Formazione dei lavoratori neoassunti: obblighi, tempi e responsabilità dopo l’Accordo Stato-Regioni del 2025
- azionesindacalefvg
- 1 dic 2025
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L’ingresso di un nuovo lavoratore in azienda non è soltanto un momento amministrativo o contrattuale: segna l’avvio di un obbligo giuridico preciso e inderogabile per il datore di lavoro — garantire la formazione preventiva in materia di salute e sicurezza. L’articolo 37 del D.lgs. 81/2008 pone la formazione quale pilastro dell’intero sistema prevenzionistico, rendendola condizione essenziale per la legittima adibizione del lavoratore alle mansioni assegnate. Il recente Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ha sostituito il precedente del 2011, ha chiarito definitivamente i tempi e le modalità: non è più ammessa alcuna tolleranza. È stato infatti abolito il margine dei 60 giorni entro cui, in passato, era consentito completare la formazione dopo l’assunzione. Oggi, la regola è netta🡪 la formazione deve precedere l’esposizione al rischio, pena sanzioni penali e amministrative.
L’obbligo formativo: cosa prevede la legge. L’art. 37 del Testo Unico stabilisce che il datore di lavoro deve assicurare ai dipendenti una formazione adeguata e specifica in materia di salute e sicurezza. Tale obbligo si estende: all’atto della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione (in caso di somministrazione); in occasione di trasferimento o cambiamento di mansioni, quando variano i rischi connessi; in caso di introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o miscele pericolose. La formazione preventiva ha una funzione eminentemente di tutela: ogni lavoratore deve conoscere, prima di iniziare, i rischi specifici del luogo di lavoro, le procedure di emergenza, l’uso dei dispositivi di protezione e i propri diritti e doveri in materia di sicurezza. Con l’Accordo Stato-Regioni del 2025, il principio è stato rafforzato: nessun lavoratore può iniziare un’attività a rischio senza aver completato la formazione prevista per quella mansione. La distinzione fondamentale è tra: data formale di assunzione, indicata nel contratto; **inizio effettivo dell’attività lavorativa a rischio, che segna il momento entro cui la formazione deve essere integralmente conclusa. Se l’azienda non riesce a completare l’intero percorso formativo prima dell’avvio del lavoro, il neoassunto può essere adibito solo a mansioni prive di rischio, come attività di osservazione o compiti d’ufficio, fino al completamento dei moduli obbligatori. In sintesi: la formazione deve sempre precedere il rischio, non seguirlo.
Struttura e durata dei corsi obbligatori. La formazione dei lavoratori si articola in due moduli: ** Formazione generale (4 ore). Obbligatoria per tutti i lavoratori, indipendentemente dal settore o dalle mansioni, fornisce i concetti fondamentali di rischio, danno, prevenzione, organizzazione della sicurezza aziendale e diritti/doveri dei soggetti del sistema prevenzionistico. • Formazione specifica (variabile). La durata dipende dal livello di rischio dell’attività, individuato in base al codice ATECO dell’azienda. Quando previsto, alla formazione teorica deve aggiungersi l’addestramento pratico, da svolgere direttamente sul luogo di lavoro e documentato formalmente, ad esempio per l’uso di macchinari, DPI o movimentazione manuale di carichi.
Aggiornamento periodico e formazione continua. La formazione non è un adempimento “una tantum”. L’art. 37 impone un aggiornamento almeno quinquennale, della durata minima di 6 ore per tutti i livelli di rischio. Tale aggiornamento deve essere anticipato o integrato nei casi di: cambio di mansione o trasferimento in un nuovo reparto o sede; introduzione di nuove tecnologie, attrezzature o sostanze pericolose. L’aggiornamento rappresenta non solo un obbligo legale, ma anche uno strumento di manutenzione delle competenze professionali in materia di prevenzione.
Le sanzioni per il datore di lavoro inadempiente. L’omessa o tardiva formazione costituisce violazione diretta dell’art. 37 del D.lgs. 81/2008 e comporta sanzioni penali previste dall’art. 55, comma 5, lett. c): **arresto da due a quattro mesi, oppure ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. A ciò si aggiungono gravi conseguenze civili e penali in caso di infortunio. Se l’evento lesivo deriva da carenze formative, il datore può essere perseguito per lesioni colpose o omicidio colposo, e rispondere anche ai sensi dell’art. 2087 c.c. per violazione dell’obbligo di tutela dell’integrità fisica e morale dei dipendenti.
Gli orientamenti giurisprudenziali. La Corte di Cassazione ha ribadito con costanza il principio della formazione preventiva ed effettiva, vietando qualsiasi forma di “apprendimento sul campo” in sostituzione dei corsi obbligatori. Emblematica è la sentenza n. 6301 del 13 febbraio 2024 (Cass. Pen.), relativa a un infortunio che causò l’amputazione di una falange a un lavoratore somministrato, formato solo in modo generale. La Corte ha precisato che: l’affiancamento non sostituisce la formazione; la formazione specifica è inderogabile, anche per i lavoratori temporanei; **l’obbligo sussiste anche in assenza di formale contratto, se la persona è di fatto impiegata in attività lavorativa (Cass. Pen. n. 38623/2021). Sul piano civile, la giurisprudenza (Cass. civ. n. 1401/2012) ha riconosciuto che la mancata formazione può giustificare il rifiuto del lavoratore di svolgere mansioni diverse (art. 1460 c.c.), poiché l’obbligo formativo costituisce condizione per l’esecuzione della prestazione lavorativa.
