Formazione o informazione del lavoratore. Non sono la stessa cosa. Imparate a difendervi dagli abusi aziendali
- azionesindacalefvg
- 28 ago 2025
- Tempo di lettura: 5 min

In azienda si parla spesso di “formazione” e “informazione”, a volte come se fossero sinonimi; ma non lo sono. L’informazione del lavoratore(ad es. nell’ambito della sicurezza) è l’insieme delle comunicazioni che il datore di lavoro deve garantire a ogni dipendente, per metterlo a conoscenza dei rischi generali e specifici dell’ambiente di lavoro, delle misure di prevenzione adottate, delle procedure di emergenza e primo soccorso, dei nomi e ruoli delle figure della sicurezza e… molto altro. È un obbligo normativo (art. 36 del D.lgs. 81/2008). L’informazione deve essere chiara, accessibile e tempestiva (può anche avvenire tramite manuali, cartellonistica, riunioni, circolari. Fate attenzione, però🡪 informare non significa formare. La formazione del lavoratore è un processo attivo. Significa insegnare concretamente al lavoratore come affrontare i rischi del suo lavoro e svolgere correttamente le attività affidate. La legge (art. 37 D.lgs. 81/2008) impone dei corsi con contenuti minimi e durata predefinita, modalità interattive, verifica dell’apprendimento e aggiornamento periodico (almeno ogni 5 anni). Non basta che il lavoratore “sappia” che esiste un rischio. Deve saperlo gestire.
Una domanda che spesso ci viene rivolta: Se mancano l’informazione e la formazione (sempre in ambito della salute e sicurezza) il datore di lavoro ne risponde, in qualche modo? Certamente. Se manca la formazione il datore di lavoro rischia l’arresto fino a 1 mese o l’ammenda fino a 1.300 euro per lavoratore. Se invece manca la formazione (più grave) è previsto l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda fino a 6.400 euro per lavoratore. Attenzione, poi 🡪 In caso di infortunio la mancanza di formazione può determinare la responsabilità penale del datore di lavoro, anche in assenza di colpa diretta.
Parliamo adesso della formazione professionale (o mansionale), altro cruccio per molti lavoratori che ci scrivono in redazione
Fuori dall’ambito della “sicurezza”, l’azienda ha comunque l’obbligo di formare i lavoratori sulle mansioni affidate, secondo i principi del Codice Civile (art. 2087 e 2104). Vediamoli: Art.2087 c.c. 🡪 L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalita' morale dei prestatori di lavoro. Art.2104 c.c.🡪 Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende. Questo significa che un lavoratore non può essere sanzionato per errori se non ha ricevuto una formazione adeguata; il datore non può licenziarlo per inidoneità o scarso rendimento se non lo ha prima istruito; eventuali contestazioni disciplinari sono illegittime se manca la prova della formazione ricevuta.
La domanda di Fabio: Se l’azienda non forma adeguatamente un dipendente sul piano professionale (es. utilizzo software, tecniche operative, metodo di lavoro), può sanzionarlo per errori o inadempimenti? No, salvo eccezioni. Secondo principi consolidati della Cassazione e dell’art. 2104 c.c. (sopra riportato), il dipendente può essere ritenuto disciplinarmente responsabile solo se: Ha ricevuto una formazione professionale adeguata alla mansione affidata, oppure Ha già esperienza concreta (pregressa) e dunque non necessita di ulteriore formazione. L’onere della prova grava sul datore di lavoro che deve dimostrare che la formazione era stata effettivamente impartita o che le competenze erano note e richieste. Giurisprudenza di riferimento: 🡪 Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 25732/2017: “la legittimità della sanzione disciplinare postula che il lavoratore sia stato preventivamente formato e istruito circa le modalità corrette di esecuzione”. Cass. Civ. n. 22094/2008: “in assenza di formazione, la responsabilità disciplinare non può essere affermata”. Da non dimenticare🡪 . Formazione obbligatoria del lavoratore (in materia di sicurezza) Normativa di riferimento: D.lgs. 81/2008, artt. 36 e 37 e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 (modificato nel 2022-2023)
Tipologie di formazione obbligatoria (salute e sicurezza):
Tipo di formazione | Quando deve essere erogata | A chi è destinata |
