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Il licenziamento non può diventare il rimedio alle inefficienze dell'organizzazione aziendale. I limiti del potere disciplinare

Esistono sentenze che risolvono una controversia individuale ed altre che, pur decidendo un singolo caso, finiscono per riaffermare principi destinati ad incidere sull'intero sistema

delle relazioni industriali. La pronuncia del Tribunale di Milano del 3 febbraio 2026 appartiene certamente alla seconda categoria. Non perché introduca principi nuovi, ma perché applica con rigore regole che troppo spesso vengono dimenticate nella gestione dei procedimenti disciplinari.


Il caso è, per molti aspetti, emblematico. Un lavoratore con oltre quindici anni di anzianità viene sottoposto a licenziamento per giusta causa in seguito allo scarico di una materia prima nel serbatoio errato. Secondo l'azienda, il dipendente avrebbe dovuto accorgersi della discordanza tra il prodotto movimentato e la cartellonistica degli impianti, omettendo un controllo che sarebbe stato connaturato alle sue mansioni. Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, giunge ad una conclusione diametralmente opposta. Non solo il datore di lavoro non dimostra che tale obbligo gravasse effettivamente sul lavoratore, ma emerge un quadro organizzativo caratterizzato da errori concatenati, procedure poco chiare e responsabilità distribuite tra più livelli aziendali. È proprio questo il cuore della decisione. Il potere disciplinare incontra il limite dell'imputabilità personale. L'articolo 2106 del codice civile attribuisce certamente al datore di lavoro il potere di sanzionare gli inadempimenti del prestatore. Tale potere, tuttavia, non è mai arbitrario. L'illecito disciplinare presuppone sempre tre elementi imprescindibili: a) un obbligo giuridicamente esistente; b) la violazione imputabile al lavoratore; c) la proporzionalità della sanzione. L'assenza anche di uno solo di tali presupposti rende illegittimo il provvedimento espulsivo. Nel caso deciso dal Tribunale di Milano difetta il primo ancora prima del secondo. L'azienda sostiene che il lavoratore dovesse verificare autonomamente la corrispondenza tra la sostanza da scaricare, il serbatoio individuato dall'ufficio logistica, le risultanze del laboratorio e la cartellonistica dell'impianto. Ma tale obbligo non risulta formalizzato. Non emerge dalle procedure. Non viene confermato univocamente dai testimoni. Non risulta dimostrato attraverso documentazione aziendale. In altre parole, il datore di lavoro pretende di trasformare in dovere disciplinarmente rilevante una prassi la cui stessa esistenza processuale rimane incerta. Ed è proprio questo il punto. Il diritto disciplinare non conosce obblighi "presunti". Gli obblighi devono essere conoscibili, determinati e concretamente esigibili. Diversamente il lavoratore sarebbe chiamato a rispondere della violazione di regole che scopre soltanto nel momento in cui gli viene notificata la contestazione disciplinare. Una simile impostazione sarebbe incompatibile con i principi di legalità, buona fede e tutela dell'affidamento che permeano l'intero ordinamento lavoristico. La Cassazione lo afferma da anni: non basta il verificarsi dell'evento dannoso. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il licenziamento disciplinare non può essere fondato sul mero verificarsi dell'evento dannoso. Ciò che deve essere provato è la condotta colpevole del lavoratore. L'evento rappresenta soltanto una conseguenza.


