Divorzio e trattamento di fine rapporto (TFR). Ecco quello che non sapevi e che, invece, è bene sapere
- azionesindacalefvg
- 24 set 2025
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20132 del 18 luglio 2025, ha risolto un nodo giuridico rilevante in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi dopo il divorzio, stabilendo che l’ex coniuge titolare di assegno divorzile non ha diritto ad alcuna quota del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) se quest’ultimo è stato destinato, prima della proposizione della domanda di divorzio, a una forma di previdenza complementare.
La disciplina generale sulla ripartizione del TFR in sede di divorzio è contenuta nell’art. 12-bis della Legge n. 898/1970. Tale norma riconosce al coniuge non risposato e titolare di assegno di divorzio il diritto a una quota del 40% del TFR percepito dall’altro coniuge, in proporzione agli anni in cui il rapporto di lavoro si è sovrapposto alla durata del matrimonio. Questa tutela si fonda sul principio solidaristico e mira a riconoscere il contributo non patrimoniale del coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio familiare.
Trattamento di fine rapporto conferito al fondo pensione (natura giuridica diversa). Il principio innovativo sancito dalla Cassazione riguarda la qualificazione giuridica del TFR nel momento in cui esso viene trasferito in un fondo di previdenza complementare. Secondo i giudici, tale atto – pienamente legittimo e coerente con l’ordinamento previdenziale – determina una trasformazione sostanziale del diritto: il TFR cessa di esistere come indennità liquidabile e si converte in una posizione previdenziale individuale, soggetta a regole differenti e finalizzata a una prestazione pensionistica futura. Di conseguenza, al momento della cessazione del rapporto coniugale, non è più giuridicamente esigibile alcuna quota del TFR da parte dell’ex coniuge, ai sensi dell’art. 12-bis.
Effetti sul diritto all’assegno divorzile: rilevanza economica indiretta. La sentenza chiarisce tuttavia che la perdita del diritto alla quota diretta di TFR non comporta l’annullamento automatico di ogni tutela economica per l’ex coniuge. Il valore della posizione previdenziale maturata nel fondo pensione può essere tenuto in considerazione dal giudice:
nella determinazione dell’assegno di divorzio; nelle eventuali richieste di revisione dell’assegno già stabilito. In altre parole, la futura pensione integrativa derivante dal TFR conferito potrà incidere sulla valutazione della capacità economica del coniuge obbligato e giustificare, in taluni casi, una modifica (in aumento) dell’assegno riconosciuto.
Conseguenze operative: scelte strategiche e profili di cautela. La decisione della Suprema Corte introduce un elemento di certezza giuridica in una materia fino ad oggi oggetto di interpretazioni non univoche, ma impone una riflessione operativa a tutti i soggetti coinvolti: Per chi si appresta a divorziare, è cruciale distinguere tra TFR maturato e TFR già conferito a fondi di previdenza complementare, poiché i regimi giuridici applicabili sono differenti; Per chi valuta la destinazione del TFR al fondo pensione, è importante comprendere le implicazioni a lungo termine della scelta, anche in chiave successoria e familiare. La sentenza, in definitiva, bilancia la tutela del coniuge economicamente più debole con il rispetto dell’autonomia patrimoniale individuale e conferma l’incentivo alla previdenza complementare come strumento riconosciuto e protetto dal sistema giuridico.
Sintesi del principio di diritto: “Il diritto alla quota del TFR di cui all’art. 12-bis della L. n. 898/1970 non spetta al coniuge titolare di assegno divorzile qualora, prima della proposizione della domanda di divorzio, il TFR sia stato integralmente destinato a una forma di previdenza complementare, determinando il venir meno della sua natura di indennità liquidabile.”
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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