Esdebitazione del debitore incapiente: quando il giudice può azzerare i debiti fiscali in caso di buona fede
- azionesindacalefvg
- 8 nov 2025
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Negli ultimi anni, l’evoluzione del diritto concorsuale e la giurisprudenza più recente hanno ampliato la tutela dei soggetti sovra indebitati, introducendo strumenti che consentono anche alle persone fisiche non imprenditrici di ottenere una seconda possibilità. Tra questi,

un ruolo centrale è svolto dall’esdebitazione del debitore incapiente, istituto disciplinato dall’art. 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019), come modificato dal D.lgs. 83/2022. Questa procedura, di natura eccezionale, permette al soggetto meritevole e privo di mezzi economici di azzerare i debiti fiscali, ivi compresi quelli verso l’Erario e gli enti previdenziali, qualora venga accertata l’impossibilità oggettiva e definitiva di adempiere.
Il quadro normativo e i presupposti applicativi, L’esdebitazione del debitore incapiente si configura come una misura di carattere residuale, accessibile solo in presenza di determinate condizioni cumulative: Assoluta impossibilità di pagamento: deve trattarsi di una situazione di insolvenza irreversibile, in cui il debitore non disponga di beni o redditi idonei neppure a una parziale soddisfazione dei creditori. Meritevolezza del debitore: l’accesso alla procedura è precluso a chi abbia contratto obbligazioni con dolo, colpa grave o violando principi di correttezza e buona fede (cfr. Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2023, n. 6053). Collaborazione procedimentale: il soggetto deve fornire piena e trasparente collaborazione all’OCC (Organismo di Composizione della Crisi), mettendo a disposizione la documentazione necessaria alla ricostruzione della situazione patrimoniale. **Assenza di precedenti esdebitazioni: l’istituto è riconoscibile una sola volta nella vita, data la sua portata liberatoria totale.
Un caso emblematico: il lavoratore sovra indebitato. Si pensi, a titolo esemplificativo, a un lavoratore dipendente che, a seguito di una grave malattia in famiglia e della perdita del coniuge, si trovi costretto a ricorrere a prestiti personali e carte revolving per far fronte alle spese mediche e domestiche. Negli anni, gli interessi e le sanzioni maturate sui debiti fiscali e bancari portano l’esposizione complessiva oltre i 100.000 euro, a fronte di un reddito mensile di poco superiore al minimo vitale. Impossibilitato a rispettare i piani di rientro e privo di beni immobili o risparmi, il lavoratore presenta istanza di esdebitazione ai sensi dell’art. 283 C.C.I.I. L’OCC accerta la mancanza di capacità reddituale residua, la condotta irreprensibile del debitore e l’assenza di operazioni simulatorie o distrattive. Il Tribunale competente, valutata la documentazione e la relazione dell’OCC, dispone con decreto di esdebitazione la cancellazione integrale dei debiti residui, compresi quelli verso l’Agenzia delle Entrate e l’INPS, riconoscendo la natura non colpevole del sovraindebitamento e l’impossibilità di qualsivoglia rientro realistico.
Il controllo triennale e le utilità sopravvenute. La liberazione dai debiti, tuttavia, non comporta un’immunità assoluta. La normativa prevede un periodo di vigilanza triennale durante il quale il debitore deve comunicare annualmente all’OCC eventuali nuove utilità o incrementi patrimoniali. Se, entro tre anni dal decreto di esdebitazione, il soggetto consegue redditi o beni eccedenti il minimo vitale (come definito dalla giurisprudenza di legittimità e dall’art. 545 c.p.c.), tali somme devono essere destinate, nei limiti del possibile, alla soddisfazione dei creditori. In assenza di tali circostanze, la liberazione diviene definitiva e irrevocabile.
Un equilibrio tra rigore fiscale e tutela della persona. L’orientamento consolidato dei tribunali italiani – da ultimo, Trib. Palermo, 5 maggio 2024 – conferma che la normativa in tema di sovraindebitamento mira a coniugare la tutela del credito pubblico con il principio costituzionale di dignità della persona (artt. 2 e 36 Cost.). Il sistema, pur mantenendo ferme le esigenze di certezza del gettito e di legalità tributaria, riconosce che non ogni debito può essere riscosso “a ogni costo”, specie quando il debitore versi in condizioni di assoluta indigenza e abbia agito sempre con correttezza. L’esdebitazione del debitore incapiente rappresenta, dunque, uno strumento di giustizia sostanziale e reinclusione economica, che consente al cittadino onesto, ma travolto da eventi avversi, di tornare a una vita libera da vincoli insormontabili e di riacquistare la piena partecipazione sociale ed economica.
Approfondimento (minimo vitale)🡪 L’art. 545 del Codice di procedura civile disciplina i limiti alla pignorabilità dei crediti da lavoro, pensione e altri redditi assimilati, stabilendo che una parte di tali somme non può mai essere aggredita dai creditori, in quanto necessaria a garantire la sussistenza dignitosa del debitore e della sua famiglia. Ci si riferisce al cosiddetto minimo vitale, pari all’importo massimo mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà». (il reddito indispensabile per soddisfare i bisogni fondamentali della vita quotidiana: alimentazione, abitazione, salute, vestiario, istruzione dei figli, utenze essenziali). Nel 2025, l’assegno sociale mensile è pari a €534,41, di conseguenza, il minimo vitale non pignorabile corrisponde a circa €801,61 (cioè €534,41 + 50%).




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