Nel nostro ordinamento non esiste una responsabilità oggettiva del lavoratore subordinato. L'articolo 1218 del codice civile, letto unitamente agli articoli 1176 e 2104 c.c., impone sempre l'accertamento della concreta imputabilità della condotta. Ed è precisamente ciò che il Tribunale ha fatto. L'errore materiale si è certamente verificato. Ma ciò non significa automaticamente che esso sia disciplinarmente imputabile al lavoratore. La differenza è enorme. Troppo spesso, invece, nelle contestazioni disciplinari si confondono il danno e la responsabilità. Il diritto del lavoro continua invece a pretendere che tra i due elementi vi sia una prova rigorosa del nesso soggettivo. La sentenza valorizza, seppure implicitamente, il principio della "colpa di organizzazione" Pur senza utilizzare espressamente tale espressione, l'intera motivazione ruota attorno ad un concetto ormai centrale nella moderna teoria dell'organizzazione aziendale. L'errore individuale non può essere isolato dal contesto organizzativo nel quale si produce. L'evento del 15 aprile 2024 nasce infatti da una pluralità di errori. La logistica individua il serbatoio sbagliato. Il laboratorio conferma quell'indicazione. La chiave consegnata al lavoratore corrisponde proprio al serbatoio erroneamente individuato. L'intero sistema di controllo fallisce. Il lavoratore rappresenta soltanto l'ultimo segmento operativo di una filiera decisionale che aveva già prodotto l'errore. Pretendere che proprio l'ultimo operatore corregga gli errori commessi da tutti i livelli precedenti significa alterare completamente il riparto delle responsabilità organizzative. Ed è proprio qui che assume rilievo l'articolo 2087 del codice civile. Quella norma viene spesso richiamata esclusivamente con riferimento alla sicurezza fisica del lavoratore. La sua portata, tuttavia, è molto più ampia. L'obbligo datoriale di tutela comprende anche la predisposizione di un'organizzazione razionale, di procedure certe, di flussi decisionali verificabili e di sistemi di prevenzione degli errori. La sicurezza del lavoro non riguarda soltanto caschi e dispositivi di protezione. Riguarda anche la qualità dell'organizzazione. Un'organizzazione confusa genera inevitabilmente errori. E gli errori organizzativi non possono essere trasformati in colpe individuali. Vi è poi un passaggio della sentenza destinato a diventare un importante precedente interpretativo. Nel 2023 il lavoratore era stato sanzionato perché non avrebbe rispettato il "Bollettino ricevimento merci". Nel 2024 viene licenziato proprio perché quel bollettino lo ha rispettato. È difficile immaginare una contraddizione più evidente. Il principio di buona fede contrattuale impone che il lavoratore possa confidare nella correttezza delle direttive ricevute. Non è pensabile pretendere che, in un caso, egli esegua fedelmente le istruzioni e, nel caso successivo, venga punito proprio per aver confidato nella loro correttezza. Se le direttive aziendali cessano di rappresentare un parametro affidabile dell'adempimento, il lavoratore viene posto in una situazione di assoluta incertezza. Ed un sistema disciplinare fondato sull'incertezza è incompatibile con lo Stato di diritto.


La reintegrazione conferma l'insussistenza dell'addebito. Particolarmente significativa appare la scelta del Tribunale di applicare la tutela reintegratoria prevista dall'articolo 18, quarto comma, dello Statuto dei Lavoratori. La differenza rispetto alla tutela meramente indennitaria non è soltanto economica. È soprattutto giuridica. Il Giudice non afferma che il licenziamento fosse eccessivo. Non sostiene semplicemente che la sanzione fosse sproporzionata. Accerta qualcosa di molto più rilevante. Accerta che il fatto contestato, nella sua dimensione disciplinare, non risulta provato. È una conclusione di enorme rilievo sistematico. Perché riafferma che il licenziamento disciplinare non può essere utilizzato come strumento di gestione delle inefficienze aziendali.


Una riflessione che riguarda l'intero mondo del lavoro. Come Azione Sindacale leggiamo questa sentenza anche in una prospettiva più ampia. Negli ultimi anni assistiamo sempre più frequentemente ad una tendenza preoccupante. Di fronte ad errori produttivi, incidenti, anomalie organizzative o disfunzioni gestionali, la risposta di alcune imprese consiste nell'individuare rapidamente un responsabile individuale. È una logica tanto semplice quanto pericolosa. Semplice perché consente di chiudere rapidamente il problema. Pericolosa perché impedisce di affrontarne le vere cause. Le moderne teorie dell'organizzazione insegnano esattamente il contrario. Ogni errore rappresenta il prodotto di un sistema. Quando più livelli di controllo falliscono contemporaneamente, il problema non è il singolo lavoratore. È il modello organizzativo. Ed è proprio qui che il diritto del lavoro continua a svolgere una funzione essenziale di equilibrio. Il potere direttivo e quello disciplinare trovano il loro limite nella responsabilità organizzativa dell'imprenditore.

Il lavoratore risponde delle proprie condotte, non delle inefficienze dell'organizzazione aziendale. È una distinzione che questa sentenza riafferma con particolare chiarezza.


1 commento


Tyree
Tyree
02 lug

Questo merita più attenzione su licenziamento può. Quello che apprezzo anche è che lo passo in giro. Aggiungerei anche che capita anche a me con licenziamento può. E soprattutto, verissimo, splendido scritto. E onestamente, chiaro e ben scritto, chapeau. E poi, avete consigli su licenziamento può? L'altra cosa è che la parte mancante è come può si applica nella realtà. Però anche, bravo per aver scritto di licenziamento può. Tra l'altro, condivido al 100% su può. Inoltre, bella analisi di licenziamento può. Un'altra cosa che noto è ben documentato, ottimo lavoro. Dopo, ci sarebbe da aggiungere anche un altro aspetto di può. Quindi, per completare, licenziamento può ha anche altri aspetti. E un'ultima cosa, uno dei migliori scritto che ho…


cazinovlad

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