Infortunio sul lavoro: cosa fare.
- azionesindacalefvg
- 3 lug 2025
- Tempo di lettura: 4 min
Aggiornamento: 14 lug 2025
Una guida al servizio del lavoratore che subisce un infortunio sul lavoro.
Cosa c’è da fare e da fare bene
Cronologia degli adempimenti
Quando si verifica un infortunio sul lavoro, non è sufficiente provvedere alle cure immediate: è essenziale sapere quali adempimenti vanno svolti, in che ordine e chi ne è responsabile, al fine di tutelare la salute dell’infortunato e, al contempo, rispettare gli obblighi legali previsti dalla normativa italiana.

Seguiamo, dunque, la cronologia degli eventi, distinguendo tra gli infortuni considerati “lievi” (quelli la cui prognosi è di un giorno escluso quello dell’evento infortunistico) e quelli più seri. Sul posto di lavoro una caduta, un urto, un’esposizione improvvisa a sostanze nocive o un movimento scorretto possono generare un infortunio.
Appena capita l’infortunio, il lavoratore ha il dovere di informarne immediatamente il proprio datore di lavoro, anche se l’episodio gli sembra banale. Non è necessario fornire subito una documentazione formale: in questa fase iniziale è sufficiente una segnalazione verbale. Al contempo, si deve intervenire prestando il primo soccorso al lavoratore infortunato, al fine di stabilizzarlo e assisterlo in attesa, se necessario, dell’arrivo di personale medico. A questo punto, sarà il medico competente a dover emettere un certificato.
Il medico che emette il certificato utile a constatare l’infortunio sul lavoro deve essere un medico abilitato alle manovre di primo soccorso, ossia: il medico di pronto soccorso (ospedaliero o di una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata); il medico curante (medico di famiglia); oppure il medico aziendale, se presente nell’organico dell’impresa. Questo medico ha il compito di diagnosticare l’infortunio e redigere un certificato medico con la prognosi (il numero di giorni previsti di inabilità temporanea). Egli dovrà poi trasmetterlo direttamente, per via telematica all’INAIL. Al lavoratore verrà consegnata una copia cartacea o digitale del certificato, recante un numero identificativo. Appena ricevuto il certificato o la notizia della prognosi, il lavoratore dovrà consegnarlo o comunicarlo al datore di lavoro. Questo è un passaggio fondamentale: da questa comunicazione parte il termine entro cui il datore di lavoro deve adempiere ai suoi obblighi verso l’INAIL. A questo punto si apriranno due possibili scenari: la prognosi è inferiore a 3 giorni. In tal caso non è necessaria una denuncia formale, bensì sarà sufficiente la cosiddetta comunicazione a fini statistici. Sorgerà quindi, per il datore di lavoro, l’obbligo di inviare una comunicazione all’INAIL, sempre in via telematica, entro 48 ore dalla ricezione del certificato. Si tratta di un obbligo informativo che serve a fini di monitoraggio, ma non attiva la copertura assicurativa INAIL per il lavoratore; **la prognosi è superiore a 3 giorni. Qui scatta l’obbligo di denuncia di infortunio vera e propria. Il datore di lavoro ha 2 giorni di tempo (non lavorativi, ma giorni solari) per inviarla telematicamente all’INAIL. In questo caso il lavoratore ha diritto all’indennità di infortunio.
Se la prognosi supera i 3 giorni solo successivamente (ad esempio nel caso in cui il medico, dopo il certificato di primo soccorso, proroghi la prognosi a una settimana), il termine di due giorni per la denuncia decorre dal momento in cui ne viene data conoscenza al datore di lavoro.
Se l’infortunio comporta il decesso del lavoratore o un pericolo di vita immediato, la legge è ancora più severa: il datore di lavoro deve trasmettere la denuncia all’INAIL entro 24 ore. In questi casi urgenti, è ammesso anche l’invio con mezzi rapidi, come PEC, fax o telegramma, purché vi sia tracciabilità. Una volta ricevuta la denuncia, l’INAIL aprirà una pratica e valuterà la documentazione. Se la prognosi è superiore a 3 giorni e tutto è regolare, il lavoratore riceverà l’indennità economica prevista.
L’INAIL può anche decidere di inviare un proprio medico per accertare l’effettivo stato di salute del lavoratore. A questo punto, una precisazione è doverosa: A differenza di quanto accade con il certificato di malattia, per cui al lavoratore è richiesto di essere disponibile presso il proprio domicilio in caso sia inviato un controllo, nel caso di infortunio tale onere non è richiesto (no alle visite fiscali e no alle fasce di reperibilità). Tuttavia, il dipendente sarà sempre tenuto a tenere un comportamento collaborativo, qualora l’INAIL ritenga necessario l’invio di un proprio medico per accertare l’effettiva entità dell’infortunio da questi subito. Nel frattempo, il datore di lavoro dovrà tenere traccia dell’accaduto, anche per eventuali accertamenti futuri. Se non adempie correttamente agli obblighi di comunicazione o denuncia, rischia sanzioni amministrative e, in caso di omissioni gravi, anche responsabilità di tipo penale o civile.
Nota: Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata in occasione del lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa. Gli elementi integranti l’infortunio sul lavoro sono quindi: a) la lesione; b) la causa violenta; c) l’occasione di lavoro. Il concetto di “occasione di lavoro” richiede che vi sia un nesso causale tra il lavoro e il verificarsi del rischio cui può conseguire l’Infortunio. Il rischio considerato è quello specifico, determinato dalla ragione stessa del lavoro. È infortunio sul lavoro anche il cosiddetto “infortunio in itinere”, quello occorso al lavoratore nel tragitto compiuto per recarsi al lavoro o per tornare a casa dal luogo di lavoro. Sono considerati infortuni sul lavoro (facciamo chiarezza) anche quelli dovuti a colpa (negligenza, imperizia e imprudenza) del lavoratore stesso (Negligenza: Si riferisce alla mancanza di diligenza, cura e attenzione nello svolgimento di un'attività. Imprudenza: Si manifesta nell'agire con leggerezza e impulsività, senza valutare adeguatamente i rischi. Imperizia: Riguarda la mancanza di competenze, conoscenze o abilità tecniche specifiche necessarie per svolgere un'attività in modo corretto).
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