top of page

L’indennità di disponibilità ha natura retributiva e va sempre corrisposta. Lo spiega bene il Consiglio di Stato 

La risposta alla domanda di Filippo (lavoratore somministrato)


Caro Filippo, la questione che poni sull’indennità di disponibilità è di grande interesse pratico e sistematico, soprattutto alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato n. 7853 del 7 ottobre 2025. Proviamo a offrirti una riflessione tecnica, ma chiara, utile a comprendere la portata dell’arresto giurisprudenziale.


La natura retributiva dell’indennità di disponibilità. Il Consiglio di Stato ha ribadito un principio fondamentale: l’indennità di disponibilità riconosciuta ai lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato ha natura strettamente retributiva e costituisce parte

integrante del trattamento economico previsto dal CCNL applicabile al rapporto di lavoro. In altre parole, non si tratta di un emolumento eventuale o condizionato, né di una voce accessoria riconducibile a logiche indennitarie in senso stretto. È, invece, una componente stabile della retribuzione, diretta a remunerare la condizione di pronta reperibilità del lavoratore rispetto alla futura assegnazione alle missioni. Secondo il Giudice amministrativo: l’indennità deve essere corrisposta in modo continuativo, anche durante i periodi in cui il lavoratore, pur assunto a tempo indeterminato dall’agenzia, non sia ancora stato inviato in missione presso un utilizzatore. La maturazione dell’indennità, dunque, non è subordinata all’effettiva utilizzazione del lavoratore, bensì alla sola vigenza del rapporto di lavoro con l’agenzia di somministrazione. Questo principio discende dalla legge e non può essere derogato né compresso da prassi, regolamenti interni dell’agenzia o contrattazione collettiva. La sentenza è molto chiara su un punto: nessun regolamento interno può introdurre limiti temporali o condizioni restrittive alla corresponsione dell’indennità. Non è quindi legittima l’introduzione: di un termine massimo oltre il quale l’indennità cesserebbe di maturare di criteri discrezionali che ne subordinino l’erogazione a valutazioni interne  **di meccanismi che ne riducano l’importo o la platea dei beneficiari.

Il CCNL può solo quantificare l’indennità, ma non può alterarne la natura o limitarne l’erogazione, perché è la norma primaria a stabilire il diritto del lavoratore a percepirla integralmente nei periodi di inattività.


Il principio di tutela del lavoratore somministrato a tempo indeterminato. Il Consiglio di Stato valorizza il senso stesso della somministrazione a tempo indeterminato:il lavoratore, pur non essendo stabilmente assegnato a una missione, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità professionali, mantenendosi pronto a eseguire l’attività non appena richiesto. Questa “messa a disposizione” costituisce una prestazione di natura economica rilevante e meritevole di remunerazione piena. L’indennità, quindi: non è un “di più” legato alla generosità datoriale, ma rappresenta il corrispettivo del particolare assetto del rapporto di lavoro nella somministrazione a tempo indeterminato.


Conclusione.  In definitiva, caro Filippo, la sentenza conferma un principio chiave: l’indennità di disponibilità è parte della retribuzione e, come tale, è dovuta in modo pieno e ininterrotto per tutta la durata del rapporto, anche nei periodi privi di missioni. Il lavoratore somministrato a tempo indeterminato non può subire riduzioni arbitrarie o limitazioni del proprio trattamento economico, poiché l’obbligo di remunerare la disponibilità discende direttamente dalla legge e non può essere derogato. Se hai bisogno di ulteriori chiarimenti sul funzionamento della somministrazione o sulle modalità di calcolo dell’indennità, prendi un appuntamento con la nostra segreteria



Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


  • puoi chiamarci: Linea mobile 331-7497940  

o contattarci via e-mail: azionesindacale.fvg@gmail.com


Commenti


bottom of page