L’orario di lavoro. Facciamo chiarezza
- azionesindacalefvg
- 30 giu 2025
- Tempo di lettura: 4 min
Aggiornamento: 14 lug 2025

Secondo l’articolo 1, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 per orario di lavoro s’intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.
In questo articolo ragioniamo sulle ore che il prestatore deve e può corrisponde al datore di lavoro per obbligo di legge o di contrattazione collettiva
Premessa: L’orario di lavoro non può superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Attenzione però, la media deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 4 mesi, limite a cui deve attenersi l’autonomia individuale (annotiamo che i contratti collettivi di lavoro possono elevare questo limite fino a 6 mesi o addirittura a 12 a fronte di dichiarate e circostanziate ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro). Nella determinazione oraria non vanno computate le assenze dovute a ferie e malattia o periodi equiparabili alla malattia. Sono da equiparare a tali assenze quelle dovute ad infortunio e gravidanza, che comunque si ricollegano allo stato di salute del lavoratore. Tutti i restanti periodi di assenza con diritto alla conservazione el posto restano pertanto ricompresi nell’arco temporale di riferimento, sia pur con indicazione delle ore pari a zero
Un’altra precisazione è importante: Il riferimento all’anno non deve intendersi come anno civile (1° gennaio - 31 dicembre), ma come un periodo mobile compreso tra un giorno qualsiasi dell’anno ed il corrispondente giorno dell’anno successivo.
Domanda: In una settimana è possibile (legittimo) lavorare 54 ore (9 ore x 6 giorni)? Si, non si vietano prestazioni che superino, nell’arco di 7 giorni, le 48 ore in quanto il periodo di riferimento è un periodo più ampio della settimana (la media può, se il CCNL lo prevede, parametrarsi fino ad un anno). Questo significa che in una o più settimane lavorative si potranno anche effettuare 54 ore di lavoro che però dovranno essere compensate con una minore adibizione lavorativa nel corso del periodo regolamentato. È la media di periodo che va rispettata. L’attività potrà essere concentrata in alcuni periodi e ridotta in altri in modo da realizzare un’efficiente gestione dei fattori produttivi (ML, circ. n. 8/2005). Come vedremo a breve, in ogni caso l’orario di lavoro giornaliero non potrà mai superare le 13 ore .
Nel computo dell’orario normale di lavoro, stante la definizione di orario di lavoro, non rientrano i periodi in cui il lavoratore non è a disposizione del datore, ovvero nell’esercizio della sua attività e delle sue funzioni. Quindi le ore non lavorate potranno essere recuperate in regime di orario normale di lavoro. Le eventuali ore di incremento prestate e non recuperate assumono la natura di lavoro straordinario e devono essere compensate secondo le modalità previste dai contratti.
Il limite giornaliero (Non si possono superare le 13 ore di lavoro giornaliere). La possibilità di modulare l’orario di lavoro su base settimanale, mensile o annuale non si sottrare ad un altro limite che può ricavarsi, tra l’altro, dal combinato disposto degli artt. 7 e 8 del D.lgs. n. 66/2003 nella misura di 13 ore giornaliere, ferme restando le pause. Tale individuazione risulta conforme al dettato costituzionale che impone alla legge di definire la durata massima della giornata lavorativa.
Deroghe: Oggi non le trattiamo ma possiamo anticipare che alcune attività sono escluse dall’ambito di applicazione della durata settimanale dell’orario di 40 ore, fermo restando il limite delle 48 ore (art. 16, D.lgs. n. 66/2003)
Perché il limite tassativo delle 13 ore lavorative? In Italia, il limite massimo di 13 ore lavorative giornaliere trova fondamento giuridico in diverse normative, principalmente di derivazione comunitaria e nazionale. Eccole:
1. Direttiva Europea 2003/88/CE: la direttiva sull'organizzazione dell'orario di lavoro stabilisce che il tempo di lavoro giornaliero non può superare le 13 ore, perché deve essere garantito un riposo minimo di 11 ore consecutive ogni 24 ore. Secondo l’art. 3 della direttiva: “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di un periodo minimo di riposo giornaliero di undici ore consecutive per ogni periodo di ventiquattro ore”. Quindi se lavori fino a 13 ore su 24 restano le 11 ore per il riposo (limite massimo compatibile con la direttiva).
2. D.lgs. 66/2003 (attuazione della direttiva in Italia). Il Decreto Legislativo n. 66/2003, che attua in Italia la direttiva 2003/88/CE, prevede: Art. 4 – Orario normale di lavoro: massimo 40 ore settimanali. Art. 5 – Lavoro straordinario: può arrivare a un massimo di 48 ore settimanali (media su 4 mesi, estendibili a 6 o 12). Art. 7 – Riposo giornaliero: “Il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni 24 ore”. Anche qui, se un lavoratore non riposa per 11 ore, si viola la legge.
3. Tutela della salute e sicurezza. Il limite alle ore lavorative giornaliere ha una funzione preventiva, legata alla sicurezza e salute dei lavoratori (ex Art. 2087 c.c.). Un’eccessiva durata del lavoro può: compromettere la salute psicofisica, aumentare il rischio di infortuni, ridurre l’efficienza e la lucidità. Il legislatore pone limiti non solo per garantire un equilibrio vita-lavoro, ma anche per evitare che il datore metta a rischio il lavoratore.
Riepilogando. I contratti collettivi, che in Italia hanno una funzione centrale nella regolamentazione lavoristica, possono organizzare turnazioni, flessibilità, orari spezzati, ma non possono autorizzare turni superiori alle 13 ore al giorno perché verrebbero meno le 11 ore di riposo. In alcuni settori (es. sanità, vigilanza, trasporti, emergenza), si tenta spesso di estendere i turni oltre le 13 ore, ma ciò non è lecito, anche se è previsto dal contratto (in questi casi la normativa contrattuale è nulla e quindi automaticamente disapplicata).
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