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Indennità di trasferta e trasfertismo: Cosa cambia dopo l’intervento della Corte di Cassazione (ordinanza 24148/2025)

Il recente intervento della Corte di Cassazione (ordinanza 28 agosto 2025, n. 24148) si inserisce in un quadro giurisprudenziale e dottrinale ormai consolidato ma non del tutto pacifico, concernente la distinzione tra le indennità (o maggiorazioni) attribuibili ai lavoratori in trasferta e quelle riconosciute ai “trasfertisti” e, conseguentemente, il diverso regime fiscale e contributivo cui tali somme sono soggette. La pronuncia ha il merito di ribadire con

nettezza (secondo la sintesi della stampa giuslavoristica) che: «Le due situazioni lavorative, diverse quanto a caratteristiche, presupposti e tipologia di indennità (…), giustificano il diverso regime fiscale e contributivo». La Corte rinforza l’idea che non si tratta di “scelte” discrezionali tra regime più favorevole o meno, bensì di una distinzione strutturale tra istituti – ciascuno con i suoi presupposti e conseguenze – che deve essere accertata sul piano fattuale e contrattuale. Per orientarsi nella materia, occorre partire dal dato normativo fondamentale: (Normative🡪 Art. 51, TUIR D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, comma 5 - trasferte/missioni- Art. 51, TUIR, comma 6 -trasfertisti- Art. 7-quinquies del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 - convertito in L. 225/2016), che svolge funzione di interpretazione autentica del comma 6, prevedendo condizioni tassative per l’applicazione del regime del trasfertismo. La giurisprudenza consolidata (in particolare le Sezioni Unite) ha chiarito il carattere vincolante dell’interpretazione autentica e i limiti applicativi dei regimi.  In breve: Il comma 5 disciplina le indennità di trasferta o missione, esentandole – se rispondenti ai limiti legali e contrattuali – dal concorso integrale nella formazione del reddito. Il comma 6 prevede, per i lavoratori “trasfertisti”, che le indennità e maggiorazioni spettanti in relazione all’attività svolta in luoghi sempre variabili concorrono al reddito per il 50 % del loro ammontare. L’art. 7-quinquies, in sede di interpretazione autentica, stabilisce che il regime del comma 6 si applica solo se – congiuntamente – ricorrono tre condizioni: inesistenza di una sede di lavoro indicata nel contratto o nella lettera di assunzione; svolgimento dell’attività in luoghi sempre variabili e diversi (continua mobilità); **corresponsione di un’indennità o maggiorazione in misura fissa, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia in trasferta o meno. In caso di mancata sussistenza anche solo di uno di questi elementi, si applica il regime del comma 5. Vale ricordare che la funzione interpretativa dell’art. 7-quinquies è stata ritenuta applicabile retroattivamente, anche ai giudizi pendenti  (a condizione che non comprometta diritti acquisiti). 


Distinzione concettuale tra trasferta e trasfertismo. Affinché l’ordinanza 24148 acquisisca valore persuasivo, è utile richiamare i cardini che distinguono le due situazioni:


Elemento

Trasferta / missione


Trasfertismo (trasfertista)

Mutamento del luogo di prestazione

Temporaneo, occasionale, nel rispetto di un ordine di servizio


Inerente alla natura stessa della prestazione, in luoghi sempre variabili

Sede lavorativa “abituale”

Esiste una sede principale, normalmente presidiata


Non esiste sede fissa; il lavoratore è destinato ad operare senza luogo fisso stabile

Natura dell’indennità

Mista: componente risarcitoria (spese effettive, vitto, alloggio) e, eventualmente, componente retributiva (per disagio)


Prevalentemente retributiva: la mobilità estesa è parte integrante della prestazione

Funzione dell’erogazione

Ristorare il gravame del cambio di sede temporaneo


Compensare un aggravio strutturale attribuibile alla tipologia del rapporto

Regime fiscale e contributivo

Esonero o agevolazione (entro limiti e condizioni)


Assoggettamento al 50 %


Questa distinzione, per quanto nota nella giurisprudenza più datata, viene in pratica ribadita e valorizzata nella recente ordinanza quale fondamentale criterio interpretativo. Un punto cruciale su cui insiste l’ordinanza è che non è ammessa commistione dei due regimi per la stessa indennità: una volta qualificata come indennità da trasfertismo (comma 6), non è possibile applicare anche le agevolazioni previste per le trasferte (comma 5).


