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Contrattazione collettiva e giudice. Ecco chi decide davvero la gravità del fatto disciplinare. Da sapere

L’Ordinanza n. 15029 del 4 giugno 2025 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione introduce un’importante precisazione rispetto al principio — consolidato in giurisprudenza — secondo cui la tipizzazione disciplinare contenuta nella contrattazione collettiva non vincola il giudice nella qualificazione della giusta causa o del giustificato motivo di

licenziamento, quando tali istituti assumono una connotazione esclusivamente legale.

La Corte afferma, tuttavia, un’eccezione di rilievo sistematico: quando il contratto collettivo ricollega a una determinata condotta soltanto una sanzione conservativa, il giudice è vincolato alla previsione negoziale. Tale vincolo trae fondamento dall’art. 12 della L. 604/1966, che fa salva la possibilità per la contrattazione collettiva di introdurre condizioni più favorevoli per il lavoratore. In questi casi, dunque, non è consentito al giudice ampliare il catalogo delle condotte suscettibili di integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo, né è possibile riqualificare come espulsiva una mancanza che la fonte collettiva ha volontariamente contenuto entro il perimetro del rimprovero scritto, della multa o della sospensione. La pronuncia della Corte riconferma che: La contrattazione collettiva opera quale fonte di favore: quando essa circoscrive una determinata condotta a una sanzione conservativa, tale qualificazione vincola il giudice. Il giudice non può estendere autonomamente la tipologia delle sanzioni espulsive, in assenza di una chiara volontà delle parti collettive. La valutazione disciplinare deve essere proporzionata e coordinata con la graduazione sanzionatoria del CCNL, che costituisce parametro interpretativo imprescindibile. In questo assetto, l’interprete non può introdurre valutazioni analogiche o estensive in malam partem rispetto alle clausole negoziali.


La giurisprudenza di riferimento. La Corte ricorda preliminarmente il principio generale più volte enunciato secondo cui la graduazione disciplinare prevista nei CCNL non vincola il giudice nel valutare la ricorrenza della giusta causa o del giustificato motivo (Cass. nn. 8718/2017; 9223/2015; 13353/2011). Accanto a tale regola, tuttavia, si colloca una linea interpretativa altrettanto consolidata, confermata dai seguenti precedenti: 1. Cass. n. 11860/2016🡪 Stabilisce che, se il contratto collettivo qualifica la condotta come punibile con sanzione conservativa, il giudice non può rivalutarla autonomamente in chiave espulsiva: “Deve escludersi che (…) una condotta sanzionata dalla fonte collettiva con misura conservativa possa formare oggetto di una più grave valutazione giudiziale.” 2. Cass. n. 14064/2019🡪 Collega la tutela reintegratoria dell’art. 18, co. 4, St. lav. alla tipizzazione negoziale della condotta come sanzionabile con misura conservativa, escludendo ogni possibilità di analogia: “Solo ove il fatto sia espressamente contemplato come punibile con sanzione conservativa può operare la tutela reintegratoria (…) non essendo consentita alcuna estensione analogica.” 3. Cass. n. 30680/2018🡪 Conferma l’autonomia concettuale della giusta causa legale, ma insiste sulla necessità di un bilanciamento con la scala valoriale negoziale. 4. Cass. n. 8621/2020🡪 Riconosce alla graduazione sanzionatoria del CCNL funzione interpretativa e valorizza la natura “vincolante” della previsione conservativa. 5. Cass. n. 13063/2022🡪 Chiarisce che, in presenza di clausole generali o elastiche, spetta al giudice “riempirle di contenuto”, utilizzando standard legati ai valori ordinamentali e alla realtà sociale. L’interpretazione giudiziale è ammessa solo entro i limiti segnati dalla fonte collettiva.


Principi di diritto ricavabili Vincolo del giudice nelle ipotesi di sanzione conservativa. Quando il CCNL prevede in forma esclusiva una misura conservativa, il giudice non può qualificare la condotta come giusta causa o giustificato motivo. Interpretazione letterale e divieto di analogia Le clausole disciplinari del CCNL devono essere interpretate secondo i criteri degli artt. 1362 ss. c.c.; ne è preclusa ogni estensione analogica o creativa. Valorizzazione delle clausole generiche Se la clausola è “elastica”, il giudice deve integrarla alla luce dei valori sociali e dei principi di proporzionalità, senza oltrepassare il limite negoziale della sanzione conservativa. Ambito della tutela reintegratoria La reintegra dell’art. 18, co. 4, St. lav. opera solo quando la condotta è tipizzata come meritevole di sanzione conservativa. Non è ammessa un’estensione basata su equivalenza di disvalore disciplinare.


Le conclusioni. L’Ordinanza n. 15029/2025 riafferma con chiarezza un equilibrio fondamentale del sistema disciplinare🡪 Regola generale: il giudice non è vincolato dalla catalogazione negoziale di giusta causa o giustificato motivo; eccezione qualificata: quando il contratto collettivo prevede soltanto una sanzione conservativa, il giudice non può elevarla a causa legittimante il licenziamento, salvo esplicita diversa volontà delle parti collettive. Ne emerge una tutela rafforzata del lavoratore fondata sul principio di maggior favore, che impone al giudice di attenersi alla graduazione contrattuale delle mancanze e di esercitare un controllo proporzionale e coerente con i parametri negoziali e con gli standard di correttezza e buona fede.



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