Informazione generale | Prima dell’inizio dell’attività lavorativa | Tutti i lavoratori |
Formazione generale sulla sicurezza | Prima o entro 60 giorni dall’assunzione (art. 37 D.lgs. 81/2008) | Tutti i lavoratori |
Formazione specifica per mansione | Entro i tempi previsti dall’Accordo Stato-Regioni (8, 12 o 16 ore) | In base al rischio |
Aggiornamento periodico | Ogni 5 anni (min. 6 ore) | Tutti |
Formazione del preposto | Prima di assumere l’incarico o immediatamente, con aggiornamenti ogni 2 anni | Preposti |
Riassumendo
Tipo di formazione | Obbligo legale | Sanzioni se omessa | Effetti disciplinari |
Sicurezza (generale e specifica) | Sì | Arresto o ammenda per il datore di lavoro | Inadempienza non imputabile al lavoratore se non formato |
Formazione professionale specifica | Non sempre esplicitata dalla legge, ma necessaria in fatto | Nessuna sanzione diretta, ma responsabilità contrattuale possibile | Il lavoratore non può essere sanzionato se non adeguatamente formato |
Formazione del preposto | Sì (dal 2022) | Come sopra (art. 55 D.lgs. 81/2008) | Preposto non può esercitare il ruolo senza formazione aggiornata |
Attenzione: Il datore di lavoro ha sempre l’obbligo di formare il lavoratore sia sulla sicurezza sia sulle competenze richieste per svolgere la mansione assegnata.
Normativa 🡪 Art. 36 D.lgs. 81/2008 – Informazione Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell’impresa in generale, sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione, sui nominativi del responsabile del servizio di prevenzione, del medico competente, degli addetti, sui pericoli specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, sulle misure e attività di protezione e prevenzione adottate. L’informazione deve essere chiara, diretta, documentabile di contenuti di base sui rischi e le misure di prevenzione aziendali.
Art. 37 D.lgs. 81/2008 – Formazione Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con riferimento: ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti aziendali, organi di vigilanza; ai rischi specifici connessi alle mansioni svolte. La formazione deve essere programmata, strutturata, interattiva, con verifica finale dell'apprendimento e deve essere effettuata in orario di lavoro e senza oneri a carico del lavoratore. La formazione è disciplinata dagli Accordi Stato-Regioni (ore, modalità, contenuti minimi).
Differenze tecniche tra informazione e formazione
Elemento | Informazione (Art. 36) | Formazione (Art. 37) |
Obiettivo | Trasmettere conoscenze generali e specifiche sui rischi | Fornire competenze pratiche e teoriche operative |
Modalità | Comunicazione (verbale, scritta, cartelli, briefing) | Corso strutturato con docenti, test, esercitazioni |
Struttura | Non necessariamente sistematica | Strutturata secondo standard (ore, contenuti, verifica) |
Durata | Non definita | Minimo definito (es. 4+4, 8, 12, 16 ore ecc.) |
Attestazione | Eventuale presa visione o ricevuta informativa | Attestato di partecipazione e verifica dell’apprendimento |
Riferimento normativo | Art. 36 D.lgs. 81/2008 | Art. 37 D.lgs. 81/2008 + Accordi Stato-Regioni |
Aggiornamento | Quando mutano i rischi o l’organizzazione | Ogni 5 anni (min. 6 ore) o al variare delle mansioni |
Da sapere🡪 Ancora un po’ di giurisprudenza Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 20226/2011: La semplice informazione non può mai considerarsi sufficiente in sostituzione della formazione: quest’ultima richiede un processo attivo e partecipato, comprensivo di verifica dell’apprendimento. Cass. Pen., Sez. IV, n. 10265/2017 L’inadempimento dell’obbligo formativo esclude la responsabilità del lavoratore per infortuni occorsi durante l’attività, poiché egli non è stato posto in condizione di operare consapevolmente. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 22094/2008 "Il lavoratore non può essere sanzionato o licenziato per scarso rendimento se non è stato adeguatamente formato sulle attività richieste." Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25732/2017 "L’onere di dimostrare l’avvenuta formazione (anche mansione-specifica) grava sul datore, specie in caso di contestazioni disciplinari."
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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