Infortunio in smart working: perché oggi è un infortunio sul lavoro a tutti gli effetti
- azionesindacalefvg
- 24 gen
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La sentenza del Tribunale di Milano del 16 settembre 2024 ha riconosciuto la tutela INAIL per un infortunio in smart working mentre la lavoratrice usufruiva di un permesso per motivi personali. Il caso riguardava una lavoratrice che, autorizzata ad allontanarsi per andare a p

rendere la figlia a scuola, era caduta durante il tragitto. L’INAIL aveva negato la copertura sostenendo che il permesso interrompesse il nesso con l’attività lavorativa. Il Tribunale ha invece stabilito che permessi, pause e periodi di riposo costituiscono modalità omogenee di sospensione legittima della prestazione e non incidono sulla continuità della tutela assicurativa. Richiamando la disciplina dell’infortunio “in itinere” (D.lgs. 38/2000) e l’orientamento della Cassazione (ord. 18659/2020), i giudici hanno affermato che l’infortunio occorso durante un permesso rientra nella copertura INAIL anche in regime di lavoro agile, salvo deviazioni non necessarie o rischi elettivi. La decisione ribadisce che la fruizione del permesso è un diritto derivante dal rapporto di lavoro e non interrompe il nesso causale che giustifica la tutela.
Lo smart working ha modificato in modo profondo la fisionomia del lavoro subordinato, trasformando il domicilio del lavoratore in un’estensione naturale dell’ambiente professionale. Questa nuova configurazione, pur garantendo maggiore autonomia e flessibilità, ha aperto questioni delicate sul piano della tutela assicurativa, in particolare nei casi in cui l’infortunio avvenga al di fuori dell’abitazione durante una pausa o un permesso.La domanda centrale è: Se sto lavorando da casa, ma mi infortuno mentre usufruisco di un permesso, l’evento è coperto dall’INAIL? Ebbene, la recente e significativa pronuncia del Tribunale di Milano (Sezione Lavoro, sentenza 16 settembre 2024) ha fornito una risposta chiara e innovativa, riaffermando l’estensione della tutela dell’infortunio “in itinere” anche alle situazioni in smart working e ai periodi di sospensione dell’attività legittimamente riconosciuti, come pause e permessi. La controversia riguardava una lavoratrice in modalità agile che, durante l’orario di lavoro, aveva ottenuto un permesso per motivi personali: recarsi a piedi a prendere la figlia a scuola, distante circa 1,6 km dalla sua abitazione. Durante il tragitto, la lavoratrice era caduta, riportando una distorsione e alcune escoriazioni. L’INAIL aveva negato la copertura assicurativa, sostenendo che il permesso interrompesse il nesso funzionale con l’attività lavorativa. Il Tribunale ha ribaltato integralmente questa impostazione. Il ragionamento dei giudici🡪 Il Tribunale di Milano ha affermato che il permesso per motivi personali non costituisce una scelta arbitraria o “voluttuaria”, ma rappresenta un diritto riconosciuto al lavoratore per esigenze rilevanti, spesso di rango costituzionale (cura della famiglia, salute, studio, lutto). Il permesso, dunque, non interrompe il rapporto tra il lavoratore e l’attività lavorativa: sospende legittimamente la prestazione, ma non spezza il nesso funzionale che giustifica la tutela assicurativa. Da qui il principio essenziale🡪 Dal punto di vista della copertura INAIL, permesso, pausa pranzo e periodo di riposo sono istituti omogenei. Negare l’infortunio occorso durante un permesso, ma riconoscerlo durante la pausa pranzo, determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento e creerebbe un “vuoto di tutela” incompatibile con la logica del sistema assicurativo. La decisione si colloca nel solco già tracciato dalla Cassazione (ord. n. 18659/2020), secondo cui la tutela opera ogni volta che il lavoratore si allontani e faccia ritorno al luogo di lavoro – che in smart working coincide con la propria abitazione – nell’ambito di una sospensione dell’attività prevista dall’ordinamento.
Infortunio “in itinere”: quando è coperto. L’infortunio “in itinere”, disciplinato dal D.lgs. 38/2000, copre l’incidente occorso nel tragitto “normale” tra casa e luogo di lavoro. La copertura viene esclusa solo in due ipotesi: interruzioni o deviazioni non necessarie, cioè non collegate a esigenze essenziali; rischio elettivo, quando il lavoratore si espone volontariamente a un rischio del tutto anomalo e personale. La stessa INAIL, con la circolare n. 62/2014, considera necessitata e quindi tutelata la deviazione finalizzata ad accompagnare i figli a scuola. Perché l’infortunio è stato riconosciuto🡪 Il permesso legittima il lavoratore a sospendere temporaneamente la prestazione. Questa sospensione, proprio perché conforme al quadro normativo, mantiene integro il nesso tra il tragitto (abitazione–scuola e ritorno) e l’attività lavorativa. Di conseguenza, l’infortunio occorso nel tragitto durante il permesso è stato correttamente qualificato come infortunio in itinere, con piena copertura INAIL.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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