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La Legge di Bilancio, per il 2026, introduce una serie di regimi fiscali agevolati per i lavoratori dipendenti. 

La Legge di Bilancio 2026 introduce una serie di regimi fiscali agevolati specifici per determinate voci di reddito da lavoro dipendente, con l’obiettivo dichiarato di ridurre la pressione fiscale sulle retribuzioni, incentivare la contrattazione collettiva e favorire l’erogazione di componenti salariali variabili. Tale intervento si inserisce in un quadro di politiche attive del lavoro e di sostegno al potere d’acquisto dei salari. Le agevolazioni non modificano il principio generale di progressività dell’IRPEF sul reddito complessivo, ma introducono aliquote sostitutive specifiche, applicabili a determinate competenze retributive, entro limiti reddituali e quantitativi, e condizionate alla mancata rinuncia espressa del lavoratore.

Tassazione agevolata sugli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali. Ai sensi dell’art. 4 del DDL Bilancio 2026 e al comma 7 dell’art. 1 (analisi del testo normativo), gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026 (CCNL, contratti di gruppo, contratti territoriali e aziendali) sono assoggettati a un’imposta sostitutiva del 5%. Beneficiano dell’agevolazione i lavoratori del settore privato con reddito da lavoro dipendente complessivo (anno 2025) non superiore a € 33.000. Attenzione🡪 Il regime si applica soltanto agli incrementi retributivi (cioè all’eccedenza rispetto alla retribuzione precedentemente in vigore), non all’intera retribuzione. La tassazione del 5% sostituisce l’IRPEF e le addizionali regionali e comunali.

Il lavoratore può rinunciare espressamente in forma scritta all’applicazione di tale regime, conservando l’applicazione del regime ordinario qualora lo ritenga più conveniente (ad esempio per mantenere detrazioni o crediti d’imposta). L’intervento mira a neutralizzare l’effetto redistributivo negativo dell’IRPEF progressiva sugli aumenti nominali di salario, favorendo un maggior potere d’acquisto. Tuttavia, l’applicazione selettiva per fasce reddituali e la necessità di espressa accettazione evidenziano la volontà di modulare l’agevolazione per evitare effetti di spiazzamento fiscale. Questo regime è temporaneo e circoscritto al biennio di riferimento dei rinnovi


Premi di produttività e partecipazione agli utili. Per gli anni 2026 e 2027, viene ridotta l’imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme correlate alla partecipazione agli utili d’impresa al 1%, rispetto all’attuale aliquota agevolata del 5%.L’agevolazione si applica alle somme previste dall’art. 1, commi da 182 a 189, della Legge n. 208/2015, che disciplina i premi di risultato e gli strumenti di partecipazione agli utili purché siano erogate ai lavoratori dipendenti, rispettino i criteri di incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza stabiliti dai contratti collettivi o accordi aziendali e rientrino nel limite di € 5.000 annui per lavoratore. Per accedere all’agevolazione, il reddito annuo del dipendente deve essere inferiore a 80.000 €. L’abbattimento dell’aliquota e l’aumento del limite cedono rilievo alla contrattazione di secondo livello, rafforzando la componente variabile della retribuzione su base legata alla performance aziendale. L’agevolazione, pur restando un regime facoltativo e alternativo alla tassazione ordinaria, rappresenta un significativo incentivo fiscale per strumenti di retribuzione legati alla produttività. 

Lavoro notturno, festivo e a turni. Per il periodo d’imposta 2026, è prevista un’imposta sostitutiva del 15% in luogo dell’IRPEF ordinaria sulle maggiorazioni, indennità e compensi per lavoro notturno, lavoro nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno e altre voci connesse al lavoro a turni previste dai CCNL. L’agevolazione si applica ai lavoratori che nel 2025 dichiarano un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 40.000.  Il limite massimo di imponibile detassabile è fissato in € 1.500 annui. L’applicazione è automatica da parte del sostituto d’imposta (datore di lavoro), salvo espressa rinuncia del lavoratore. In caso di cambio di datore di lavoro nel corso del periodo di riferimento, il lavoratore deve autocertificare il reddito dell’anno precedente per consentire la corretta applicazione dell’aliquota agevolata. La profilatura reddituale più ampia e l’applicazione automatica indicano una volontà normativa di includere una platea più vasta di lavoratori, pur mantenendo un limite quantitativo rigoroso sull’importo agevolabile. 


Trattamento integrativo per settori specifici: turismo e somministrazione. Nel comparto turistico, alberghiero, stabilimenti termali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (settori con elevata incidenza di lavoro festivo e notturno), viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per lavoro notturno, lavoro festivo e ore straordinarie. Tale trattamento non concorre alla formazione del reddito del percettore, risultando quindi interamente esente dal prelievo fiscale (non soggetto a IRPEF né addizionali. L’agevolazione è vincolata al requisito reddituale di reddito da lavoro dipendente non superiore a € 40.000 (anno 2025). La misura è applicabile su richiesta formale del lavoratore, corredata da dichiarazione di responsabilità. (facsimile a seguire)  


Modello di Richiesta Trattamento Integrativo per Lavoro Notturno, Festivo e Straordinario


Al Datore di Lavoro: [Nome azienda / Ufficio Risorse Umane]

Oggetto: Richiesta di applicazione del trattamento integrativo speciale ex legge 132/2025


Io sottoscritto/a, _________________________________  Matricola / Codice dipendente:_____________ _______________  vostro/a  dipendente c/o la sede di ____________________________________________________________________________

DICHIARO

Di aver percepito nell'anno 2025 un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 € e di voler beneficiare del trattamento integrativo speciale del 15% sulle retribuzioni lorde per lavoro notturno, lavoro festivo e ore straordinarie, come previsto dalla legge 132/2025.

A tal fine allego la presente dichiarazione di responsabilità ai sensi della normativa vigente e chiedo che il trattamento integrativo sia applicato a partire dalla prossima busta paga e risultante in regime esente da IRPEF e addizionali.


Data: ___ / ___ / 2026                                                            Firma del lavoratore_______________ ________________________



Riepilogo tecnico delle principali agevolazioni fiscali 2026


Tipologia di compenso

Aliquota fiscale agevolata

Limiti reddituali

Tetto massimo agevolabile

Rinnovi contrattuali (incrementi)

5% (imposta sostitutiva)

€ 33.000

nessuno specifico

Premi di risultato / utili

1% (imposta sostitutiva)

– (criteri CCNL)

€ 5.000 annui

Lavoro notturno/festivo/turni

15% (imposta sostitutiva)

€ 40.000

€ 1.500 annui

Bonus settore turismo

esente al 100% (integrativo)

€ 40.000


Considerazioni conclusive: si tratta di regimi sostitutivi specifici e temporanei, non di un superamento della progressività IRPEF. Tali misure si applicano solo a determinate componenti retributive e entro limiti reddituali e quantitativi di imponibile. Il lavoratore deve valutare, caso per caso, se accettare o rinunciare all’agevolazione, considerando la possibile interazione con: detrazioni per carichi familiari; deduzioni per spese sanitarie o di istruzione; benefici previdenziali; altri fringe benefit fiscalmente agevolati.


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore


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