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Quando l'impresa va male i primi a doverne rispondere non sono i lavoratori ma gli amministratori e i top manager 

Come ormai noto, il 15.07.2022 è entrato in vigore il Codice della Crisi (emanato con D.

Lgs.14/2019, come modificato dal D.lgs. 83/2022), un corpo normativo che prevede a carico degli amministratori e dei relativi organi di controllo l’obbligo di adottare misure idonee a prevenire un’eventuale crisi d’impresa (i c.d. adeguati assetti). L’articolo 2086 del codice civile recita: L’imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.  L’obbligo coinvolge tutte le imprese, siano esse società o ditte individuali. Se infatti l’art. 375 del Codice della Crisi interviene modificando il secondo comma dell’art. 2086 c.c., l’art. 3, comma I, del medesimo Codice prevede che “l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”.Tutti gli imprenditori, dunque, sono ora chiamati in causa.  Se l’impresa non adotterà  tali adeguati assetti, i creditori sociali avranno  il diritto ad ottenere il risarcimento del relativo danno, che “si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione”. Qualora mancassero le scritture contabili e non fosse possibile stabilire la differenza dei patrimoni netti, il danno sarebbe automaticamente stabilito, ai sensi del medesimo articolo, “in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”. Attenzione🡪  di tali danni, saranno chiamati a rispondere personalmente (e pertanto con tutto il loro patrimonio, distinto da quello della società) ed in via tra loro solidale l’imprenditore (in forma societaria o collettiva), che ha il dovere di istituire tali misure ex art. 2086 c.c. e 2475 c.c. l’organo amministrativo, che ha il dovere di valutare l’idoneità di tali misure ex art. 2381 c.c. gli organi delegati, i quali hanno il dovere di curare l’attuazione di tali misure ex art. 2381 c.c. il collegio sindacale, che ha il dovere di vigilare sull’attuazione di tali misure ex art. 2403 c.c.  Tali soggetti potranno esimersi da responsabilità solo provando di aver fatto tutto il possibile per evitare la crisi dell’azienda e, quindi, dimostrando di aver adottato assetti a ciò adeguati. Per evitare di dover rispondere ai creditori sociali con il proprio patrimonio personale, pertanto, gli amministratori sono chiamati a dotare la propria azienda di tutte le misure idonee e necessarie a prevenire un’eventuale crisi d’azienda, o a risolvere la situazione prima di un eventuale tracollo. E ciò, innegabilmente, anche ed in primis a tutela della continuità aziendale stessa. La questione è importante e sul punto già alcuni Tribunali si sono espressi: fra le sentenze di maggior rigore occorre riportare la pronuncia del Tribunale di Catanzaro, (decreto del 6 febbraio 2024), secondo cui l’inottemperanza all’obbligo di istituire gli adeguati assetti ben può condurre alla revoca dell’organo amministrativo a prescindere dalla sussistenza di una situazione di difficoltà economica o finanziaria della società e anche in assenza di un pregiudizio concreto e attuale. Revocare l’organo amministrativo significa che gli amministratori della società vengono rimossi e sostituiti (nel migliore dei casi solo affiancati) da un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale stesso. Certamente non si tratta di una prospettiva auspicabile. Domanda: Dove sta scritto che gli amministratori sono responsabili patrimonialmente e personalmente in caso di crisi sopravvenuta in assenza di adeguati assetti organizzativi? Perché non dovrebbe rispondere sola la società di capitali che avendo responsabilità limitata potrebbe opporre ai creditori di aggredire solo il patrimonio aziendale e non quello personale degli amministratori? Ebbene la previsione la ritroviamo nell’art. 2476 del Codice Civile che recita: “Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Tuttavia, la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso. […] L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. […]. Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. […] L’approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.” 


Quando l'impresa va male..Adeguati assetti organizzativi. Obblighi 🡪 Si tratta essenzialmente di predisporre un’organizzazione interna all’impresa commisurata alle sue esigenze e dimensioni, con strutture, procedure e controlli adatti a garantire una gestione efficiente. Gli adeguati assetti organizzativi rappresentano l’insieme di struttura, processi e sistemi che un’impresa mette in atto per assicurare un funzionamento efficace, regolare e sostenibile nel tempo In pratica, significa dotarsi di un’organizzazione interna “su misura” della propria azienda: un organigramma chiaro, ruoli e responsabilità definiti, procedure operative ben strutturate e meccanismi di controllo adatti alla natura e alla complessità del business. Questi assetti sono un pilastro fondamentale per la gestione efficace e sostenibile dell’impresa. Avere un assetto organizzativo adeguato permette infatti di migliorare l’efficienza operativa: con processi ben definiti e persone consapevoli dei propri compiti, l’azienda funziona in modo più snello e coordinato; prevenire problemi e affrontare le crisi tempestivamente: un’organizzazione adeguata include sistemi di monitoraggio (ad esempio degli indicatori finanziari e di performance) che aiutano a intercettare per tempo segnali di difficoltà o squilibri, così da poter intervenire prima che diventino crisi gravi; assicurare la continuità aziendale: strutture solide e controlli interni affidabili contribuiscono a mantenere l’impresa in buona salute nel lungo periodo, tutelando gli stakeholder (soci, dipendenti, fornitori, clienti) e preservando il valore creato; conformarsi alle normative vigenti: come vedremo, la legge oggi richiede esplicitamente alle imprese di dotarsi di assetti organizzativi adeguati. Un’azienda ben organizzata, quindi, non solo opera meglio ma è anche in regola con gli obblighi di legge, evitando sanzioni o responsabilità per gli amministratori. In sintesi, “adeguati assetti organizzativi” significa avere un’impresa organizzata in modo appropriato alla propria realtà, capace di funzionare bene oggi e di reagire prontamente alle sfide di domani.



