Novità. Licenziamento e collaborazioni esterne. Il repêchage prevale sulle scelte contrattuali dell’impresa
- azionesindacalefvg
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La Corte di Cassazione rafforza ulteriormente la tutela del posto di lavoro, chiarendo che l’imprenditore non può legittimamente procedere al licenziamento di un dipendente per

giustificato motivo oggettivo e, contestualmente o immediatamente dopo, affidare attività analoghe o compatibili a collaboratori esterni, lavoratori autonomi o professionisti. Con l’ordinanza n. 31312 del 2025, la Suprema Corte ribadisce che l’obbligo di repêchage – ossia il dovere di ricollocare il lavoratore in esubero – non può essere eluso attraverso il semplice mutamento del modello contrattuale prescelto. Il principio affonda le proprie radici in un sistema normativo articolato. Da un lato, l’articolo 41 della Costituzione tutela la libertà di iniziativa economica privata; dall’altro, gli articoli 4 e 35 Cost. impongono la protezione del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. A livello civilistico, l’articolo 2103 c.c. consente l’assegnazione del lavoratore a mansioni diverse purché compatibili con la professionalità acquisita, mentre gli articoli 1175 e 1375 c.c. impongono l’esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede. Nel contesto dei licenziamenti individuali, l’articolo 3 della legge n. 604 del 1966 condiziona la legittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo all’effettività delle ragioni organizzative, produttive o economiche addotte. È proprio in questa cornice che la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente costruito l’obbligo di repêchage come limite intrinseco al potere datoriale di recesso.
Il principio di repêchage come limite strutturale al licenziamento. Secondo un orientamento ormai consolidato della Cassazione, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è legittimo solo se rappresenta l’extrema ratio, ossia se il datore di lavoro dimostra l’impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni alternative disponibili all’interno dell’organizzazione aziendale, anche inferiori purché compatibili e senza stravolgimento dell’assetto organizzativo. Con l’ordinanza n. 31312/2025, la Corte compie un ulteriore passo in avanti, affermando che l’obbligo di verifica non si esaurisce nelle sole posizioni di lavoro subordinato formalmente previste nell’organigramma. Ciò che rileva non è la qualificazione giuridica del rapporto che l’azienda intende instaurare, bensì l’esistenza concreta di attività lavorative effettivamente necessarie e stabilmente inserite nel ciclo produttivo. Il caso deciso: forma contrattuale irrilevante, conta la funzione. La vicenda trae origine dal licenziamento del direttore tecnico di un consorzio, giustificato dall’azienda con esigenze di riorganizzazione. Tuttavia, poco dopo il recesso, la gestione delle risorse umane veniva affidata a un collaboratore esterno con contratto di lavoro autonomo. Il lavoratore licenziato impugnava il provvedimento, sostenendo che quelle attività avrebbero dovuto essergli offerte in applicazione del principio di repêchage. Sia il giudice di primo grado sia la Corte d’Appello hanno accolto la domanda, e la Cassazione ha confermato l’impostazione. Secondo i giudici di legittimità, la scelta datoriale di esternalizzare una funzione non neutralizza l’obbligo di ricollocamento, qualora il lavoratore licenziato sia professionalmente idoneo a svolgere quelle mansioni. La Corte sottolinea che, se si attribuisse rilievo decisivo alla tipologia contrattuale prescelta, l’obbligo di repêchage verrebbe svuotato di contenuto: sarebbe sufficiente scomporre le mansioni del lavoratore in esubero e riaffidarle a consulenti, collaboratori o titolari di partita IVA per rendere formalmente legittimo qualsiasi licenziamento. Buona fede, correttezza e prevenzione degli abusi. Il cuore dell’argomentazione risiede nel dovere di correttezza e buona fede, che permea l’intero rapporto di lavoro. Il datore di lavoro, pur restando libero di organizzare l’impresa e di scegliere le modalità tecniche di svolgimento dell’attività, non può utilizzare l’esternalizzazione come strumento elusivo delle garanzie contro i licenziamenti illegittimi.
La disponibilità di attività lavorative, anche se progettate per essere svolte mediante rapporti autonomi, fa sorgere automaticamente l’obbligo di verificare la possibilità di impiego del personale interno in esubero. In questa prospettiva, la libertà di iniziativa economica non viene negata, ma bilanciata con la tutela costituzionale del lavoro e con l’esigenza di evitare comportamenti opportunistici. Le ricadute operative per le imprese.
L’orientamento espresso dalla Cassazione impone alle aziende un livello di diligenza particolarmente elevato nelle operazioni di ristrutturazione. Prima di procedere a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro deve effettuare una ricognizione completa di tutte le attività presenti o programmate, considerare anche le funzioni che si intendono affidare a collaboratori esterni, consulenti, stagisti o professionisti e valutare in modo concreto e documentabile l’idoneità del lavoratore in esubero a svolgere tali attività. In mancanza di tale verifica sostanziale, il licenziamento risulta viziato e, dunque, illegittimo.
Conclusioni. L’ordinanza n. 31312/2025 della Corte di Cassazione delinea un perimetro interpretativo netto e coerente con i principi dell’ordinamento. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo costituisce una soluzione residuale, l’obbligo di repêchage deve essere reale, approfondito e riferito a tutte le attività lavorative disponibili, indipendentemente dalla forma contrattuale ipotizzata. L’utilizzo di lavoratori autonomi o collaboratori esterni in presenza di esuberi rappresenta un forte indizio di violazione del dovere di ricollocamento. In questo modo, la giurisprudenza di legittimità rafforza la stabilità del lavoro subordinato e impedisce che l’esternalizzazione diventi un grimaldello per aggirare le tutele poste a presidio della continuità occupazionale, riaffermando il primato della sostanza sulla forma nelle dinamiche del rapporto di lavoro.




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