L’azienda mi ha messo alle costole un investigatore privato per controllarmi anche fuori dal lavoro. Può farlo?
- azionesindacalefvg
- 30 gen
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Di fronte a sospetti di furti, assenteismo ingiustificato, falsa malattia o concorrenza sleale, molte imprese valutano il ricorso a investigatori privati per accertare comportamenti

potenzialmente dannosi. Questa scelta, tuttavia, si colloca su un terreno delicato, in cui si intrecciano il potere datoriale di tutela del patrimonio aziendale e i diritti fondamentali del lavoratore, in primis la dignità e la riservatezza. La domanda è quindi legittima.
Statuto dei Lavoratori e privacy. Il riferimento centrale, per una corretta valutazione, resta lo Statuto dei Lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300): L’art. 4: vieta l’uso di impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, salvo accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, e comunque solo per esigenze organizzative, produttive, di sicurezza o tutela del patrimonio aziendale. L’art. 2: consente l’impiego di guardie giurate esclusivamente per la tutela del patrimonio aziendale, vietando loro qualsiasi vigilanza sull’attività lavorativa. Attenzione🡪 Il controllo diretto sull’adempimento della prestazione spetta solo al datore di lavoro e ai suoi preposti. Allo Statuto dei lavoratori si affiancano: *Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e il d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), che impongono che ogni trattamento di dati personali avvenga secondo principi di liceità, necessità, proporzionalità e minimizzazione, anche in ambito lavorativo.
Le due categorie di controlli. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha tracciato una distinzione netta per quanto riguarda i controlli del datore di lavoro: Controlli sull’adempimento della prestazione lavorativa. Questi riguardano la diligenza, la produttività e le modalità di esecuzione delle mansioni 🡪 Sono vietati se affidati a soggetti esterni (come investigatori) e, in generale, non possono avvenire con strumenti di controllo a distanza senza le garanzie dell’art. 4 Stat. lav. Controlli su comportamenti illeciti (c.d. controlli difensivi). Sono finalizzati ad accertare condotte che integrano violazioni del dovere di fedeltà e correttezza (artt. 2104 e 2105 c.c.) o veri e propri illeciti lesivi del patrimonio o dell’immagine aziendale. In questo ambito, l’uso dell’investigatore privato è ammesso. La Cassazione lo afferma in modo costante (tra le tante: Cass. sez. lav. n. 9167/2003; n. 4984/2014; n. 12810/2017; n. 17166/2020). Il datore di lavoro può ricorrere a investigatori per accertare condotte illecite del dipendente, purché il controllo non sia diretto a verificare la mera esecuzione della prestazione lavorativa. La nozione di “patrimonio aziendale” 🡪 Il diritto di difesa del datore di lavoro non riguarda solo i beni materiali (merci, cassa, attrezzature), ma anche quelli immateriali: clientela, immagine, know-how, segreti aziendali, correttezza dei flussi contabili. Un comportamento che lede tali beni non è un semplice inadempimento contrattuale, ma un atto illecito che giustifica un controllo mirato. Esempio🡪 verificare se un magazziniere sistema correttamente la merce (controllo sulla prestazione) è vietato agli investigatori; verificare se sottrae merce per rivenderla, invece, è un controllo consentito. Il presupposto🡪 basta il “mero sospetto” Non è necessario che l’illecito sia già provato. Secondo la Cassazione, è sufficiente un ragionevole sospetto di condotte fraudolente o dannose. Possono costituire indizi gli ammanchi di cassa o anomalie inventariali; le lamentele di clienti; le segnalazioni interne, anche anonime; i certificati di malattia reiterati in circostanze sospette; i cali inspiegabili di fatturato o perdita di clienti. In presenza di tali elementi, il ricorso all’investigatore è ritenuto strumento lecito di verifica difensiva. Modalità del controllo: Il controllo occulto, in questo caso, è lecito ma non deve essere invasivo. L’attività investigativa deve rispettare la dignità del lavoratore (art. 1 Stat. lav.), i limiti del diritto alla riservatezza e il principio di proporzionalità. In concreto l’investigatore può osservare e documentare comportamenti che si svolgono in luoghi aperti al pubblico o visibili a chiunque ma non può installare microcamere, software spia, GPS o altri strumenti di controllo occulto a distanza riconducibili all’art. 4 Stat. lav.; non può introdursi in luoghi privati o interferire con la vita personale (rischio di violazione degli artt. 615-bis, 617 c.p.). Esempi: E’ lecito fingere di essere cliente per verificare se l’addetto alla cassa omette scontrini, è illecito piazzare una telecamera sulla postazione per monitorare tempi e modalità di lavoro. Il caso tipico: falsa malattia È pacificamente ammesso il controllo del lavoratore assente per malattia. La Cassazione (tra le molte: Cass. n. 17166/2020) ha ritenuto legittime foto e video che mostrino il dipendente svolgere attività incompatibili con lo stato patologico dichiarato (lavori edili, seconde attività lavorative, sport). Qui il controllo non riguarda la prestazione (sospesa) ma un comportamento fraudolento che viola buona fede e obbligo di correttezza. Le prove raccolte. I rapporti investigativi, corredati da fotografie e filmati, sono considerati prove atipiche ma pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare e nel giudizio di impugnazione del licenziamento. La Cassazione ne ha riconosciuto ripetutamente la validità. Se l’indagine conferma l’illecito, il datore può avviare il procedimento ex art. 7 Stat. lav.. Resta fermo che, in caso di contestazione, l’onere della prova grava integralmente sull’azienda che deve dimostrare sia la legittimità del controllo, sia la proporzionalità e fondatezza della sanzione. I limiti invalicabili. Il controllo diventa illegittimo quando è diretto, anche di fatto, a valutare la normale attività lavorativa, utilizza strumenti di controllo a distanza senza le garanzie dell’art. 4, è esplorativo, generalizzato o privo di un sospetto concreto, invade la sfera privata o familiare, viola i principi del GDPR. In tali casi, le prove possono essere dichiarate inutilizzabili e il provvedimento disciplinare annullato.
Conclusioni. L’investigatore privato non è uno strumento di sorveglianza ordinaria, ma un mezzo eccezionale di tutela difensiva. Il suo impiego è legittimo solo per accertare illeciti specifici e non per controllare come il lavoratore svolge quotidianamente le proprie mansioni. Il sistema costruito da Statuto dei Lavoratori e giurisprudenza mira a un equilibrio: da un lato, il diritto dell’impresa a proteggere il proprio patrimonio;dall’altro, il diritto del lavoratore a non essere sottoposto a una sorveglianza occulta e oppressiva. In questo equilibrio si gioca la legittimità – o l’illegittimità – di ogni indagine
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.




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