RSA e libertà sindacale: la Corte costituzionale amplia l’accesso ai sindacati comparativamente più rappresentativi
- azionesindacalefvg
- 5 feb
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Su gentile richiesta di Giampaolo, ritorniamo su un tema già trattato in questa rivista: “La libertà sindacale e la rappresentatività” RSA. Con la sentenza n. 156 del 30 ottobre 2025,

depositata il 30 ottobre e pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Commissione speciale), la Corte Costituzionale italiana si è nuovamente pronunciata in tema di Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) e criteri di legittimazione delle organizzazioni sindacali per costituirle. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) nella parte in cui non prevede espressamente che le RSA possano essere costituite anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Che cosa significa questo, in termini giuridici? Precedentemente la norma consentiva la costituzione delle RSA soltanto alle organizzazioni sindacali che avevano: sottoscritto il contratto collettivo applicato nell’unità produttiva, oppure partecipato alla negoziazione del contratto collettivo stesso. La Corte ha ritenuto che tale regime fosse incompatibile con i principi costituzionali di libertà e pluralismo sindacale (articoli 3 e 39 Costituzione), nella parte in cui escludeva organizzazioni sindacali effettivamente rappresentative sul piano nazionale ma prive dei requisiti formali legati alla contrattazione aziendale.
Contesto normativo e lacune legislative. L’art. 19 Statuto dei Lavoratori disciplina la costituzione delle RSA (e le tutele conseguenti, come assemblee, permessi, bacheche sindacali, ecc.). Fino alla pronuncia, il criterio di accesso era basato prevalentemente sulla partecipazione negoziale. Attenzione🡪 Il codice del lavoro italiano non prevede un sistema organico di misurazione della rappresentatività sindacale nel settore privato (a differenza del settore pubblico, regolato da un diverso decreto legislativo). Questa lacuna normativa ha generato incertezze applicative e numerose questioni giuridiche, tanto che la stessa Corte ha più volte sollecitato il legislatore ad intervenire. Ora, la sentenza richiama i principi contenuti negli articoli 3 (Uguaglianza sostanziale e ragionevolezza delle norme) e 39 (libertà sindacale e pluralismo delle organizzazioni dei lavoratori) della Costituzione. Secondo la Corte, un criterio di accesso alle RSA basato esclusivamente su requisiti contrattuali può trasformarsi in uno strumento di esclusione non compatibile con la libertà sindacale garantita dalla Costituzione. In altre parole, subordinare il diritto di costituire una RSA alla partecipazione a trattative o alla firma di contratti può consentire al datore di lavoro di condizionare indirettamente l’ingresso di determinate organizzazioni sindacali nella vita aziendale.
Cosa cambia concretamente dopo la sentenza della Corte Costituzionale. Ora, oltre alle organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva e/o partecipanti al processo negoziale, anche i sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale potranno vedere riconosciuto il diritto di costituire RSA. Questo non significa che tutti i sindacati possano automaticamente costituire RSA, ma che la rappresentatività reale, valutata secondo parametri comparativi nazionali, diventa parametro costituzionalmente rilevante.
Rappresentatività comparativa come parametro sostitutivo. La Corte individua nella comparatività della rappresentatività su base nazionale un criterio transitorio di legittimazione, in attesa di una disciplina legale più dettagliata. Tale criterio non deriva da alcuna soglia numerica prevista dalla legge (queste, infatti, non esistono attualmente), ma dalla funzione costituzionale della rappresentanza sindacale nel pluralismo democratico.
Il ruolo dei giudici ordinari in assenza di una legge specifica. Fino a un intervento del legislatore, sarà compito dei giudici del lavoro valutare caso per caso se una determinata organizzazione sindacale è effettivamente comparativamente più rappresentativa rispetto ad altre presenti nel settore e se le condizioni di fatto giustificano l’esercizio del diritto di costituire una RSA. Questo implica una valutazione quantitativa e qualitativa della rappresentatività, basata su dati concreti relativi all’adesione dei lavoratori, alla diffusione territoriale e alla capacità organizzativa, pur in mancanza di un modello certificato legalmente.
Le conseguenze sistemiche. La decisione costituisce un passo significativo verso un maggior pluralismo sindacale nei luoghi di lavoro, ampliando l’accesso alle tutele e alle prerogative riconosciute alle RSA, quali ad esempio: diritto di assemblea; accesso alle bacheche sindacali; **permessi retribuiti per attività sindacale. Queste prerogative erano tradizionalmente riconosciute solo a sindacati con specifici requisiti contrattuali. Escludere sindacati effettivamente rappresentativi dal diritto di costituire RSA poteva tradursi in una forma di asimmetria negoziale a danno dei lavoratori. La nuova interpretazione costituzionale tende a riequilibrare questo rapporto, riducendo il rischio che la contrattazione collettiva diventi strumento di esclusione piuttosto che di inclusione. La Corte Costituzionale, ricordiamolo, ha esplicitamente invitato il legislatore a predisporre una disciplina organica sulla rappresentatività sindacale nel settore privato e a individuare criteri oggettivi, trasparenti e verificabili per la misurazione della rappresentatività. La Corte non ha eliminato i criteri selettivi (come la partecipazione alla contrattazione), ma ha impedito che essi diventino ostacoli strutturali al pluralismo sindacale, riconoscendo la rappresentatività effettiva come parametro costituzionalmente legittimo.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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