top of page

Indennità e rendite per morte o invalidità del dipendente: Ecco perché sono sempre esenti da tassazione

Quando un lavoratore dipendente muore, la sua famiglia può ricevere somme economiche erogate dal datore di lavoro o da enti collegati come forma di sostegno. Un dubbio ricorrente di molti lavoratori si riassume nella domanda: queste somme devono essere

tassate? La risposta, confermata dalla normativa e dall’Agenzia delle Entrate, è no: gli indennizzi riconosciuti a causa della morte del dipendente sono completamente esenti da imposte, qualunque sia la loro forma di erogazione. Di seguito spieghiamo perché e quali principi giuridici rendono questo beneficio così ampio.


1. Il principio di base: tutto è reddito. Nel lavoro dipendente vale il principio di onnicomprensività: tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro sono reddito e quindi tassati. Questo principio, però, ha delle eccezioni rigorosamente definite dal legislatore proprio per tutelare le situazioni più gravi. L’articolo 6, comma 2, del TUIR stabilisce infatti che: non sono imponibili i risarcimenti dipendenti da invalidità permanente o da morte. Ciò significa che quando una somma ha natura risarcitoria e compensa: la perdita definitiva della capacità lavorativa, oppure **la morte del lavoratore,

il Fisco non la considera reddito e quindi non la colpisce con alcuna imposta, né IRPEF né addizionali.  Anche le rendite periodiche sono esenti🡪  Il caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate. Un dubbio frequente è se l’esenzione resti valida anche quando l’indennità non è pagata in un'unica soluzione, ma diluita nel tempo come una rendita. La risposta è arrivata con chiarezza dalla Agenzia delle Entrate, nella recente risposta a interpello n. 301/2025. Il caso concreto. Un’azienda aveva previsto, tramite regolamento aziendale, un assegno integrativo caso morte destinato al coniuge o ai figli del dirigente deceduto. L’erogazione non avveniva in un’unica soluzione, ma sotto forma di rendita periodica dal primo anno successivo al decesso, fino al 30 giugno dell’anno in cui il dirigente avrebbe compiuto 62 anni. Gli importi avevano natura aggiuntiva rispetto a quanto previsto dal CCNL. Il dubbio🡪 Erogando l’indennità “a rate”, poteva trasformarsi in reddito imponibile assimilato allo stipendio? L’Agenzia delle Entrate è stata categorica: L’indennità caso morte è esente da tassazione indipendentemente dalla modalità di erogazione: in capitale o in rendita. La periodicità dei pagamenti non incide sulla natura risarcitoria della somma, che rimane completamente non imponibile.


E se il datore di lavoro ha stipulato una polizza assicurativa? Molte aziende per coprire il rischio economico derivante dall’indennità caso morte stipulano polizze assicurative. Nel caso esaminato  la società era contraente e beneficiaria dell’assicurazione mentre il dipendente era estraneo al rapporto assicurativo. La polizza serviva solo a garantire il datore di lavoro rispetto all’impegno economico assunto nel regolamento. Secondo l’Agenzia delle Entrate: la presenza della polizza non modifica la natura dell’erogazione; l’obbligo verso gli eredi deriva non dal contratto assicurativo, ma dal regolamento aziendale; **quindi l’indennità resta esente da imposte, perché costituisce un risarcimento per un evento morte.

Il chiarimento si inserisce in una consolidata interpretazione della normativa. Già con la Circolare n. 55/1999, l’Agenzia delle Entrate aveva affermato che le prestazioni di casse di assistenza o enti previdenziali sono tassabili solo se rientrano in una specifica categoria di reddito del TUIR mentre le somme erogate a fronte di: invalidità permanente totale o parziale, oppure morte, hanno natura risarcitoria e non costituiscono reddito imponibile. Lo stesso principio si applica oggi anche alle indennità previste dai regolamenti aziendali.


Conclusione. L’esenzione fiscale delle indennità o rendite caso morte si fonda su tre principi cardine: Manca il presupposto impositivo. Non si tratta di un compenso per un’attività lavorativa, ma di un risarcimento per una perdita irreparabile. La modalità di erogazione non conta. Che arrivi in un’unica soluzione o mese per mese, la natura dell’indennità non cambia. **La presenza di una polizza assicurativa non altera la natura risarcitoria. L’obbligazione verso gli eredi nasce dal contratto aziendale, non dalla polizza.

Risultato🡪Le somme percepite dagli eredi in caso di morte del dipendente sono integralmente esenti da tassazione, senza eccezioni.


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


  • puoi chiamarci: Linea mobile 331-7497940  

o contattarci via e-mail: azionesindacale.fvg@gmail.com


Commenti


bottom of page