del welfare è svolto dalla contrattazione collettiva, sia nazionale sia aziendale. I contratti collettivi spesso prevedono piani di welfare strutturati, collegati a premi di risultato o a politiche di incentivazione della produttività. Il legislatore ha rafforzato tale dinamica attraverso specifiche agevolazioni fiscali sui premi di risultato convertiti in welfare aziendale. In questi casi, il lavoratore può optare per la sostituzione del premio monetario con beni e servizi, beneficiando di un trattamento fiscale più favorevole. La contrattazione consente inoltre di adattare il welfare alle esigenze specifiche della popolazione aziendale, favorendo la personalizzazione delle prestazioni. Questo aspetto appare particolarmente rilevante nelle piccole e medie imprese, dove le risorse disponibili sono più limitate ma la flessibilità organizzativa può favorire soluzioni mirate.

Profili applicativi e criticità. L’espansione dei fringe benefit pone alcune questioni applicative di rilievo: 1. Corretta qualificazione fiscale: è necessario verificare il rispetto delle soglie di esenzione e dei requisiti previsti dalla normativa, pena la riqualificazione delle somme come reddito imponibile; 2. Documentazione e tracciabilità: soprattutto per i rimborsi (spese scolastiche, sanitarie, utenze), è fondamentale acquisire e conservare idonea documentazione giustificativa; 3. Equità interna: l’erogazione selettiva dei benefit deve rispettare i criteri di generalità o appartenenza a categorie omogenee, per evitare discriminazioni; 4. Sostenibilità nel lungo periodo: l’utilizzo del welfare come leva retributiva può generare aspettative stabili nei lavoratori, con conseguenti implicazioni organizzative e finanziarie.  Particolare attenzione merita il tema dei fringe benefit collegati a finanziamenti o mutui concessi ai dipendenti, per i quali il TUIR prevede criteri specifici di valorizzazione basati sul tasso ufficiale di riferimento, con possibili impatti fiscali rilevanti.


Prospettive evolutive. L’analisi congiunta dei dati empirici e del quadro normativo evidenzia una traiettoria chiara: il welfare aziendale è destinato a consolidarsi come componente strutturale della retribuzione complessiva. La crescente incidenza dei fringe benefit nelle scelte di spesa dei lavoratori riflette un adattamento del sistema alle condizioni economiche, in particolare all’aumento del costo della vita. Per le imprese, il welfare rappresenta uno strumento strategico di gestione delle risorse umane, utile sia per contenere il costo del lavoro sia per migliorare l’attrattività e la fidelizzazione dei dipendenti. Per i lavoratori, esso costituisce una forma di tutela indiretta del potere d’acquisto. Resta tuttavia essenziale mantenere un equilibrio tra funzione retributiva e finalità sociale del welfare, evitando che l’istituto venga ridotto a mera leva fiscale. In questa prospettiva, il ruolo del legislatore e della giurisprudenza sarà determinante per garantire coerenza sistematica e sostenibilità nel lungo periodo.


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 

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