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Il ruolo del medico competente nel contesto della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Nel contesto della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il medico competente si configura come una figura professionale di riferimento, non solo per l’esecuzione degli accertamenti sanitari, ma come protagonista attivo e consapevole del sistema prevenzionistico aziendale.

Designato dal datore di lavoro nei casi previsti dalla legge, egli opera con una duplice responsabilità: da un lato tutela la salute individuale dei lavoratori, dall’altro contribuisce in modo sostanziale alla valutazione e gestione dei rischi professionali. Il suo ruolo va ben oltre l’ambulatorio: partecipa alla valutazione dei rischi, collabora alla stesura del documento di valutazione dei rischi (DVR), propone misure per la tutela della salute e formula i giudizi di idoneità allo svolgimento di specifiche mansioni. Partecipa inoltre alla formazione e informazione dei lavoratori, e interviene nelle riunioni periodiche sulla sicurezza, rendendosi interlocutore privilegiato tra impresa, lavoratori e istituzioni sanitarie.

Il D.lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro) individua i soggetti   con compiti ed obblighi di natura tecnica, assistenziale e consulenziale nei confronti del datore di lavoro; tra questi spicca la figura del medico competente


Il medico competente è obbligatoriamente nominato dal datore di lavoro quando l’azienda è soggetta a sorveglianza sanitaria. Tipicamente lo sono le aziende con lavoratori addetti ai videoterminali con impegno sistematico e abituale per 20 ore medie settimanali; le aziende con lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi; le aziende con lavoratori esposti ad agenti chimici, fisici, piombo, amianto, rischio biologico e rumore; le aziende con addetti al lavoro notturno.


E se manca il medico competente?   In ogni caso, se un lavoratore manifesta una patologia che potrebbe influire sulla sua mansione, anche in assenza dell’obbligo del medico competente, la questione non può essere ignorata. Considerando questa eventualità ecco i nostri consigli: In prima istanza rivolgersi al proprio medico di base (si può anche richiedere una visita medico-legale tramite il Servizio Sanitario Nazionale). Non trascurate mai il datore di lavoro🡪  In azienda, anche senza medico competente, la figura di riferimento è il datore di lavoro e/o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). Il lavoratore può sempre chiedere formalmente al datore di lavoro di attivare una visita medica, anche se non prevista dal protocollo sanitario, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. b), del D.lgs. 81/2008.  Se il datore di lavoro o l’RSPP fanno orecchie da mercante rischiano parecchio 🡪  Esiste sempre l'obbligo generale di tutelare la salute fisica e morale  e la sicurezza dei lavoratori (art. 2087 c.c.)  a prescindere dalla presenza del medico competente. 


Fatta questa lunga premessa chiediamoci


Chi è medico competente? È medico competente colui che, in possesso di specifici titoli e requisiti, è iscritto nello specifico elenco istituito presso il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali (art. 38, D.lgs. n. 81/2008). Ai fini della permanenza nel suddetto elenco, è stato disposto che il Ministero della salute verifichi periodicamente l’effettiva partecipazione del medico competente al programma (triennale) di educazione continua (art. 38, c. 4-bis, D.lgs. n. 81/2008).  Il medico competente è  nominato dal datore di lavoro per collaborare alla valutazione dei rischi ed effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi in cui essa è prevista dalla legge (artt. 2, c. 1, lett. m) e 25, D.lgs. n. 81/2008).  Accanto ai predetti compiti collaborativi si collocano obblighi di tipo informativo, che il medico è tenuto ad adempiere riguardo: al significato della sorveglianza sanitaria cui sono soggetti i lavoratori e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, alla necessità di sottoporsi ad accertamenti anche dopo la cessazione dell’attività; ai risultati della sorveglianza medesima, rilasciando, a richiesta del lavoratore, copia della documentazione sanitaria. In proposito, merita rimarcare come il medico sia tenuto ad istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è custodita nel rispetto del segreto professionale presso il luogo concordato al momento della sua nomina e deve essere fornita al lavoratore in copia su sua richiesta; **ai risultati anonimi collettivi dell’attività di sorveglianza sanitaria effettuata, fornendo, in occasione della riunione periodica (49.3.4.), indicazioni sul loro significato ai fini dell’attuazione delle misure di prevenzione e tutela. 

