Gianbruno chiede: Il datore di lavoro mi controlla costantemente. Sono imbarazzato. Può farlo?
- azionesindacalefvg
- 16 gen
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Il rapporto di lavoro, caro Giambruno, si basa sulla fiducia e dovrebbe reggersi sui principi di correttezza, buona fede e reciproca solidarietà. È anche vero, però, che il datore di lavoro ha la necessità di proteggere i propri beni e la propria attività da eventuali comportamenti illeciti e e continui ammanchi di cassa (di cui ci riferisci) non sono una banalità sulla quale si può soprassedere. Naturalmente la ricerca dei colpevoli non può mai trasformarsi in una sorveglianza indiscriminata e lesiva della dignità di chi lavora. Ci troviamo nel mezzo di un delicato equilibrio tra il diritto di difesa del patrimonio aziendale e il diritto alla riservatezza del dipendente.
Andiamo subito al nocciolo della tua richiesta I controlli difensivi rappresentano una particolare categoria di verifiche che il datore di lavoro può attuare non per monitorare la prestazione lavorativa del dipendente (cioè per vedere se e come lavora), ma esclusivamente per tutelare il patrimonio aziendale da possibili illeciti. In altre parole, questi controlli non servono a valutare la diligenza del lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni, ma a difendere l’azienda da azioni dannose come furti, sabotaggi o danneggiamenti. La legge (art. 4, L. 300/1970) pone limiti molto severi all’uso di strumenti che possono controllare a distanza l’attività dei lavoratori, stabilendo che essi possono avvenire solo previo accordo con i sindacati o autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, e sempre con comunicazione adeguata data ai lavoratori. I controlli difensivi sono considerati un’eccezione a questa regola generale in quanto possono avvenire segretamente e senza preventive autorizzazioni. Ma proprio per questo devono rispettare condizioni molto rigorose per essere considerati legittimi. Ad esempio, se in banca si verificano continui ammanchi di cassa, il datore di lavoro potrebbe installare una telecamera nascosta, puntata sull’area specifica dove il presunto (ma fortemente indiziato🡪 il controllo è mirato) responsabile. Questo controllo è “difensivo” perché mira a scoprire l’autore di un presunto illecito ai danni dell’azienda e non a controllare come lavora il cassiere
Quando un sospetto giustifica un controllo mirato? Per attivare un controllo mirato su un dipendente, non basta una semplice antipatia o una sensazione. La giurisprudenza (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 10822/2025) richiede la presenza di un fondato sospetto, devono esistere elementi oggettivi e concreti che facciano ragionevolmente pensare che un illecito sia stato o stia per essere commesso. Un “puro convincimento soggettivo”, come una semplice curiosità o un’impressione personale di un altro collega, non è assolutamente sufficiente a giustificare un’indagine che viola la sfera privata del lavoratore. Il sospetto deve nascere da fatti specifici e verificabili.
Le telecamere e i conseguenti controlli. L’installazione di impianti audiovisivi sul luogo di lavoro deve rispettare precise garanzie. In primo luogo, l’uso di telecamere che riprendono i lavoratori deve essere oggetto di un accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, autorizzato dall’Ispettorato del Lavoro. In secondo luogo, e questo è un aspetto fondamentale, i lavoratori devono essere sempre informati in modo chiaro e adeguato sull’uso di questi strumenti e sulle modalità con cui vengono effettuati i controlli, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). Se l’azienda non riesce a dimostrare di aver fornito questa informativa, le prove raccolte attraverso le videoregistrazioni non possono essere utilizzate in un eventuale giudizio. L’azienda può installare telecamere all’ingresso e nelle aree comuni per ragioni di sicurezza, ma deve anche apporre appositi cartelli che segnalano la loro presenza e fornire a tutti i dipendenti un’informativa scritta che spieghi chi tratterà i dati, per quanto tempo saranno conservati e per quali finalità. Come anticipato, però, i controlli difensivi possono avvenire anche senza il rispetto di tali procedure. Attenzione🡪 Un collega di lavoro, caro Giambruno, non ha alcun potere di indagine o di polizia giudiziaria. Qualsiasi attività investigativa autonoma, come entrare nell’ufficio di un’altra persona approfittando della sua assenza per cercare prove o, ancora peggio, perquisire i suoi effetti personali come una borsa, costituisce una gravissima violazione della dignità del lavoratore e della sua riservatezza. Si tratta di un’azione illecita che non può in alcun modo produrre prove valide. Un comportamento del genere è illegittimo e le informazioni raccolte in questo modo non solo sono inutilizzabili, ma possono anche esporre chi le compie a responsabilità. La tutela della persona prevale sulla curiosità o sul sospetto del singolo. Se un dipendente nutre dei sospetti su un collega, l’unica cosa corretta da fare è segnalare i fatti (se basati su elementi concreti) ai propri superiori o all’ufficio del personale, che decideranno se e come procedere nel rispetto delle regole. Quando le prove a carico di un dipendente vengono raccolte violando le norme di legge, come nel caso di controlli difensivi attivati senza un fondato sospetto o di perquisizioni personali illecite, queste prove sono considerate giuridicamente “inutilizzabili”. Ciò significa che il giudice non può prenderle in considerazione per decidere sulla legittimità di un licenziamento. Se il licenziamento si basa esclusivamente o principalmente su tali prove, verrà dichiarato illegittimo. Le conseguenze per il datore di lavoro sono molto pesanti: è condannato alla reintegrazione del lavoratore nel suo posto di lavoro e al risarcimento del danno, che di solito corrisponde a tutte le retribuzioni perse dal giorno del licenziamento fino all’effettivo ritorno in servizio.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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