Esempio operativo. Luca, assunto come operaio edile (settore a rischio alto), deve ricevere 16 ore complessive di formazione (4 generali + 12 specifiche). Finché non ha completato entrambi i moduli, l’azienda non può adibirlo ad alcuna attività in cantiere che comporti esposizione a rischio. Può eventualmente affiancare un collega solo in fase osservativa, ma non operativa. Il termine di 60 giorni non esiste più: la formazione è condizione preliminare all’inizio dell’attività.
Buone pratiche aziendali, Per evitare violazioni e garantire effettività alla norma, è opportuno che i datori di lavoro: pianifichino la formazione già in fase di selezione, inserendo i neoassunti nei corsi programmati o attivando percorsi e-learning per la parte generale; documentino ogni fase (registro presenze, test, attestati), conservando le prove di adempimento; vietino l’accesso a mansioni a rischio ai lavoratori non ancora formati, esplicitandolo in istruzioni interne e ordini di servizio; programmino gli aggiornamenti con anticipo, tenendo conto dei cambiamenti organizzativi e tecnologici.
Chiarimenti. La formazione vale anche per contratti a termine o apprendistato. L’obbligo riguarda ogni lavoratore, indipendentemente dalla durata o dalla tipologia del rapporto. Un lavoratore già formato in un’altra azienda deve rifare i corsi? La formazione generale è riconosciuta; quella specifica solo se la nuova azienda ha lo stesso livello di rischio e mansioni analoghe. In caso contrario, deve essere integrata. I costi della formazione sono sostenuti interamente dal datore di lavoro, ai sensi dell’art. 37, comma 12. La formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri per il dipendente. La formazione online è valida? Sì, ma con limiti: l’e-learning è ammesso per la formazione generale e per l’aggiornamento quinquennale. Per la formazione specifica, è consentito solo nei settori a rischio basso, purché la piattaforma garantisca tracciabilità, verifica dell’apprendimento e tutoraggio qualificato. Per i rischi medio e alto, è obbligatoria la formazione in presenza o in videoconferenza sincrona.
Approfondimento (richiesto da Lorenzo che lavora in un B&B). Lorenzo non ha seguito alcuna formazione perché il suo datore di lavoro gli ha riferito, tranquillizzandolo, che il suo lavoro non comporta alcun rischio. È una palese menzogna. Il concetto di “rischio” nella normativa sulla sicurezza🡪 Definizione di rischio (art. 2, comma 1, lett. s, D.lgs. 81/2008). “Rischio” è la probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione di un determinato fattore pericoloso. Con parole più immediate: Pericolo = la sorgente potenziale di danno (es. una scala, un prodotto chimico, una presa elettrica). Rischio = la probabilità concreta che quel pericolo causi un danno, in relazione a come si lavora, per quanto tempo, e con quali misure di prevenzione. Quindi, non esiste attività “senza rischio”, ma esistono attività a rischio basso, medio o alto, a seconda della possibilità che si verifichi un evento lesivo e della gravità delle sue conseguenze. Facciamo un esempio 🡪 Lorenzo è un operatore turistico in un B&B. Immaginiamo un lavoratore neoassunto che si occupa di accoglienza ospiti e gestione ordinaria di un Bed & Breakfast. Mansioni tipiche🡪 Ricevere e accompagnare gli ospiti. Gestire prenotazioni al computer. Servire la colazione. Pulire e riordinare le stanze. Piccole manutenzioni (cambio lampadine, uso di detersivi, scale a mano, ecc.). I principali rischi (vedi tabella)
Categoria di rischio | Esempio concreto nel B&B | Conseguenza potenziale |
Rischio fisico | Scivolamento su pavimento bagnato, caduta da scala portatile, ustioni da acqua calda | Lesioni, contusioni, fratture |
Rischio chimico | Uso di detergenti, disinfettanti, sgrassatori | Irritazioni cutanee, disturbi respiratori |
Rischio elettrico | Intervento su prese o apparecchiature elettriche senza formazione | Folgorazione |
Rischio da videoterminale (VDT) | Uso prolungato del computer per le prenotazioni | Affaticamento visivo, postura scorretta |
Rischio biologico | Contatto con biancheria sporca o rifiuti sanitari | Infezioni lievi o dermatiti |
Rischio stress lavoro-correlato | Gestione clienti, lavoro su turni, reperibilità | Disturbi psico-fisici |
Se il neoassunto non ha ancora completato la formazione specifica, il datore di lavoro non può fargli pulire camere o bagni (rischio chimico e biologico); fargli utilizzare prodotti o macchinari (aspirapolvere industriale, forni, scale); affidargli attività che implicano contatto diretto con rischi fisici o chimici. Può invece: farlo assistere a operazioni di accoglienza ospiti in modo osservativo; fargli gestire prenotazioni al computer; introdurlo gradualmente ai processi organizzativi, senza esposizione diretta a fattori di rischio. Nel settore turistico-ricettivo, anche se l’apparente pericolosità è modesta, ogni attività operativa comporta un rischio concreto (chimico, fisico o biologico). Per questo la formazione deve precedere qualsiasi mansione esecutiva: solo così il datore di lavoro rispetta il principio cardine dell’art. 37 D.lgs. 81/2008 — “formazione prima dell’esposizione al rischio”.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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