top of page

La costante adibizione a mansioni inferiori è illegittima e giustifica un congruo risarcimento (Cassazione docet)  

Aggiornamento: 14 lug 2025

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 8 maggio 2025, conferma quanto statuito dai giudici di merito (Corte d’Appello): “È illegittima l’adibizione "costante e sistematica" a mansioni inferiori svolte per "buona parte della giornata lavorativa".

Non solo, il massimo grado della giustizia ordinaria italiana, legittimità anche il risarcimento per danno alla dignità professionale e all'immagine lavorativa, liquidato in via equitativa. Nel caso esaminato, alla ricoprente, un’infermiera che era stata adibita ad attività proprie degli operatori sociosanitari -OSS, si è accordato un ristoro pari al 6% della retribuzione annuale. Dai giudici esaminatori veniva, in particolare, riscontrata la compresenza dei seguenti fattori: la lunga durata di svolgimento dell'attività di rango inferiore; la natura prettamente manuale dei compiti imposti, a fronte del carattere anche intellettuale, per il livello di conoscenze richiesto, della professione dell'infermiere; **il verificarsi di tutto ciò alla presenza dei pazienti. 


La suprema Corte puntualizza che la richiesta agli infermieri di svolgere attività proprie degli OSS non è a priori illegittima, in quanto essa trova fondamento nei doveri di flessibilità del lavoratore rispetto all'utilità della controparte. Il fondamento di tale richiesta va, altresì, rinvenuto nel canone di leale collaborazione posto a tutela dell'interesse pubblico, interesse sotteso all'esercizio della rispettiva attività (Cass. 17 settembre 2020, n. 19419). I giudici richiamano anche l'art. 49 del Codice Deontologico degli Infermieri laddove si afferma: "l'infermiere, nell'interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera". Tuttavia - puntualizza la Cassazione - questo può verificarsi solo a ben determinate condizioni: a) deve trattarsi di attività che non esprimano contenuti professionali del tutto estranei rispetto ai compiti propri dell'infermiere, ma ciò non è nel caso di specie, ove è evidente che le incombenze richieste riguardavano comunque la cura della persona, che rappresenta tratto comune alle due professionalità (Cass. 19419/2020); b) la richiesta di tali prestazioni deve rispondere a un'esigenza organizzativa, operativa o di sicurezza concreta e non, dunque, a scelte estemporanee o a pretese di lavoro di livello inferiore, pur in presenza di disponibilità del personale della categoria pertinente (Cass. 19419/2020); c) le mansioni inferiori devono essere richieste "incidentalmente o marginalmente": è escluso, quindi, che sia legittima la loro pretesa "non in via occasionale, ma in maniera programmata" (Cass. 8910/2019). 


Deve, allora, concludersi che il ricorso "sistematico e non marginale alle mansioni inferiori" integri la violazione del diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità. Non solo: ne resta svilita la stessa regola sulla coerenza tra inquadramento e mansioni sancita dall'art.52 del D.lgs. n. 165 del 2001, recante il Testo Unico del pubblico impiego. 


La sentenza che abbiamo sinteticamente riportato ha una portata generale e investe anche il settore privato.


Per districarti nel ginepraio del diritto del lavoro, risolvere i tuoi problemi e relazionarti su un piano di parità con il tuo datore di lavoro, prendi contatto con Noi. Oggi hai la possibilità di testare un sindacato nuovo, territoriale e fuori dagli schemi dell’opacità. Scrivi una e-mail a: azionesindacale.fvg@gmail.com o telefona alla nostra segreteria mobile: 351-6688108


Commenti


Non puoi più commentare questo post. Contatta il proprietario del sito per avere più informazioni.
bottom of page