È opportuno precisare che in occasione della visita d’assunzione, il medico competente è tenuto a richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro. Il medico competente è tenuto a tenere in considerazione le informazioni e i dati contenuti in detta cartella ai fini della formulazione del giudizio di idoneità (art. 25, c. 1, lett. e-bis), D.lgs. n. 81/2008).  All’atto della cessazione del rapporto di lavoro il medico competente è tenuto a consegnare al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio, fornendo le informazioni necessarie circa la conservazione della stessa. La mancata consegna è punita con l’arresto sino ad un mese o con un’ammenda di importo compreso tra 284,92 e 1.139,66 euro (art. 58, c. 1, lett. a), D.lgs. n. 81/2008; INL, nota n. 724/2023).  Qualora l’originale della cartella sanitaria non sia conservata per almeno 10 anni, il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra 500 e 1.800 euro (art. 55, c. 5, lett. h), D.lgs. n. 81/2008).  Il medico competente deve visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno e consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso. La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha ritenuto che il datore di lavoro possa nominare più medici competenti, individuando tra di essi un medico con funzioni di coordinamento, ove sussistano particolari esigenze organizzative nei casi di: - imprese articolate in più unità produttive; - gruppi di imprese nonché - qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi (ML, int. n. 1/2023). Il medico competente è tenuto a comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un proprio possibile sostituto nel caso d’impedimento per gravi e motivate ragioni (art. 25, c. 1, lett. n-bis), D.lgs. n. 81/2008).


Riunione periodica e consultazione

Al fine di dare consistenza al modello partecipativo previsto dalle Direttive comunitarie di recepimento, il TU prevede che nelle aziende con oltre 15 lavoratori debba svolgersi, almeno una volta l’anno, una riunione indetta dal datore di lavoro (art. 35, D.lgs. n. 81/2008).

A tale riunione devono partecipare sia il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ed il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il Dicastero ha precisato che l’invito di partecipazione alla riunione periodica debba essere rivolto alla generalità dei medici competenti nominati (ML, int. n. 1/2022).  Per le ditte che hanno dimensioni inferiori ai 15 addetti, è facoltà del RLS richiedere la convocazione di questa riunione.  Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti: - il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); - l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; - i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale; - i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori. Essa deve essere indetta anche in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio. Nell’ambito della riunione possono essere individuati anche obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva e codici di comportamento o pratiche per prevenire rischi di infortunio e di malattie professionali.


La Sorveglianza sanitaria


La vigilanza sanitaria comprende la visita medica preventiva (preassuntiva) intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.); la visita periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’Organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; la visita su richiesta del lavoratore qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;   la visita in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; la visita alla  cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; la visita  precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. In merito, l’art. 41, c. 2, lett. e-ter del D.lgs. n. 81/2008 (come modificato dall’art. 1, c. 1, lett. d), n. 1.3), Legge 13 dicembre 2024, n. 203) prevede che questa sia effettuata se ritenuta necessaria dal medico competente. Dunque, dal 12 gennaio 2025 la riammissione in servizio non è fatto obbligo sia preceduta dalla visita medica: in ogni caso, il medico competente è tenuto a formalizzare il giudizio di idoneità alla mansione specifica del lavoratore. La vista ritenuta necessaria dal medico competente qualora la ritenga opportuna, 


Quando il medico competente lo ritenga necessario ai fini dell’espressione del giudizio di idoneità, può richiedere l’esecuzione di esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio oltre che avvalersi della collaborazione di medici specialisti (scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri). Il medico competente, una volta espresso il giudizio di idoneità o inidoneità alla mansione, ne deve informare per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.


Avverso il giudizio del medico competente - anche quando formulato in fase preassuntiva - è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, all’Azienda sanitaria locale competente per territorio.  Per chi lavoro in provincia di Udine indirizzare il ricorso a   Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) - Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.O.S. Prevenzione e Sicurezza). Via Chiusaforte 2, 33100 Udine (UD) Tel: 0432 553989 / 0432 553279  (Responsabile di funzione Dott.ssa Barbara Alessandrini). Come recapitare il ricorso 🡪 Raccomandata a/r, PEC, o lettera consegna a mano (fatevi rilasciare copia per ricevuta)  presso la sede di Udine (Via Chiusaforte, 2).  Documentazione da includere 🡪  copia del giudizio ricevuto, eventuale cartella sanitaria e documentazione clinica pertinente, modulo “Ricorso del lavoratore” (disponibile sul sito ASUFC o su richiesta)  Accoglimento e decisione: l’organo di vigilanza avvia istruttoria, può prevedere ulteriori accertamenti e comunica l’esito per iscritto al lavoratore, al datore di lavoro e al medico competente 



Nei casi di inidoneità totale (temporanea o permanente) il datore di lavoro provvede all’allontanamento del lavoratore dall’esposizione a rischio (in modo temporaneo o permanente), e, nell’affidargli un eventuale successivo compito, tiene conto della confacenza della mansione con lo stato di salute.

