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Dimissioni della mamma con un figlio di 8 mesi. Maternità, congedo parentale e apprendistato contano per la Naspi

Ci scrive Annalisa: «Ho un contratto di apprendistato part-time di 30 ore settimanali iniziato il 14 maggio 2024. Ho usufruito della maternità anticipata per gravidanza a rischio, della

maternità obbligatoria e del congedo parentale che terminerà l’8 luglio 2026. Vorrei dimettermi senza rientrare al lavoro. Per la durata della Naspi contano anche questi periodi oppure solo il lavoro effettivamente svolto?»


Risponde la redazione di Azione Sindacale P.S.S.


Gentile Annalisa, la risposta, in linea generale, è sì: ai fini della Naspi non si considera esclusivamente il periodo di presenza materiale sul luogo di lavoro. La normativa e le istruzioni dell’INPS riconoscono 

rilevanza anche a determinati periodi coperti da contribuzione figurativa, tra i quali rientrano la maternità obbligatoria e, a specifiche condizioni, il congedo parentale. La disciplina principale è contenuta (per una maggiore analisi) nella normativa a seguire: Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, che ha istituito la Naspi; Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 (Testo Unico sulla maternità e paternità), in particolare l’articolo 55 relativo alle dimissioni della lavoratrice madre e del lavoratore padre; **Circolare INPS n. 94 del 12 maggio 2015, tuttora il principale documento di prassi per l’applicazione della Naspi.


Le dimissioni entro il primo anno di vita del bambino. Questo è probabilmente l’aspetto più importante del tuo caso. L’articolo 55 del D.lgs. n. 151/2001 stabilisce che le dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento – fino al compimento di un anno di età del figlio – ricevono una particolare tutela. In tale ipotesi le dimissioni devono essere convalidate dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro; la lavoratrice non è tenuta a rispettare il periodo di preavviso e le spettano le indennità previste per il caso di licenziamento, comprese quelle sostitutive del preavviso ove dovute. Anche ai fini della Naspi, la cessazione del rapporto non è considerata una normale dimissione volontaria ma rientra tra le ipotesi tutelate dalla legge. La stessa Circolare INPS n. 94/2015 conferma espressamente che la Naspi è riconosciuta anche nelle dimissioni rese durante il periodo protetto disciplinato dall’articolo 55 del Testo Unico sulla maternità.


Domanda: L’apprendistato e il lavoro part-time danno diritto alla Naspi?  Sì. L’apprendistato è un rapporto di lavoro subordinato e il lavoratore è assicurato contro la disoccupazione involontaria. Anche il contratto part-time non impedisce l’accesso alla prestazione. L’orario ridotto incide sull’importo dell’indennità, poiché la Naspi viene calcolata sulla retribuzione imponibile e sulla contribuzione versata, ma non esclude il diritto alla prestazione.


Domanda: Maternità anticipata, maternità obbligatoria e congedo parentale sono utili? Secondo la Circolare INPS n. 94/2015, ai fini della durata della Naspi sono computabili: a) la contribuzione obbligatoria versata durante il rapporto di lavoro; b) i periodi di maternità obbligatoria coperti da contribuzione figurativa, purché all’inizio dell’astensione esista contribuzione già versata o dovuta; c) i periodi di congedo parentale indennizzati fruiti durante un rapporto di lavoro ancora in essere. Pertanto, nel tuo caso, la maternità anticipata per gravidanza a rischio e la maternità obbligatoria possono essere considerate utili se ricorrono i presupposti previsti dalla legge e dalle istruzioni INPS. Anche il congedo parentale indennizzato, fruito mentre il rapporto di lavoro è ancora attivo, concorre normalmente alla contribuzione utile.


Come si determina la durata della Naspi? La regola generale prevista dal D.lgs. n. 22/2015 è che la Naspi viene riconosciuta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione utili maturate nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo previsto dalla legge ( due anni). Per questo motivo non è corretto limitarsi a contare i giorni di lavoro effettivamente prestato. Occorre invece verificare tutte le settimane contributive utili risultanti dalla posizione assicurativa del lavoratore, comprese quelle riconosciute figurativamente nei casi previsti dalla normativa.


Domanda: È possibile sapere oggi con precisione quanti mesi di Naspi spettano? Senza consultare l’estratto conto contributivo aggiornato e senza il conteggio ufficiale effettuato dall’INPS non è possibile indicare con certezza la durata della prestazione. È ragionevole ritenere che anche i periodi di maternità e di congedo parentale possano concorrere al calcolo, ma il numero esatto delle settimane utili dovrà essere verificato sulla posizione assicurativa individuale.


Cosa consigliamo. Se intendi dimetterti senza rientrare al lavoro, è opportuno: a) verificare che le dimissioni siano presentate entro il periodo di tutela previsto dall’articolo 55 del D.lgs. n. 151/2001; b) procedere con la prescritta convalida presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro; c) controllare preventivamente l’estratto contributivo INPS, così da conoscere con maggiore precisione la contribuzione utile e la presumibile durata della Naspi. In questo modo sarà possibile esercitare il diritto alle dimissioni in piena consapevolezza ed evitare contestazioni o errori nella successiva domanda di indennità di disoccupazione. Se hai qualche dubbio o perplessità, contattaci - telefonicamente o via e-mail. (39+351-6688108**azionesindacale.fvg@gmail.com** https://www.azionesindacale.it


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