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Denunciato per stalking lavorativo, F.G. oggi si preoccupa e ci chiede: Come posso difendermi? 

Ci scrive F.G. da Udine, denunciato per stalking lavorativo in qualità di superiore gerarchico della persona offesa. Il caso rientra in una tipologia sempre più frequente nella prassi giudiziaria, nella quale il reato di stalking viene contestato all’interno di un rapporto di lavoro caratterizzato da asimmetria di potere. 



Lo stalking lavorativo: inquadramento giuridico. Il reato di atti persecutori è disciplinato dall’art. 612-bis cod. pen. e si configura quando taluno, con condotte reiterate di molestia o minaccia, cagiona nella vittima: un grave e perdurante stato di ansia o di paura; ovvero un fondato timore per la propria incolumità o quella dei prossimi congiunti; **ovvero la costrizione a modificare le proprie abitudini di vita. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il reato può realizzarsi anche nel contesto lavorativo, quando le condotte vessatorie non si esauriscono in singoli episodi isolati ma assumono i connotati di una persecuzione sistematica. In tale prospettiva, Cass. pen., sez. V, 6 giugno 2019, n. 31273 ha affermato che integra il delitto di stalking la condotta del superiore gerarchico che, abusando della propria posizione, ponga in essere comportamenti reiterati, intimidatori o invasivi, idonei a provocare nella vittima un grave stato di prostrazione psicologica e la necessità di alterare le proprie abitudini di vita lavorativa.


Le condotte tipiche nel rapporto gerarchico. Nel caso del superiore gerarchico o del datore di lavoro, le condotte ritenute rilevanti dalla giurisprudenza possono consistere, ad esempio, in continui richiami, rimproveri o contestazioni ingiustificate o sproporzionate, pressioni costanti, controlli ossessivi e richieste invasive, comunicazioni reiterate e intrusive (e-mail, messaggi, telefonate), atteggiamenti intimidatori o umilianti, anche in presenza di colleghi e minacce velate di licenziamento, demansionamento o trasferimento.

La Cassazione ha chiarito che la legittimità astratta di singoli atti datoriali non esclude la rilevanza penale, qualora tali atti si inseriscano in una strategia complessivamente persecutoria (cfr. Cass. pen., sez. V, 28 gennaio 2015, n. 10435).


Querela e indagini preliminari. La persona offesa può presentare querela entro sei mesi dal fatto. La querela determina l’avvio delle indagini preliminari, durante le quali il pubblico ministero raccoglie elementi di prova a carico e a discarico dell’indagato. Il superiore gerarchico denunciato non è automaticamente responsabile: spetta alla Procura dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato. Va tuttavia ricordato che, secondo un orientamento costante, la sola testimonianza della persona offesa può essere sufficiente a fondare la condanna, purché ritenuta attendibile, coerente e priva di contraddizioni (Cass. pen., sez. V, 19 febbraio 2016, n. 10920).


Misure cautelari nel contesto lavorativo. Qualora sussista il pericolo di reiterazione delle condotte, il pubblico ministero può richiedere l’applicazione di misure cautelari, quali il divieto di avvicinamento alla persona offesa e il divieto di accesso ai luoghi di lavoro della vittima. La Cassazione ha ritenuto legittima l’adozione di tali misure anche quando ciò comporti limitazioni all’attività lavorativa dell’indagato, ove necessarie a tutelare la vittima (Cass. pen., sez. V, 14 aprile 2021, n. 14766).

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Informazione all’indagato e accesso agli atti. Il superiore gerarchico denunciato non viene informato immediatamente della querela, salvo che debbano essere compiuti atti che richiedono la sua partecipazione. La conoscenza formale dell’indagine avviene con la richiesta di elezione di domicilio (art. 160 cod. proc. pen.) oppure con l’avviso di garanzia (art. 369 cod. proc. pen.). L’accesso agli atti è consentito solo dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis cod. proc. pen.).


Pena prevista. Il delitto di atti persecutori è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi. La pena è aumentata se le condotte sono realizzate mediante strumenti informatici o telematici, evenienza frequente nei rapporti di lavoro (e-mail, chat aziendali, piattaforme interne). Le possibilità di difesa del superiore gerarchico. Il soggetto denunciato può depositare memorie difensive in ogni momento (art. 121 cod. proc. pen.) e   rendere dichiarazioni spontanee al pubblico ministero (art. 374 cod. proc. pen.). Dopo l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., può esaminare il fascicolo, produrre documentazione aziendale, chiedere l’interrogatorio e sollecitare indagini difensive. In dibattimento, l’imputato ha diritto a escutere testimoni (colleghi, responsabili HR, consulenti), contro esaminare la persona offesa e rendere dichiarazioni per esporre la propria versione dei fatti


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


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