Nei casi di inidoneità parziale (temporanea o permanente) il datore di lavoro provvede affinché siano evitati compiti o esposizioni espressamente indicati nel “giudizio di idoneità” specifica alla mansione.


Problemi pratici. Quando un lavoratore è inviato a visita presso l’ambulatorio del  medico competente per gli accertamenti sanitari previsti dal D.lgs. 81/2008, tutte le spese collegate alla visita medica sono a carico del datore di lavoro. Queste  includono: Costo della visita medica Spese di viaggio: se il dipendente deve spostarsi per raggiungere l’ambulatorio, anche fuori città, le spese di: benzina (se usa l’auto personale), mezzi pubblici (treno, autobus), taxi (solo se motivato, ad es. in mancanza di altri mezzi), pedaggi, parcheggi, ecc. ** Eventuali spese di soggiorno (es. pernottamento) se necessarie e autorizzate. Il tempo di viaggio e visita sono considerati orario di lavoro (non ferie né permessi). È possibile chiedere un anticipo delle spese? Dipende dal regolamento interno aziendale, ma in linea generale: Sì, specialmente se le spese previste sono significative (trasferta lunga o con soggiorno). È consigliabile fare richiesta scritta preventiva, indicando una stima delle spese.  Attenzione🡪  Se non viene richiesto un anticipo, il dipendente, per ottenere il rimborso delle spese sostenute deve allegare alla richiesta ricevute, scontrini, biglietti e quanto idoneo a dimostrare le spese sostenute ecc.


Completiamo l’argomento con un volo pindarico sulle sanzioni che l’ordinamento ha posto a carico del medico competente 

** Articolo 25 comma 1, lett. a d.lgs. 81/2008🡪 mancata collaborazione alla valutazione dei rischi (comma 1, lettera a) 🡪 Sanzione: arresto fino a 1 mese o ammenda da 328,76 a 1.315,06 euro. Riferimento sanzionatorio: Art. 58, comma 1

**Omissione della tenuta e aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio (comma 1, lettera c) 🡪 Sanzione: arresto fino a 1 mese o ammenda da 328,76 a 1.315,06 euro

**Mancata consegna della documentazione al datore o a enti (comma 1, lettere e, f, h)

Compreso il mancato invio all’INAIL dei dati collettivi anonimi. 🡪 Sanzione: arresto fino a 1 mese o ammenda da 328,76 a 1.315,06 euro

**Omissione della comunicazione del giudizio di idoneità al lavoratore (comma 3)🡪 Sanzione: arresto fino a 1 mese o ammenda da 328,76 a 1.315,06 euro

**Mancata partecipazione alla riunione periodica (art. 35). Se prevista, è un obbligo. 🡪

Sanzione: arresto fino a 1 mese o ammenda da 328,76 a 1.315,06 euro

Attenzione🡪 l’articolo   58 del D.lgs. 81/2008 contiene tutte le sanzioni specifiche per le violazioni degli obblighi del medico competente.


Controffensiva 🡪  Quando e se scoprirete che il medico competente è un furbacchione che non ha tanta voglia di fare il suo dovere, per fargli cambiare idea, potete rivolgervi a: ** organi di vigilanza (ASL, INL, SPISAL). Fare una segnalazione puntuale e precisa. Le ASL (o SPISAL in alcune regioni) hanno competenza sulla salute nei luoghi di lavoro, possono fare ispezioni, contestare le violazioni e comminare sanzioni.

** esposto all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). In caso di violazioni gravi e sistematiche, soprattutto se il medico agisce in concorso con il datore.

**denuncia alla Procura della Repubblica Se ritenete che le violazioni abbiano rilevanza penale (es. falsi giudizi di idoneità, danni a lavoratori, omissioni dolose).

** diffida al datore di lavoro Se il medico competente non è adeguato o non svolge correttamente il suo ruolo, si può agire indirettamente chiedendo al datore di sostituirlo.

** comunicazione all’Ordine dei Medici Se il medico agisce in violazione del Codice Deontologico o delle norme di buona pratica, è possibile presentare un esposto disciplinare.


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