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Cessazione del rapporto di lavoro subordinato: fruire delle ferie maturate durante il periodo di preavviso.


Nel contesto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato, uno degli aspetti più delicati e frequentemente oggetto di contenzioso, riguarda la possibilità di fruire delle ferie maturate durante il periodo di preavviso. L’argomento si inserisce in un quadro normativo articolato, che impone a datori di lavoro e lavoratori di contemperare le esigenze organizzative con il rispetto delle disposizioni contrattuali e legislative in materia di preavviso e ferie.


Il preavviso nel rapporto di lavoro: natura e funzione giuridica. Ai sensi dell’art. 2118 del Codice Civile, il recesso unilaterale da un contratto di lavoro a tempo indeterminato — sia esso per dimissioni che per licenziamento — deve essere preceduto da un congruo periodo di preavviso, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (giusta causa, periodo di prova, maternità/paternità, risoluzione consensuale ai sensi dell’art. 1372 c.c.). Il periodo di preavviso ha una funzione strumentale: consente al datore di lavoro di organizzare la sostituzione del lavoratore cessante e al lavoratore di ricollocarsi sul mercato del lavoro. I termini di preavviso sono generalmente disciplinati dal contratto collettivo nazionale applicabile (CCNL) e variano in funzione dell’inquadramento, dell’anzianità di servizio e della qualifica del lavoratore.


Fruizione delle ferie durante il preavviso: limiti e conseguenze. La normativa vigente e la prassi giurisprudenziale prevalente chiariscono che il periodo di preavviso deve essere, per sua natura, "lavorato" e che le assenze retribuite, comprese le ferie, hanno l’effetto di sospenderne il decorso. La richiesta del lavoratore di fruire delle ferie residue durante il preavviso, pertanto, è giuridicamente ammissibile solo se vi è un accordo con il datore di lavoro. Tuttavia, tali giornate non possono essere computate nel conteggio dei giorni di preavviso, comportando una sospensione dello stesso. Ne deriva un differimento della data di cessazione del rapporto di lavoro. La fruizione delle ferie durante il preavviso incide anche sull’indennità sostitutiva: se il lavoratore usufruisce delle ferie in accordo con il datore, non avrà diritto alla monetizzazione delle stesse.


Gestione concordata dello smaltimento ferie nel preavviso. È prassi comune che il datore di lavoro, per contenere i costi connessi alla cessazione del rapporto (in particolare l’indennità sostitutiva delle ferie non godute), proponga al lavoratore di smaltire le ferie residue durante il preavviso. Tale opzione è lecita purché vi sia il consenso espresso del lavoratore. È altresì possibile, con accordo scritto tra le parti, stabilire che le ferie vengano godute in costanza del preavviso, senza che ciò comporti l’interruzione del termine. In tal caso, l’accordo deve essere formalizzato con clausola chiara e non ambigua, che preveda espressamente la rinuncia alla sospensione del decorso del preavviso. Questa soluzione rappresenta una prassi conciliativa che, se ben gestita, consente di evitare sia il pagamento dell’indennità per ferie non godute sia il protrarsi del rapporto oltre i termini inizialmente previsti.


Giurisprudenza europea: onere della prova sul datore. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che il diritto alle ferie annuali retribuite è indisponibile e che l’indennità per ferie non godute può essere negata solo laddove il datore dimostri di aver posto il lavoratore nelle condizioni effettive di esercitare tale diritto. L’onere probatorio incombe interamente sul datore di lavoro, che dovrà dimostrare di aver sollecitato tempestivamente la fruizione delle ferie.


Assenze che sospendono o non sospendono il decorso del preavviso. Oltre alle ferie, anche le assenze per malattia, infortunio sul lavoro o maternità/paternità comportano la sospensione automatica del periodo di preavviso, con conseguente slittamento della cessazione del rapporto. Tale effetto si verifica indipendentemente dalla volontà delle parti, trattandosi di eventi coperti da tutela normativa inderogabile. Diversamente, le assenze non retribuite (es. permessi non retribuiti, aspettativa volontaria, assenze ingiustificate) non sospendono il decorso del preavviso, che prosegue regolarmente, con eventuale trattenuta sulla retribuzione.


Un buon consiglio: Qualsiasi intesa tra datore di lavoro e dipendete, se diversa dalla normativa regolatoria (legge o contrattazione collettiva) va formalizzata in modio chiaro e preciso (va bene anche uno scambio di mail o un WhatsApp). Evitare sempre l’accordo verbale, fonte perenne di inevitabili contenziosi   


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


  • puoi chiamarci: Linea mobile 331-7497940  

o contattarci via e-mail. azionesindacale.fvg@gmail.com


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