Il Codice della Crisi ha introdotto anche degli indicatori di allerta (come indici di bilancio relativi a liquidità, solvibilità, ecc.) che aiutano a capire se l’azienda sta entrando in difficoltà. Un assetto ben fatto prevede che la direzione monitori regolarmente questi indicatori. Questo è fondamentale perché la legge incentiva le imprese ad affrontare subito le difficoltà, ad esempio ricorrendo agli strumenti di composizione della crisi (come la procedura di composizione negoziata) prima che la situazione degeneri in insolvenza conclamata. Proporzionalità e adeguatezza🡪 La legge sottolinea che gli assetti devono essere adeguati alla natura e alle dimensioni dell’azienda. Ciò significa che non esiste un modello unico valido per tutti: una piccola impresa avrà assetti più snelli rispetto a una grande società strutturata, ed è normale che sia così. L’importante è che, in relazione alla propria scala, ogni impresa abbia messo in atto tutto ciò che è necessario per gestirsi bene e prevenire crisi.  Questa riforma normativa sulla crisi d’impresa è nata con un obiettivo preciso: ridurre il numero di fallimenti “improvvisi spingendo gli imprenditori a giocare d’anticipo. Se l’azienda è organizzata adeguatamente e monitora costantemente la propria situazione, sarà più facile correggere la rotta in tempo utile ed evitare che piccoli problemi si trasformino in dissesti irreparabili. 


Quali imprese sono tenute per legge ad adottare adeguati assetti organizzativi. In linea generale, la risposta è: praticamente tutte le imprese, sebbene, come abbiamo visto,  con modalità proporzionate alla forma e alla dimensione. La normativa distingue tra imprenditore individuale e imprese in forma societaria o collettiva, ma di fatto coinvolge ogni attività d’impresa organizzata. L’importante è che ognuno, nel proprio contesto, si conformi a questo dovere. 


