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Infortuni sul lavoro. Imparate a difendervi. Onere della prova e dovere di vigilanza del datore di lavoro

In materia di infortuni sul lavoro, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantemente ribadito l'impianto rigoroso della normativa prevenzionistica, valorizzando la posizione di garanzia in capo al datore di lavoro e il relativo onere probatorio nell’ambito del giudizio risarcitorio promosso dal lavoratore infortunato.


La fonte normativa: l’art. 2087 c.c. come clausola generale di tutela. L’art. 2087 c.c. costituisce una norma di chiusura del sistema di protezione della salute e sicurezza nei

luoghi di lavoro. La norma prevede che: “L'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”

Questa disposizione impone un obbligo contrattuale di protezione, che si affianca agli obblighi specifici previsti dalla normativa speciale (D.lgs. 81/2008 e successive modifiche). La sua natura aperta consente di ricondurre sotto il suo ombrello anche quei rischi non specificamente disciplinati da norme tecniche, purché conoscibili e prevedibili sulla base dell’esperienza e della tecnica del settore.


La responsabilità datoriale: profili contrattuali ed extracontrattuali. Nel contesto degli infortuni sul lavoro, la responsabilità del datore di lavoro si fonda prevalentemente sul titolo contrattuale, essendo il rapporto di lavoro fonte di un'obbligazione giuridica a carico del datore, tesa alla salvaguardia dell’integrità del dipendente. Tuttavia, non può escludersi anche una concomitante responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., soprattutto nei confronti di soggetti terzi eventualmente coinvolti.. La Cassazione ha chiarito che la responsabilità contrattuale ai sensi dell’art. 2087 c.c. non è di natura oggettiva: il lavoratore è tenuto a fornire la prova del danno subito e del nesso di causalità tra l’attività lavorativa e l’evento lesivo. Tuttavia, l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento delle misure di sicurezza grava interamente sul datore di lavoro (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 24929/2020; n. 32529/2022).


Onere della prova: ripartizione e inversione probatoria. Secondo l’orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, una volta che il lavoratore abbia assolto all’onere di dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro, la verificazione dell’infortunio e il danno subito, grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie a prevenire il verificarsi dell’evento. Ciò comporta che il datore di lavoro dovrà fornire prova: dell’adozione di un idoneo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); dell’effettiva implementazione delle misure prevenzionistiche prescritte; della fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI); dell’adeguata formazione e informazione del lavoratore; dell’effettivo controllo sull’osservanza delle misure di sicurezza da parte dei dipendenti. Come affermato da Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 33129/2022: “In caso di infortunio sul lavoro, grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure esigibili per evitare il danno, ai sensi dell’art. 2087 c.c., incluse quelle di controllo sull’effettiva osservanza delle disposizioni da parte del lavoratore.” Tale interpretazione trova fondamento nel principio della vicinanza alla prova, essendo il datore di lavoro il soggetto che meglio può documentare l’adozione e l’effettiva attuazione delle misure di sicurezza.


Il dovere di vigilanza: obbligo autonomo e non delegabile. Un aspetto cruciale riguarda il dovere di vigilanza, che si sostanzia nell’obbligo del datore di lavoro (o dei soggetti da lui delegati in modo effettivo e valido) di verificare costantemente il rispetto delle misure di prevenzione da parte dei lavoratori. Anche in presenza di comportamenti imprudenti, negligenti o addirittura temerari da parte del lavoratore, la responsabilità del datore non viene esclusa, se tali comportamenti non si configurano come abnormi, imprevedibili e inevitabili. La giurisprudenza ha più volte ribadito che: la violazione da parte del lavoratore delle disposizioni di sicurezza non integra una causa esclusiva del danno, se il datore non ha vigilato efficacemente (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 5095/2018); la condotta del lavoratore può semmai rilevare ai fini del concorso di colpa ex art. 1227 c.c., con una conseguente riduzione del risarcimento; solo la condotta abnorme, intesa come del tutto svincolata dalle mansioni e dalle direttive ricevute, può costituire causa esclusiva dell’evento lesivo (Cass. Pen., Sez. IV, n. 22255/2020).


La delega di funzioni e i suoi limiti. L’art. 16 del D.lgs. 81/2008 consente al datore di lavoro di delegare talune funzioni, ma la delega deve essere specifica, formale, accettata per iscritto e conferita a soggetto dotato di idonei requisiti di competenza ed esperienza. Tuttavia, la delega non esonera il datore di lavoro dal dovere di vigilanza sull’operato del delegato, pena l’insorgenza di responsabilità in caso di evento dannoso.


Conclusioni operative per l’avvocato giuslavorista. Per il team di Azione Sindacale e assiste un lavoratore infortunato, è fondamentale strutturare correttamente l’impianto probatorio, in relazione a: esistenza del rapporto di lavoro e natura delle mansioni; dinamica del sinistro; **prove documentali (DVR, attestati di formazione, verbali di consegna DPI); testimonianze di colleghi, RLS, RSPP, ecc.; eventuali accertamenti ispettivi (INAIL, ASL, Ispettorato del Lavoro). Dal punto di vista strategico, occorre valutare attentamente la configurabilità della responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. e, laddove possibile, articolare contestualmente una domanda di risarcimento del danno extracontrattuale, anche in sede civile autonoma rispetto al procedimento INAIL. Inoltre, in sede penale, il datore di lavoro può incorrere in responsabilità ex art. 590 c.p. per lesioni colpose (o art. 589 c.p. in caso di morte), laddove emerga una violazione della normativa antinfortunistica.


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


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