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Infortunio e danno patrimoniale futuro nel lavoro dipendente.


Quando un infortunio grave colpisce un lavoratore dipendente, le conseguenze non si esauriscono nel periodo di assenza dal lavoro o nelle cure mediche immediate. In molti casi, l’evento lesivo incide in modo duraturo sulla capacità di mantenere, sviluppare o migliorare la propria posizione professionale. È in questa dimensione proiettata nel tempo che assume rilievo il danno patrimoniale futuro, ossia il pregiudizio economico che deriverà, con ragionevole probabilità, dalla ridotta capacità di produrre reddito nel corso della vita lavorativa residua. La giurisprudenza di legittimità è costante nel chiarire che il danno patrimoniale futuro non è una conseguenza automatica dell’invalidità permanente. La lesione dell’integrità psicofisica, di per sé, fonda il risarcimento del danno biologico; affinché sorga anche un diritto al risarcimento del lucro cessante futuro è necessario dimostrare che la menomazione si tradurrà concretamente in una perdita o riduzione della capacità di guadagno del lavoratore.


Danno patrimoniale e danno non patrimoniale: piani distinti e non sovrapponibili. Il sistema risarcitorio italiano, come ricostruito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, distingue nettamente tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale, distinzione che incide profondamente sia sul piano della prova sia su quello della liquidazione. Il danno non patrimoniale. Il danno non patrimoniale tutela la persona nella sua dimensione inviolabile ed esistenziale. Esso comprende: il danno biologico, ossia la lesione temporanea o permanente dell’integrità psicofisica, accertata secondo criteri medico-legali e liquidata, per macro e micro danni, ai sensi degli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private; il danno morale, inteso come sofferenza interiore, dolore, angoscia e turbamento psichico conseguenti all’illecito; la personalizzazione del danno, che consente un aumento del risarcimento standard quando le conseguenze dell’invalidità, nella vita concreta del lavoratore, risultino eccezionalmente più gravose rispetto alla normalità statistica. Queste componenti non compensano la perdita di reddito, ma il pregiudizio alla persona in quanto tale. Il danno patrimoniale. Il danno patrimoniale riguarda invece le conseguenze economicamente valutabili dell’infortunio ed è articolato in: danno emergente, ossia le spese sostenute e quelle future prevedibili (cure, terapie, assistenza, ausili); **lucro cessante, che consiste nel mancato guadagno dovuto alla riduzione o perdita della capacità lavorativa. È all’interno del lucro cessante che si colloca il danno patrimoniale futuro, voce risarcitoria autonoma e concettualmente distinta dal danno biologico.


Capacità lavorativa generica e specifica: il discrimine decisivo. La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito, con orientamento ormai consolidato, che non ogni riduzione della capacità lavorativa è idonea a fondare un danno patrimoniale. La capacità lavorativa generica è l’attitudine astratta a svolgere un’attività lavorativa qualsiasi. La sua compromissione è già compensata dal risarcimento del danno biologico. La capacità lavorativa specifica è invece l’idoneità del lavoratore a svolgere la concreta attività lavorativa esercitata o altre attività coerenti con la sua professionalità, il suo inquadramento, le competenze acquisite e le prospettive di carriera.  Solo la riduzione della capacità lavorativa specifica integra un danno patrimoniale risarcibile, perché comporta una perdita effettiva e prevedibile di reddito. Un operaio che, a seguito di un infortunio, non può più svolgere mansioni manuali pesanti; un impiegato che, per deficit cognitivi permanenti, vede compromesse le possibilità di avanzamento; un lavoratore che non può più accedere a straordinari, premi di risultato o progressioni economiche: in tutti questi casi, la menomazione non incide solo sulla salute, ma sulla capacità di produrre reddito nel futuro.


La prova del danno patrimoniale futuro: una valutazione prognostica, non arbitraria

Il danno patrimoniale futuro, per sua natura, non può essere provato in termini di certezza assoluta. Tuttavia, la Cassazione richiede che la sua esistenza sia dimostrata secondo un criterio di ragionevole probabilità, fondato su elementi concreti e verificabili. L’accertamento dell’invalidità permanente rappresenta solo il punto di partenza. Il lavoratore deve allegare e provare che quella menomazione: ridurrà la sua capacità di svolgere le mansioni attuali o mansioni equivalenti; limiterà le possibilità di carriera, di riqualificazione o di mantenimento del posto; determinerà, verosimilmente, una riduzione del reddito complessivo nel tempo. Nel lavoro dipendente, assumono rilievo probatorio, ad esempio: la documentata impossibilità di svolgere le mansioni precedenti e il conseguente demansionamento; la perdita di indennità accessorie, premi o straordinari stabilmente connessi alla prestazione; le certificazioni mediche che attestino limitazioni incompatibili con il profilo professionale; le valutazioni del consulente tecnico d’ufficio sull’impatto dell’invalidità sulla capacità lavorativa futura; l’assegnazione a mansioni meno qualificate o meno remunerate, anche se formalmente “compatibili”. La prova non deve essere impossibile, ma seria, coerente e ancorata alla realtà lavorativa del danneggiato.


Il ricorso alle presunzioni semplici. Proprio perché il danno si proietta nel futuro, l’ordinamento consente un ampio ricorso alle presunzioni semplici, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. Il giudice può desumere l’esistenza del danno patrimoniale futuro da fatti noti, quali: la tipologia di mansioni svolte prima dell’infortunio; il grado di invalidità permanente;

l’età del lavoratore e la durata residua della vita lavorativa; la stabile riduzione delle capacità operative o relazionali. Secondo la giurisprudenza di merito, il danno economico futuro può essere riconosciuto anche in assenza di una perdita immediata di reddito, quando risulti ragionevolmente prevedibile che la menomazione impedirà al lavoratore di mantenere nel tempo lo stesso livello reddituale.


La liquidazione del danno: criteri equitativi ma controllabili. Accertata la riduzione della capacità di guadagno, il giudice procede alla liquidazione del danno patrimoniale futuro in via equitativa, ma secondo criteri razionali e verificabili. Tra i parametri utilizzati dalla giurisprudenza rientrano: il reddito percepito dal lavoratore al momento dell’infortunio, comprensivo delle componenti continuative; la proiezione del reddito nel periodo di vita lavorativa residua; la percentuale di riduzione della capacità lavorativa specifica; l’applicazione di coefficienti di capitalizzazione, calibrati sull’età; la detrazione delle prestazioni previdenziali o assistenziali aventi funzione indennitaria, per evitare duplicazioni risarcitorie. La liquidazione non è una sanzione, ma la traduzione monetaria di una perdita economica futura verosimile.


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