Esaminiamo qualche dettaglio Valutare l’assetto organizzativo attuale. Il primo passo è capire “da dove si parte”. Occorre fare una analisi dell’organizzazione attuale dell’impresa, identificando i punti di forza e le eventuali aree critiche. Ad esempio, esiste già un organigramma formalizzato? Ci sono funzioni scoperte o sovrapposizioni di ruoli? I processi decisionali e operativi sono chiari oppure regna confusione? Questa fase di diagnosi interna è fondamentale. Definire ruoli e responsabilità. Un assetto organizzativo adeguato si fonda sulla chiarezza. Ogni membro dell’azienda deve sapere con precisione quali sono i propri compiti, a chi risponde gerarchicamente e per quali attività è direttamente responsabile. È dunque importante definire (o aggiornare) l’organigramma dell’impresa, assegnando a ciascuna funzione aziendale un responsabile e descrivendone le responsabilità. Definire ruoli e deleghe in modo formale evita vuoti di potere o conflitti e garantisce che ognuno lavori nel proprio ambito con autonomia, ma anche con la necessaria accountability (responsabilizzazione). Implementare procedure e controlli interni. Una volta chiarito “chi fa cosa”, occorre stabilire “come lo si fa”. Le procedure operative sono le regole e i passaggi da seguire per svolgere le attività aziendali in modo coerente ed efficace. È opportuno che ogni processo importante abbia una procedura definita, possibilmente documentata in manuali o istruzioni operative. Ciò garantisce uniformità nell’operato e facilità nel formare nuovi addetti. Assieme alle procedure, vanno predisposti dei controlli interni: questi sono meccanismi per verificare che le attività vengano svolte correttamente e che l’azienda stia raggiungendo i suoi obiettivi. Ottimizzare la gestione amministrativa e contabile. Un assetto organizzativo adeguato comprende anche gli aspetti amministrativi e contabili, che sono il sistema nervoso dell’impresa in termini di informazioni economico-finanziarie. Per ottimizzare questa area, l’azienda deve dotarsi di strumenti contabili affidabili e tempestivi. Ciò significa, ad esempio, avere un software gestionale adatto alle proprie esigenze, che permetta di registrare tutte le transazioni e di generare report aggiornati (bilanci, conti economici, flussi di cassa) con cadenza regolare. La contabilità non va vista solo come un adempimento fiscale, ma come uno strumento di gestione: tenere i conti in ordine e ottenere dati aggiornati consente ai manager di prendere decisioni informate. Oltre alla contabilità generale, è utile implementare anche la pianificazione finanziaria: preparare budget e previsioni aiuta a pianificare le risorse e a confrontare periodicamente i dati previsionali con quelli consuntivi, identificando eventuali scostamenti. Un altro tassello importante è la gestione della tesoreria e della liquidità: predisporre un piano finanziario per prevedere entrate e uscite di cassa nei mesi successivi permette di anticipare possibili carenze di liquidità e organizzarsi per tempo. Infine, la reportistica verso la direzione e i soci deve essere accurata e trasparente: bilanci periodici, report di andamento, indicatori di rischio devono essere comunicati a chi governa l’azienda in modo comprensibile e completo. Tutto questo apparato amministrativo-contabile fa parte degli adeguati assetti organizzativi a pieno titolo, perché senza numeri affidabili e informazioni tempestive l’organo amministrativo non può guidare efficacemente l’impresa né tanto meno accorgersi di eventuali problemi in anticipo. Costituire degli assetti organizzativi adeguati. Il contesto interno ed esterno di un’azienda evolve: cambiano le dimensioni (si cresce, oppure ci si ridimensiona), cambiano i mercati e le normative, si introducono nuove tecnologie. Di conseguenza, l’assetto organizzativo va rivisto e aggiornato periodicamente per rimanere adeguato. È buona pratica che la direzione aziendale effettui verifiche periodiche sull’efficacia dell’organizzazione interna per valutare se i controlli stanno funzionando, se le procedure sono rispettate e se il personale percepisce eventuali inefficienze. Anche le novità di legge vanno tenute d’occhio, perché potrebbero richiedere ulteriori adeguamenti organizzativi. Un aspetto spesso sottovalutato è la formazione del personale: per mantenere efficace un assetto organizzativo, bisogna assicurarsi che le persone coinvolte abbiano le competenze giuste e comprendano l’importanza di rispettare procedure e controlli. Investire in formazione e comunicare chiaramente in azienda cosa ci si aspetta da ciascuno fa parte della manutenzione dell’assetto


I responsabili dell’istituzione degli assetti organizzativi. Chiarito la cosa e il come degli adeguati assetti, rimane da evidenziare il chia chi spetta, in azienda, il compito di istituire e mantenere adeguati assetti organizzativi? La risposta è delineata sia dal buon senso manageriale sia dalla legge. In primo luogo, la responsabilità ricade sul vertice dell’impresa, ovvero sugli amministratori e dirigenti apicali. Nelle società di capitali, ad esempio, l’art. 2086 del Codice Civile attribuisce esplicitamente agli amministratori (il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico, a seconda della struttura societaria) il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato. Ciò significa che chi governa l’azienda deve farsi promotore attivo di questa organizzazione interna: progettarla, attuarla e verificarla. Non è qualcosa delegabile all’esterno senza controllo: gli amministratori devono essere pienamente consapevoli di come l’azienda è organizzata e di quali strumenti di controllo e gestione sono in funzione. In caso di inadempienza grave (ad esempio se un’impresa fallisce e si scopre che non erano mai stati predisposti controlli o che la contabilità era in caos), gli amministratori stessi potrebbero risponderne di fronte alla legge, incorrendo in azioni di responsabilità da parte dei soci o dei creditori per mala gestione. In casi estremi, la mancanza di assetti adeguati potrebbe persino contribuire a ipotesi di reato nelle situazioni più critiche, anche se lo scenario penale riguarda soprattutto altri aspetti (si pensi alla responsabilità per irregolarità gravi ex d.lgs. 231/2001, che comunque incentiva l’adozione di modelli organizzativi idonei).  Accanto agli amministratori, va ricordato il ruolo degli organi di controllo (quando presenti, ad esempio il Collegio Sindacale o il Revisore Legale dei conti nelle società che ne sono dotate). Tali organi hanno il compito di vigilare sull’operato degli amministratori e quindi anche di verificare che la società abbia assetti organizzativi adeguati. In base all’art. 2403 del Codice Civile, il Collegio Sindacale deve segnalare se l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile non è adeguato alla natura e dimensioni dell’impresa. Questo sottolinea che la presenza di adeguati assetti non è solo una responsabilità “interna” della direzione, ma anche un elemento oggetto di controllo e verifica indipendente. Dunque, in una buona governance, amministratori e organi di controllo collaborano affinché l’impresa sia sempre dotata di un assetto idoneo: i primi lo implementano e lo gestiscono, i secondi ne sorvegliano l’adeguatezza segnalando eventuali carenze. L’accountability finale resta comunque agli amministratori, che rispondono dell’adeguatezza degli assetti di fronte ai soci e alla legge.


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