La formazione come diritto primario del lavoratore subordinato. L’accordo Stato-Regioni 2025 e l’obbligo di sicurezza preventiva
- Ennio De Luca
- 10 ore fa
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Con l’esaurimento della fase transitoria prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, entra pienamente a regime il nuovo sistema della formazione in materia di salute e

sicurezza sul lavoro. L’Accordo, adottato ai sensi dell’art. 37, comma 2, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, rappresenta un intervento di riordino organico della disciplina previgente e sostituisce, accorpandoli, gli accordi del 2011, del 2012 e del 2016. Il nuovo assetto normativo si colloca nel solco della progressiva valorizzazione della formazione quale misura primaria di prevenzione del rischio professionale. In tale prospettiva, la formazione non assume più il ruolo di mero adempimento burocratico, ma viene configurata come elemento strutturale dell’organizzazione aziendale e presupposto indefettibile dell’effettività del sistema prevenzionistico. L’art. 37 del Testo unico sulla sicurezza impone al datore di lavoro di assicurare ai lavoratori una formazione “sufficiente ed adeguata”, con particolare riguardo ai rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle misure di prevenzione e protezione. La disposizione, inoltre, stabilisce che la formazione debba avvenire “in occasione della costituzione del rapporto di lavoro”, del trasferimento o cambiamento di mansioni e dell’introduzione di nuove attrezzature o tecnologie. Il dato normativo è stato costantemente interpretato dalla giurisprudenza nel senso della non rinviabilità dell’obbligo formativo rispetto all’effettivo inizio della prestazione lavorativa. Sul punto, la Corte di cassazione ha più volte affermato che la formazione del lavoratore costituisce uno specifico obbligo datoriale di protezione, direttamente collegato all’art. 2087 c.c. e ai principi costituzionali di tutela della salute di cui agli artt. 32 e 41 Cost. La Suprema Corte, in particolare, ha chiarito che il datore di lavoro non può limitarsi alla mera consegna di istruzioni o procedure scritte, ma deve verificare concretamente che il lavoratore abbia acquisito conoscenze adeguate ai rischi dell’attività svolta. In numerose pronunce in materia di infortuni sul lavoro, la Cassazione penale ha ribadito che la carenza o inadeguatezza della formazione integra profilo autonomo di colpa specifica del datore di lavoro e dei soggetti della sicurezza. Assume rilievo, in questo contesto, anche la posizione del preposto, la cui centralità è stata ulteriormente rafforzata dal legislatore dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito nella legge 17 dicembre 2021, n. 215. L’Accordo del 2025 recepisce tale evoluzione normativa prevedendo percorsi formativi più strutturati, con maggiore attenzione agli aspetti applicativi, all’addestramento pratico e alla verifica dell’effettiva comprensione dei rischi. Una delle innovazioni più significative riguarda proprio il principio di immediatezza della formazione. La disciplina previgente consentiva, in alcuni casi, di completare il percorso formativo entro sessanta giorni dall’assunzione. Il nuovo Accordo, invece, valorizza il principio secondo cui il lavoratore deve essere formato prima dell’adibizione alle mansioni che comportano esposizione ai rischi specifici. Tale impostazione appare coerente con l’elaborazione giurisprudenziale consolidata, secondo cui l’obbligo di prevenzione non può essere differito a un momento successivo all’inizio dell’attività lavorativa. Il nuovo Accordo interviene inoltre sulla qualità della formazione, introducendo criteri più rigorosi per i soggetti formatori, per i requisiti dei docenti e per le modalità di erogazione dei corsi. Viene rafforzata la tracciabilità dell’attività formativa, con particolare riguardo alla verifica delle presenze, alla conservazione della documentazione e alla valutazione finale dell’apprendimento. L’obiettivo perseguito è quello di contrastare fenomeni di formazione meramente formale o cartolare, spesso stigmatizzati anche dalla giurisprudenza. In tale direzione si collocano numerose circolari dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e del Ministero del lavoro che, negli anni, hanno evidenziato la necessità di garantire percorsi formativi effettivi e coerenti con i rischi concretamente presenti nei luoghi di lavoro. Tra gli interventi amministrativi ancora rilevanti si segnala la circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1 del 16 febbraio 2022, che ha fornito indicazioni operative sul rafforzamento del ruolo del preposto e sulla necessità di una formazione specifica e aggiornata. Rilevano inoltre le indicazioni interpretative emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di formazione a distanza, le quali hanno chiarito i limiti di utilizzo dell’e-learning per i moduli che richiedono addestramento pratico o interazione diretta. Il tema della formazione in modalità e-learning continua, infatti, a rappresentare uno degli aspetti più delicati della disciplina. Il nuovo Accordo mantiene la possibilità di ricorrere alla formazione a distanza per alcuni moduli teorici, ma introduce limiti più stringenti e condizioni tecniche più rigorose. La scelta appare coerente con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la formazione deve essere effettiva, comprensibile e concretamente idonea a trasferire competenze operative. Ne consegue che il mero completamento telematico di moduli standardizzati non può ritenersi sufficiente in presenza di attività caratterizzate da rischi elevati o dall’utilizzo di attrezzature complesse. Particolare attenzione viene inoltre riservata all’addestramento pratico, disciplinato dall’art. 37, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008.
La distinzione tra formazione, informazione e addestramento assume oggi un rilievo centrale: mentre la formazione riguarda il trasferimento di conoscenze e procedure, l’addestramento implica una prova pratica e un’esercitazione applicata sotto la guida di personale esperto. La Cassazione ha più volte evidenziato che l’assenza di adeguato addestramento costituisce elemento sintomatico dell’inadempimento datoriale, soprattutto nei settori ad alto rischio. L’Accordo del 2025 introduce anche un sistema più organico di riconoscimento dei crediti formativi e di aggiornamento periodico. Viene così favorita la continuità dei percorsi professionali, evitando duplicazioni inutili ma, al tempo stesso, imponendo una costante attualizzazione delle competenze prevenzionistiche. La logica sottesa è quella della formazione continua, coerente con l’evoluzione dei processi produttivi e con l’emersione di nuovi rischi, inclusi quelli connessi alla digitalizzazione e all’organizzazione flessibile del lavoro. Nel complesso, il nuovo Accordo Stato-Regioni segna il passaggio da un modello prevalentemente formale a un sistema maggiormente orientato all’effettività della tutela. La formazione non è più considerata un adempimento differibile o documentale, ma uno strumento essenziale di prevenzione, da garantire tempestivamente e con modalità realmente idonee a tutelare la salute dei lavoratori. In questa prospettiva, il principio secondo cui la sicurezza deve precedere l’attività lavorativa trova oggi una più chiara consacrazione normativa e applicativa. La formazione preventiva, concreta e verificabile costituisce non soltanto un obbligo giuridico, ma anche una componente imprescindibile della moderna organizzazione del lavoro e della responsabilità sociale dell’impresa




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