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Il danno da sinistro stradale va onorato anche se non riparate il veicolo. Non fatevi abbindolare dalle compagnie assicurative

Considerando l’importanza dell’argomento e le domande che giungono in redazione sul tema che brevemente tratteremo, usciamo, per un istante, dal delimitato perimetro del

diritto del lavoro per immetterci in una spinosa questione che riguarda molti cittadini.     L’evoluzione della giurisprudenza in materia di infortunistica stradale ha progressivamente definito un punto di equilibrio tra l’esigenza di tutela effettiva del danneggiato e il necessario rigore probatorio richiesto in sede giudiziale. Uno dei temi più dibattuti riguarda la prova del danno da sinistro stradale subito dal veicolo e, in particolare, la possibilità di ottenere il risarcimento in assenza della fattura di riparazione. Per lungo tempo, molti operatori assicurativi hanno subordinato la liquidazione del danno all’avvenuta riparazione del mezzo, interpretando il risarcimento come un rimborso di spese sostenute. Tale impostazione si è progressivamente scontrata con una lettura sistematica del danno patrimoniale, sempre più ancorata al momento genetico della lesione e non alle scelte successive del danneggiato. Un contributo decisivo in questa direzione proviene dalla giurisprudenza di merito più recente, culminata in pronunce come la sentenza n. 3249/2025 del Tribunale di Nola, che ha ribadito un principio ormai consolidato: Il danno patrimoniale da sinistro stradale si perfeziona al momento dell’impatto, quando il bene subisce una diminuzione immediata e oggettiva del proprio valore economico, indipendentemente dall’effettivo intervento riparatorio. Il giudizio trae origine da un sinistro verificatosi nel febbraio 2013, allorché uno scooter, rallentato dal traffico urbano, veniva tamponato posteriormente da un’autovettura. Il conducente del motociclo riportava plurime lesioni personali – dentarie e articolari – successivamente accertate in sede medico-legale, oltre a danni materiali al mezzo. In primo grado, il Giudice di Pace di Sant’Anastasia rigettava la domanda risarcitoria non per l’insussistenza del fatto storico o del danno, bensì per un presunto difetto di legittimazione passiva della proprietaria dell’autovettura, ritenendo non adeguatamente provata la titolarità del veicolo coinvolto. L’attore proponeva appello deducendo l’erroneità della decisione, evidenziando come agli atti fosse stata prodotta visura del Pubblico Registro Automobilistico attestante la proprietà del mezzo. Nel giudizio di secondo grado, la convenuta tentava tardivamente di chiamare in causa la compagnia assicurativa per essere manlevata, mentre l’assicuratore contestava genericamente l’esistenza della copertura RCA. Il Tribunale ha preliminarmente chiarito la distinzione concettuale tra legittimazione ad agire o resistere in giudizio e titolarità sostanziale del rapporto giuridico, rilevando come il primo giudice avesse impropriamente sovrapposto i due piani. La visura PRA è stata ritenuta prova presuntiva idonea della proprietà del veicolo, gravando sulla controparte l’onere di fornire prova contraria. Accertata la legittimazione passiva, il giudice di appello ha esaminato la dinamica del sinistro, attribuendo piena attendibilità alla deposizione testimoniale, coerente e riscontrata dalla documentazione medica e fotografica. È stato così ricostruito un tamponamento avvenuto per mancato rispetto della distanza di sicurezza. Sotto il profilo della responsabilità, è stata applicata la disciplina di cui all’art. 2054 c.c., in combinato disposto con le norme del Codice della Strada, con particolare riferimento alla presunzione di colpa a carico del veicolo tamponante. In mancanza di prova liberatoria idonea, la responsabilità esclusiva del conducente dell’autovettura è stata affermata in modo lineare.

Quanto alla copertura assicurativa, il Tribunale ha ritenuto inammissibile la contestazione tardiva della compagnia, valorizzando il principio di non contestazione e la documentazione prodotta in atti. Ne è derivata la piena operatività dell’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore. In ordine alla liquidazione del danno alla persona, sono state applicate le tabelle aggiornate per il danno biologico di lieve entità, con riconoscimento di un’invalidità permanente del 5%, dei periodi di invalidità temporanea e delle spese mediche future. Quanto al danno materiale, il Tribunale ha ritenuto congruo il preventivo di riparazione, pur in assenza della fattura, in quanto analitico, coerente con la dinamica del sinistro e non specificamente contestato. Il principio che sorregge tale conclusione trova fondamento negli artt. 1223 e 2056 c.c.: il risarcimento deve coprire la perdita patrimoniale subita, intesa come diminuzione del valore economico del bene. Tale perdita si verifica indipendentemente dalla decisione del danneggiato di procedere o meno alla riparazione. Il preventivo di spesa, se attendibile e non smentito da contestazioni tecniche puntuali, costituisce dunque prova sufficiente ai fini della quantificazione. Questa impostazione tutela la libertà di autodeterminazione del danneggiato, evitando che il diritto al risarcimento venga subordinato a un esborso anticipato non imposto dall’ordinamento. Pretendere la fattura significherebbe, in sostanza, trasformare il risarcimento in un rimborso condizionato, in contrasto con la natura compensativa dell’istituto. Resta fermo, tuttavia, il limite imposto dall’art. 2058 c.c., volto a prevenire fenomeni di indebito arricchimento. Qualora il costo delle riparazioni risulti manifestamente sproporzionato rispetto al valore commerciale del veicolo ante sinistro, il risarcimento può essere contenuto entro tale valore, comprensivo delle spese accessorie necessarie. La valutazione dell’antieconomicità della riparazione è rimessa al giudice, che deve operare un giudizio di ragionevolezza caso per caso. La giurisprudenza più recente mostra, tuttavia, un orientamento maggiormente favorevole al consumatore, ritenendo ammissibile la liquidazione integrale quando il costo del ripristino non risulti irragionevole rispetto alla funzione del bene e all’entità del pregiudizio subito


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


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