Conseguenze fiscali e contributive: i due regimi. Regime del comma 5 (trasferte / missioni). Le somme percepite a titolo di indennità di trasferta fuori del territorio comunale non concorrono interamente a formare reddito: solo la parte eccedente una soglia giornaliera (variabile, anche per l’estero) è imponibile, al netto delle spese documentate (viaggio, vitto, alloggio, trasporto) fino al limite giornaliero previsto. Per quanto riguarda la contribuzione previdenziale, la giurisprudenza e le prassi amministrative (nonché l’ordinanza 24148) indicano che l’esonero contributivo non opera automaticamente: è necessario verificare che tutte le condizioni formali e sostanziali per l’applicazione del regime agevolato siano rispettate, e l’onere della prova grava sul datore di lavoro. L’ordinanza conferma che le indennità di trasferta continuative, se non ricondotte a regime di trasfertismo, mantengono il regime agevolato, purché non ricorrano i requisiti restrittivi del comma 6.  Regime del comma 6 (trasfertismo) Le indennità e le maggiorazioni attribuite al lavoratore che opera in luoghi sempre variabili – anche se con continuità – concorrono al reddito per il 50 % del loro ammontare. Sul piano contributivo, tali somme vanno assoggettate come reddito, nella misura prevista, essendo parte integrante della retribuzione del lavoratore. L’ordinanza 24148 ci ricorda che, quando è configurabile il regime del comma 6, non possono applicarsi le agevolazioni (esenzioni) del comma 5 sulla medesima indennità (vale a dire che non è possibile “mescolare” i regimi). In sintesi, il regime del comma 6 è più gravoso rispetto a quello del comma 5, poiché comporta una maggiore base imponibile e contributiva. Ma tale “pena” è giustificata – secondo la Cassazione – dalla diversa natura e struttura del rapporto di lavoro che il trasfertismo esprime.


L’apporto specifico dell’ordinanza 24148/2025. Da quello che traspare dalle cronache specialistiche, l’ordinanza 24148 svolge una funzione chiarificatrice utile su alcuni punti: **Riaffermazione della distinzione inevitabile tra i due istituti. La Corte afferma che non vi è spazio per “interpretazioni alternative” circa le differenze tra trasferta e trasfertismo, insistendo sulla inderogabilità della distinzione per la corretta applicazione del regime fiscale/contributivo. Rigore nell’individuazione dei presupposti del trasfertismo.  L’ordinanza conferma che i requisiti previsti dall’art. 7-quinquies (inesistenza di sede, mobilità continua, indennità in misura fissa) sono imprescindibili per l’applicazione del regime del comma. Esclusione di applicazioni “ibride” su una medesima indennità. La Corte esclude che una stessa somma possa godere simultaneamente del trattamento agevolato delle trasferte e del regime del trasfertismo: occorre qualificare l’indennità in modo univoco. Conferma dell’onere probatorio del datore di lavoro.  Se il datore intende applicare il regime di esenzione contributiva o fiscale ex comma 5, deve dimostrare (in concreto) che le condizioni previste sussistono. 


Esempi applicativi (casistiche). Casistica A – Lavoratore con sede definita, inviato occasionalmente in missione🡪 In questa ipotesi, esistono gli elementi tipici della trasferta: la prestazione avviene fuori sede per un periodo limitato su ordine di servizio; il lavoratore mantiene una sede abituale; l’indennità serve per compensare spese e disagi temporanei. Qui si applica il comma 5. Casistica B – Lavoratore impiegato sistematicamente “fuori sede” senza sede predeterminata🡪 Il lavoratore non ha una sede fissa di lavoro, opera per commesse in luoghi sempre variabili, l’indennità gli viene riconosciuta giornalmente come parte stabile della retribuzione. Sussistendo i requisiti dell’art. 7-quinquies, si applica il regime del comma 6: 50 % di imponibile. Casistica mista (antica area grigia)🡪  Tecnico che in alcuni periodi è in missione e in altri lavora normalmente presso una sede fissa: occorre un esame puntuale del contratto, delle modalità di corresponsione delle indennità, della continuità degli spostamenti. L’ordinanza 24148 sembra voler chiudere ogni margine per qualificazioni flessibili: la stessa indennità non può essere “spezzata” in parte agevolata e parte assoggettata al regime del 50 %.



Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


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