Difendi la tua qualifica: rifiutare il demansionamento non è motivo di licenziamento. Cassazione docet
- azionesindacalefvg
- 12 ago 2025
- Tempo di lettura: 3 min
Premessa. Il diritto del lavoratore di rifiutare un trasferimento che comporti l’assegnazione a mansioni inferiori trova fondamento in diversi principi e norme giuridiche L’articolo 2103 c.c., così come modificato dal D.lgs. n. 81/2015 ci ricorda che Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento contrattuale, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte. Secondo la norma, il datore di lavoro non può assegnare il lavoratore a mansioni inferiori, salvo casi eccezionali previsti dalla legge (esigenze organizzative che impattano sulla posizione del lavoratore, accordo individuale in sede protetta e/o inidoneità fisica). Dunque, il trasferimento che comporta un demansionamento è illegittimo, e il lavoratore ha diritto di rifiutarlo senza incorrere in sanzioni disciplinari, poiché il rifiuto è giustificato dalla tutela della propria dignità e professionalità. Il divieto di demansionamento è infatti legato al diritto del lavoratore al mantenimento della propria professionalità acquisita e alla tutela della dignità personale (art. 2 e 4 Costituzione). Un trasferimento che non solo cambia la sede di lavoro ma abbassa anche il livello delle mansioni svolte, può compromettere le competenze acquisite, danneggiare la reputazione professionale e avere ripercussioni sul futuro lavorativo del soggetto.
Rifiutare il demansionamento non è motivo di licenziamento .
Fa dunque bene il dipendente a rifiutare il trasferimento ad un’altra sede se le nuove mansioni proposte sono inferiori rispetto a quelle precedentemente svolte. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 21965 depositata il 30 luglio 2025, ha da ultimo stabilito che la mancata ottemperanza al provvedimento di trasferimento dell’impresa è giustificata, in quanto proporzionata all’inadempimento del datore di lavoro stesso.

La vicenda ha visto protagonista una dipendente che, dopo un periodo di cassa integrazione, è stata trasferita presso un’altra sede dell’azienda. Successivamente, le è stato imposto un ulteriore spostamento in un altro stabilimento, accompagnato da una dequalificazione delle mansioni rispetto a quelle che svolgeva in precedenza. Di fronte a questa situazione, la lavoratrice ha rifiutato il trasferimento. L’azienda ha reagito con un licenziamento per giusta causa, sostenendo che il rifiuto del provvedimento fosse illegittimo e che la lavoratrice fosse comunque tenuta a osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartite dall’imprenditore, senza potersi opporre in assenza di un avallo giudiziario. Il Tribunale di primo grado ha dichiarato il licenziamento illegittimo, applicando la tutela reintegratoria attenuata. La Corte d’Appello ha confermato questa decisione, respingendo il reclamo della società. La vertenza è così arrivata in Cassazione la quale ha esaminato la questione ponendo l’accento sul giudizio di proporzionalità della reazione della lavoratrice all’inadempimento datoriale. La Suprema Corte ha precisato che nella valutazione comparativa della condotta delle parti è possibile considerare diverse e successive condotte datoriali inadempienti, che nel loro complesso e nelle reciproche interazioni, incidono negativamente sulla funzione economico-sociale del contratto di lavoro. In sostanza, a fronte di obblighi inadempiuti dalla società che incidevano su aspetti essenziali del rapporto di lavoro (come la dequalificazione delle mansioni), la reazione della lavoratrice di rifiutare il trasferimento è stata ritenuta legittima dai giudici d’appello, perché proporzionata all’inadempimento del datore.. Questa sentenza consolida un principio fondamentale a tutela del lavoratore: la possibilità di opporsi a un ordine datoriale illegittimo. La dequalificazione delle mansioni, infatti, è una grave violazione degli obblighi del datore di lavoro e, di fronte a un tale inadempimento, il rifiuto del dipendente di trasferirsi in un’altra sede per svolgere mansioni inferiori è da considerarsi una reazione legittima e proporzionata, che non può giustificare una sanzione, tantomeno espulsiva. Conclusione: "Difendi la tua qualifica: rifiutare il demansionamento non è motivo di licenziamento"
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