Permessi malati oncologici e cronici dal 2026: quadro normativo, operatività e implicazioni giuridiche
- azionesindacalefvg
- 24 dic 2025
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Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore un nuovo istituto di tutela per i lavoratori dipendenti – pubblici e privati – affetti da malattie oncologiche, croniche o invalidanti: si tratta di 10 ore annuali di permessi retribuito per visite, esami e cure mediche frequenti, indennizzate secondo parametri analoghi a quelli dell’indennità di malattia. L’istituto è stato introdotto dall’articolo 2 della Legge 18 luglio 2025, n. 106, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025 e attuata con la Circolare INPS n. 152 del 19 dicembre 2025.
La disciplina si inserisce nel più vasto quadro di tutela della fragilità sanitaria nel mondo del lavoro, integrando le già note tutele previste dalla Legge 104/92 e dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). La Legge n. 106/2025 ha introdotto un sistema articolato di protezioni a favore dei lavoratori affetti da patologie gravi (oncologiche, croniche o invalidanti, includendo anche le malattie rare), con due direttrici principali: Congedo non retribuito fino a 24 mesi con conservazione del posto di lavoro; Permessi retribuiti aggiuntivi – 10 ore l’anno – per visite ed esami medici frequenti, a decorrere dal 1° gennaio 2026. La ratio della legge è duplice: garantire sia la conservazione del posto di lavoro in condizioni di fragilità sanitaria, sia la continuità del reddito quando il lavoratore si deve assentare per effettuare prestazioni sanitarie.
Lavoratori titolari del permesso. Hanno diritto alle 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito i dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce; I dipendenti affetti da malattie invalidanti o croniche, comprese quelle rare, con grado di invalidità civile riconosciuto pari o superiore al 74%. La disciplina esige l’accertamento medico della patologia e della relativa necessità terapeutica, mediante certificazione rilasciata dal medico di medicina generale o da medico specialista in struttura pubblica o privata accreditata per le prestazioni. Genitori di figli minori 🡪 La legge estende il diritto anche al genitore lavoratore che abbia figli minori affetti dalle medesime condizioni cliniche (oncologiche o invalidanti con invalidità ≥ 74%). In tal caso, i permessi sono spettanti indipendentemente da quelli del genitore eventualmente affetto dalla patologia. Cumulabilità🡪 se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti, ciascuno spetta le 10 ore annue, consentendo un potenziale utilizzo complessivo fino a 20 ore per figlio. Attenzione🡪 I permessi sono utilizzabili esclusivamente per: Visite mediche specialistiche; Esami diagnostici strumentali; Analisi chimico-cliniche e microbiologiche; Cure mediche frequenti, inclusi cicli terapeutici programmati. La legge non richiede di anticipare ferie, permessi retribuiti ordinari o di prelevare da altri istituti (es. recupero ore, banca ore). Queste 10 ore sono aggiuntive rispetto alle tutele già previste da normative o CCNL.
Retribuzione: parametri di determinazione dell’indennità. La disciplina dell’indennità è mutuata, solo in termini di calcolo economico, dalla normativa della malattia. L’indennità è determinata sulla base della Retribuzione Media Globale Giornaliera (RMGG). La misura dell’indennizzo è fissata, analogamente alla malattia, secondo parametri percentuali stabiliti per questa ultima in materia previdenziale e contrattuale. Importante🡪 l’applicazione dei criteri della malattia riguarda solo il quantum economico. Le ore di permesso non si confondono con i periodi di malattia ai fini di comporto, certificazione medica standard o indennità classiche. Si tratta di un istituto autonomo con proprio regime giuridico. In conformità alle prassi INPS, l’indennità viene anticipata dal datore di lavoro e successivamente recuperata tramite conguaglio contributivo nei flussi UniEmens.
Procedure operative e adempimenti. Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro la documentazione sanitaria che attesti la patologia e la prescrizione delle prestazioni da effettuare e richiedere formalmente delle ore di permesso da utilizzare per le visite/esami programmati. Il datore di lavoro deve autorizzare le ore di permesso richieste entro i limiti spettanti, corrispondere l’indennità in busta paga e inserire le ore in flusso UniEmens, specificando la tipologia di permesso per consentire il corretto recupero contributivo.
Compatibilità e rapporti con altri istituti. I nuovi permessi si sommano alle agevolazioni previste dalla Legge 104/1992, non sostituendole. Pertanto, il lavoratore può fruire di entrambe le tutele purché ricorrano i rispettivi presupposti giuridici (es. invalidità, assistenza familiare, gravità). I permessi di cui all’art. 2 L. 106/2025 sono aggiuntivi anche alle previsioni contrattuali vigenti (ad es. permessi retribuiti previsti dai CCNL). Il conteggio delle ore va effettuato separatamente.
Questioni applicative e profili di criticità. Pur fornendo un quadro di riferimento, permangono alcuni nodi applicativi ad esempio quello della definizione giuridica di “fase attiva” e “follow-up precoce” per le patologie oncologiche, non esplicitamente definita nella legge, che può generare incertezze. La legge utilizza espressioni di derivazione clinica, ma non le definisce in modo normativo. Questo genera un problema tipico del diritto: l’uso di concetti tecnici non tipizzati, che necessitano di essere riempiti di contenuto attraverso prassi amministrative, linee guida sanitarie e interpretazioni giurisprudenziali. Il rischio è che la nozione di “fase attiva” venga interpretata diversamente da strutture sanitarie, datori di lavoro o enti previdenziali. In ambito clinico, per “fase attiva” si intende generalmente il periodo in cui la malattia è in corso e non stabilizzata, il paziente è sottoposto a trattamenti (chemioterapia, radioterapia, immunoterapia, ecc.). In assenza di una definizione legale, sorgono dubbi come: **la fase attiva coincide solo con la somministrazione delle terapie? include anche i periodi tra un ciclo e l’altro? termina con la remissione clinica o con la fine dei trattamenti? Analogamente, il “follow-up precoce” è, in medicina, la fase immediatamente successiva al trattamento, in cui il paziente è monitorato per recidive, si valutano gli effetti tardivi delle terapie, permangono fragilità cliniche. La legge non chiarisce quanto duri (mesi? anni?), da quando decorra, se includa controlli routinari o solo quelli ravvicinati; ne deriva un’area grigia che andrà al più presto regolamentata




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