Il lavoratore che svolge mansioni superiori vanta dei precisi diritti e il silenzio dell’azienda non basta a negarli"
- azionesindacalefvg
- 6 ago 2025
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Premessa: l’art.2103 del nostro codice civile è piuttosto chiaro “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. … Omissis … Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.

La partenza🡪 Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, che si caratterizzano per un più elevato contenuto professionale, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione stessa, come abbiamo visto, diviene definitiva dopo un periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo 6 mesi continuativi, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio. Il periodo di assegnazione deve intendersi come “continuativo” e non risultante anche solo dalla sommatoria dei periodi, anche frazionati, di assegnazione alle mansioni superiori. L’assegnazione diviene definitiva salvo diversa volontà del lavoratore, sussistendo una facoltà di rifiuto del prestatore di lavoro, ed è subordinata ad una serie di requisiti, tra cui: l’aver il lavoratore effettivamente svolto le mansioni superiori per il periodo prescritto, e ciò anche a prescindere da un “provvedimento formale” e a meno che le mansioni non siano state svolte nell’ambito di una sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto; il consenso del datore di lavoro esplicito o implicito allo svolgimento delle mansioni superiori, che si accompagna alla previsione di nullità dei patti contrari, fatte salve le eccezioni espressamente contemplate dalla norma (Cass. n. 7018/2000; Cass. n. 9063/1987); **lo svolgimento delle mansioni superiori per il periodo previsto dai contratti collettivi di settore o, in mancanza, per quello legale massimo (art. 2103 c.c.). Ferma l’indicata durata e continuità dell’assegnazione a mansioni superiori, l’assegnazione a mansioni superiori perdura sino al rientro del lavoratore sostituito e quindi la sua durata coincide con la durata della sostituzione).
Concetto di mansioni superiori. Si parla di mansioni superiori quando il lavoratore viene incaricato di svolgere compiti propri di un livello di inquadramento più elevato, secondo la classificazione prevista dal CCNL. Va tuttavia evidenziato come non basti un generico aumento delle responsabilità, ma è necessario che le nuove attività rientrino formalmente nel mansionario previsto per il livello superiore. (ecco perché le aziende evitano di elaborare dei mansionari, una resistenza di comodo che le organizzazioni sindacali farebbero bene a smascherare appellandosi ai principi della correttezza e buona fede contrattuale).
L’assegnazione occasionale alle mansioni superiori. Se l’assegnazione a mansioni superiori è occasionale – per esempio, per sostituire un collega in ferie o in malattia – non sorge alcun diritto al nuovo inquadramento. Tuttavia, pur non avendo diritto ad essere inquadrato nella categoria superiore, il lavoratore o la lavoratrice manterranno il diritto a ricevere il trattamento economico contrattualmente riservato a coloro che svolgono le mansioni di livello superiore, per tutto il periodo in cui le hanno svolte.La legge consente al datore di lavoro di gestire situazioni straordinarie con flessibilità, offrendogli la possibilità di farsi supportare dai propri dipendenti anche nelle situazioni impreviste - ad esempio qualora un dipendente si assenti per un periodo di tempo senza preavviso - purché la temporaneità sia reale e documentabile. Il tema delle mansioni superiori è uno dei più importanti e delicati nel diritto del lavoro, perché spesso il lavoratore cede alle richieste del datore di lavoro, anche quando non sono supportate da una retribuzione giusta, che corrisponda davvero al lavoro da lui svolto. Chi si trova a svolgere compiti superiori rispetto al proprio livello contrattuale dovrebbe sempre annotare date e dettagli delle nuove mansioni, verificare quale CCNL si applica al proprio rapporto di lavoro e, in caso di dubbio, rivolgersi agli uomini di Azione Sindacale per valutare se è maturato il diritto all’inquadramento superiore.
Da ricordare. L’avanzamento di livello è soggetto al requisito della non temporaneità dello svolgimento delle mansioni. Quindi, se le mansioni superiori non gli vengono affidate solo temporaneamente, il dipendente ha diritto: alla retribuzione corrispondente sin dal primo giorno in cui ha iniziato a svolgere le mansioni di livello superiore; all’inquadramento nel livello superiore, una volta trascorso un certo periodo di tempo. Il Codice civile non stabilisce un termine fisso per il riconoscimento del nuovo inquadramento: affida questa valutazione ai singoli contratti collettivi nazionali di riferimento per la categoria cui appartiene il lavoratore. Tuttavia, al comma 7 dell’art. 2103 c.c., si prevede, come abbiamo visto, che il termine minimo non possa essere inferiore a sei mesi. È quindi fondamentale conoscere il contratto collettivo applicabile, per capire se e quando si matura il diritto alla “stabilizzazione” del nuovo livello. Per ottenere un inquadramento superiore è necessario lo svolgimento effettivo e continuativo delle mansioni superiori, assenza del carattere sostitutivo di altro lavoratore e idonea durata dell’adibizione (vedasi CCNL di riferimento) Le mansioni devono essere prevalenti e non solo saltuari e la prova dell'effettivo svolgimento delle mansioni superiori può essere fornita anche tramite testimonianze o documentazione (mail, ordini di servizio, valutazioni del tuo operato) . A proposito del principio di prevalenza conta ciò che fa ogni giorno il lavoratore più che di quanto scritto nel contratto iniziale. Il diritto all’inquadramento superiore è un’applicazione del principio di corrispettività tra prestazione e retribuzione (art. 36 Costituzione).
Il diritto del lavoratore all’inquadramento professionale soggiace alla prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.) poiché costituisce un diritto di credito derivante dalle mansioni concretamente svolte cui corrisponde in capo al datore di lavoro il corrispondente obbligo di assegnazione. Il decorso del decennio dal momento dell’insorgenza del diritto non preclude definitivamente l’accesso all’inquadramento superiore quando continui l’attività potenzialmente idonea a determinarlo. In pratica, il protrarsi nel tempo di una situazione illegittima come il demansionamento del lavoratore non può essere intesa semplicemente come acquiescenza ad una situazione imposta dal datore di lavoro, trattandosi di una forma di illecito permanente. Ne consegue che la pretesa risarcitoria per il danno alla professionalità si rinnova in relazione al protrarsi dell’evento dannoso, impedendo il decorso della prescrizione fino al momento in cui il comportamento contra jus non sia cessato (Cass. n. 31558/2021; Cass. n. 29234/2022). Tali principi vanno coordinati con il mutato orientamento della Cassazione in merito alla decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro dopo l’entrata in vigore della Legge n. 92/2012 e del D.lgs. n. 23/2015. Il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022; Cass. n. 30957/2022; INL, nota n. 1059/2022).
Il lavoratore che agisca in giudizio per far valere diritti attinenti allo svolgimento di mansioni superiori ha l’onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda. Egli deve: indicare esplicitamente i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni medesime sono state esercitate, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata ** la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale
È importante sottolineare che invece, nel pubblico impiego, non è previsto alcun riconoscimento automatico, se non con apposite selezioni o progressioni di carriera formali.




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