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Impresa multiservizi e pluralità di CCNL. Individuazione del contratto collettivo applicabile (Cassazione n. 27719/2025)

La questione dell’individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile in caso di impresa multiservizi, che operi cioè in più settori produttivi riconducibili a distinti ambiti contrattuali, è da tempo oggetto di dibattito giurisprudenziale e dottrinale.

 L’impresa, tuttavia, applicava loro il CCNL “Gas-Acqua”, in ragione della propria adesione anche all’associazione datoriale firmataria di quest’ultimo contratto. Tale scelta, condivisa in sede di contrattazione individuale, era stata ritenuta legittima dai giudici di merito, che avevano valorizzato la volontà negoziale delle parti e l’assenza di un vincolo univoco di appartenenza settoriale.


Il principio di diritto: vincolo associativo e attività prevalente. La Cassazione, ribaltando le pronunce di merito, ha riaffermato che, nel sistema di libertà sindacale delineato dall’art. 39 Cost., l’iscrizione del datore di lavoro all’associazione stipulante vincola quest’ultimo all’applicazione del relativo contratto collettivo, con efficacia di diritto comune erga omnes nei confronti di tutti i lavoratori. Tuttavia – e qui risiede il nucleo innovativo dell’ordinanza – tale vincolo deve essere coordinato con l’ulteriore criterio dell’attività effettivamente esercitata, che assume rilievo nelle imprese multiservizi o polifunzionali, ove la compresenza di più settori contrattuali esclude la possibilità di un’applicazione indifferenziata di un solo CCNL a tutti i lavoratori. Ne consegue che, qualora l’impresa aderisca a più associazioni datoriali stipulanti contratti diversi, l’individuazione del CCNL applicabile deve essere effettuata con riferimento al settore concreto di impiego dei lavoratori e alla natura prevalente o specifica dell’attività da essi svolta. L’applicazione di un contratto collettivo “estraneo” al settore effettivo può risultare illegittima se idonea a determinare un trattamento complessivamente deteriore, in violazione dell’art. 36 Cost.


Limiti alla libertà datoriale e controllo giudiziale. La Corte ribadisce così un principio di continuità rispetto a precedenti consolidati, secondo i quali la libertà dell’impresa nella scelta del contratto collettivo non può tradursi in un arbitrio lesivo dei diritti fondamentali dei lavoratori. Già Cass. 30 novembre 2017, n. 28758, aveva affermato che, in assenza di un obbligo legale di applicazione di un determinato CCNL, la libertà datoriale è tuttavia condizionata dal rispetto dei criteri di omogeneità tra contratto applicato e attività svolta. Analogamente, Cass. 20 maggio 2021, n. 13875, ha chiarito che, in caso di pluralità di iscrizioni associative, il CCNL da applicare va individuato sulla base del settore produttivo concretamente prevalente o del comparto di assegnazione del lavoratore. L’Ordinanza n. 27719/2025 si pone dunque in linea con tale orientamento, ma lo precisa ulteriormente, riconoscendo che il giudice di merito è chiamato a un accertamento in concreto, non meramente formale, volto a verificare se la scelta del contratto collettivo più favorevole sia stata rispettata. Tale controllo si ancora all’art. 36 Cost., che impone la verifica di un trattamento economico e normativo “proporzionato e sufficiente” in relazione alla qualità e quantità della prestazione. Sul piano operativo, la pronuncia presenta significative ricadute per le imprese multiservizi e per la contrattazione collettiva di settore. In primo luogo, essa ribadisce la necessità di una gestione contrattuale differenziata, idonea a riflettere la pluralità dei cicli produttivi interni all’impresa. Non è dunque legittima l’applicazione generalizzata di un unico CCNL aziendale se non coerente con le mansioni effettive dei singoli lavoratori. In secondo luogo, la decisione rafforza il principio di coerenza tra organizzazione del lavoro e sistema contrattuale, scoraggiando fenomeni di “dumping contrattuale” fondati sulla scelta del contratto collettivo meno oneroso. In prospettiva, il richiamo all’art. 36 Cost. attribuisce al giudice del rinvio un compito non meramente interpretativo ma valutativo, incentrato sulla concreta equivalenza o inferiorità del trattamento riconosciuto ai lavoratori rispetto a quello previsto dal CCNL di settore pertinente.


Conclusioni. L’Ordinanza Cass. n. 27719/2025 consolida un orientamento che tende a ridurre gli spazi di discrezionalità del datore di lavoro nella selezione del contratto collettivo applicabile, introducendo una lettura sistemica fondata su tre pilastri: Vincolo associativo derivante dall’iscrizione datoriale; Rilevanza dell’attività effettiva e del settore concreto di impiego; **Controllo giudiziale ex art. 36 Cost. sul rispetto della proporzionalità e sufficienza del trattamento. La pronuncia contribuisce così a rafforzare la coerenza del sistema contrattuale collettivo e a tutelare la parità di trattamento tra lavoratori impiegati in identiche mansioni, indipendentemente dalle scelte formali dell’impresa, riaffermando la funzione garantistica e sistemica del diritto del lavoro nel bilanciamento tra libertà imprenditoriale e dignità del lavoro.



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