Indennità di turno e lavoro festivo: il Tribunale di Pavia chiarisce i diritti dei lavoratori delle cooperative sociali
- azionesindacalefvg
- 25 mar
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Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle cooperative sociali è regolato dal CCNL delle Cooperative Sociali, che disciplina in modo puntuale l’orario di lavoro, l’organizzazione dei turni e i trattamenti economici collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione. In particolare l’art. 56 prevede una indennità di turno pari al 10% della quota oraria per i lavoratori impiegati in servizi organizzati su turni avvicendati h24 (si tratta dei

lavoratori inseriti stabilmente in una turnazione avvicendata h24; il servizio, cioè, funziona 24 ore su 24 e i lavoratori ruotano regolarmente su mattino / pomeriggio / notte - Un turno diverso ogni 15 giorni – occasionale- non entra quindi nella previsione); il medesimo CCNL prevede poi specifiche maggiorazioni retributive per il lavoro prestato in giorni festivi o domenicali, finalizzate a compensare la prestazione resa in giorni normalmente destinati al riposo. Si tratta, per capirci, di voci retributive diverse, ciascuna ancorata a una specifica condizione lavorativa.
La questione controversa: indennità di turno e festività. Il contenzioso esaminato dal Tribunale di Pavia (sentenza del 25 novembre 2025) nasce da una prassi aziendale diffusa: la cooperativa datrice di lavoro riconosceva o l’indennità di turno o la maggiorazione per lavoro festivo/domenicale, sostenendo che le due voci non fossero cumulabili. Secondo la tesi aziendale le ore lavorate nei giorni festivi, essendo già maggiorate, non avrebbero dovuto beneficiare anche dell’indennità di turno; la corresponsione di entrambe avrebbe comportato una duplicazione del compenso. Questa interpretazione, tuttavia, non trova fondamento né nel CCNL né nei principi generali del diritto del lavoro.
La decisione del Tribunale di Pavia. Il Tribunale ha rigettato integralmente la tesi datoriale, riconoscendo il diritto dei lavoratori a percepire entrambe le voci retributive anche per le ore di lavoro svolte durante le festività. Il ragionamento del Magistrato si fonda su tre passaggi giuridici chiave. Il Tribunale precisa che l’indennità di turno remunera il disagio organizzativo derivante dall’inserimento stabile del lavoratore in un sistema di turni rotanti; che è collegata alla struttura dell’orario di lavoro, indipendentemente dal giorno in cui la prestazione è resa; che la maggiorazione per lavoro festivo o domenicale compensa la maggiore onerosità sociale e personale della prestazione resa in un giorno destinato al riposo; che è collegata al calendario e non alla modalità di organizzazione del turno. Le due voci, quindi, non remunerano lo stesso sacrificio, ma aspetti diversi e autonomi della prestazione lavorativa.
Il principio di cumulabilità in assenza di divieto espresso. Un punto centrale della sentenza è il richiamo a un principio consolidato del diritto del lavoro: le voci retributive sono cumulabili quando hanno diversa causa giustificativa, salvo espresso divieto contrattuale. Nel caso del CCNL Cooperative Sociali non esiste alcuna clausola che escluda la cumulabilità tra indennità di turno e maggiorazione festiva e il silenzio del contratto collettivo non può essere interpretato in senso peggiorativo per il lavoratore. Il Tribunale afferma, pertanto, che l’esclusione unilaterale operata dal datore di lavoro è illegittima.
Le conseguenze pratiche per i lavoratori. Alla luce di questa pronuncia, il lavoratore che è inserito in un servizio su turni h24 e presta attività lavorativa in giorno festivo o domenicale, ha diritto a percepire contestualmente: a) l’indennità di turno prevista dall’art. 56 CCNL Cooperative Sociali; b) la maggiorazione per lavoro festivo o domenicale prevista dal contratto collettivo. L’una non assorbe l’altra.
Rilevanza della decisione. Si tratta di giurisprudenza di merito, quindi non vincolante in senso assoluto, ma è pienamente coerente con i principi generali della retribuzione e fornisce un’interpretazione lineare e rispettosa del testo contrattuale. Sicuramente la sentenza rappresenta un importante precedente difensivo per i lavoratori delle cooperative sociali e per le rappresentanze sindacali.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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