L’obbligo di informativa alle organizzazioni sindacali sul ricorso alla somministrazione di lavoro(entro il 31 gennaio)
- azionesindacalefvg
- 24 gen
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L’obbligo di informativa alle organizzazioni sindacali sul ricorso alla somministrazione di lavoro da parte delle aziende utilizzatrici è previsto dall’art. 36, comma 3, del D.lgs. n. 81/2015 (attuativo del Jobs Act), come successivamente modificato. La disposizione stabilisce che: “L'utilizzatore comunica ogni dodici mesi alle rappresentanze sindacali unitarie ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali, e in mancanza alle associazioni

territoriali di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.” Il termine per tale adempimento è fissato — in via consuetudinaria e da prassi consolidate — al 31 gennaio di ogni anno, in riferimento ai contratti di somministrazione dell’anno precedente. (Tale prassi è confermata, tra gli altri, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nei propri interpelli e circolari esplicative, come l’Interpello n. 27/2014 e successivi chiarimenti tecnici reperibili sul portale ufficiale ministeriale.
Finalità dell’obbligo e interesse sindacale. L’obbligo di informativa ha lo scopo di garantire la trasparenza nell’utilizzo dei rapporti di lavoro somministrato e di consentire alle organizzazioni sindacali di monitorare il ricorso alla somministrazione, prevenendo abusi e forme di precarizzazione; di valutare la correttezza dei comportamenti datoriali rispetto ai limiti quantitativi e ai divieti previsti dalla normativa; di partecipare al confronto sindacale sulla gestione flessibile del lavoro e sull’organizzazione produttiva aziendale, ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori). In questo senso, l’informativa annuale rappresenta uno strumento di consultazione e di controllo sindacale, volto a rendere effettivo il principio di partecipazione previsto sia dalla legislazione nazionale che dalla contrattazione collettiva.
Contenuto minimo della comunicazione aziendale. Secondo il tenore letterale dell’art. 36, comma 3, D.lgs. 81/2015 e le indicazioni ministeriali, l’informativa deve riportare almeno:
il numero dei contratti di somministrazione stipulati nell’anno di riferimento; la durata complessiva di tali contratti; **il numero e la qualifica dei lavoratori somministrati. Alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) possono prevedere ulteriori obblighi, modalità o scadenze diverse per la trasmissione dei dati (da verificare nel settore di riferimento).
Strumenti sindacali in caso di inosservanza aziendale. Se l’azienda non rispetta l’obbligo di comunicazione, le organizzazioni sindacali hanno a disposizione diversi strumenti di tutela: Segnalazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). L’omissione dell’informativa può configurare una violazione amministrativa. L’INL, su iniziativa sindacale o d’ufficio, può effettuare accertamenti ispettivi e imporre la regolarizzazione dell’adempimento informativo. Interpello o intervento del Ministero del Lavoro. Le OO.SS. possono richiedere chiarimenti o sollecitare indicazioni interpretative rispetto a singoli casi di inadempimento, in base all’art. 9 del D.lgs. n. 124/2004. **Azione giudiziaria o ricorso per comportamento antisindacale. In situazioni gravi o reiterate, la mancata informazione può essere assimilata a un comportamento antisindacale ai sensi dell’art. 28 della Legge n. 300/1970, in quanto ostacola l’attività sindacale. In tal caso, il sindacato può promuovere un ricorso d’urgenza al tribunale del lavoro, chiedendo un ordine giudiziale di cessazione dell’illecito e la trasmissione dei dati dovuti.
Confronto contrattuale e tavoli paritetici. I CCNL o accordi aziendali possono prevedere specifiche sanzioni contrattuali, oppure la convocazione di tavoli di verifica per la regolarizzazione spontanea dell’omissione.
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