La minaccia di licenziamento come strumento di coercizione economica. Dalla somministrazione abusiva a quella fraudolenta
L’elaborazione giurisprudenziale più recente conferma con chiarezza un principio di fondo dell’ordinamento lavoristico e penale: il potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro

incontra un limite invalicabile nella libertà di autodeterminazione del lavoratore. Quando tale limite viene superato mediante l’uso della minaccia – in particolare quella del licenziamento – al fine di ottenere un vantaggio economico indebito, la condotta trascende l’ambito civilistico e integra gli estremi del delitto di estorsione ai sensi dell’art. 629 c.p. In questa prospettiva si colloca la pronuncia della Corte di Cassazione, sez. II penale, n. 11253 del 2026, la quale ribadisce che la prospettazione della perdita del posto di lavoro, ove utilizzata come leva per imporre condizioni retributive deteriori o per ottenere restituzioni indebite di somme, assume rilevanza penale autonoma e non può essere assorbita nella fattispecie dello sfruttamento lavorativo. Il diritto del lavoro riconosce al datore ampi poteri di organizzazione e gestione dell’impresa (art. 2086 c.c.), inclusa la facoltà di recesso dal rapporto nei limiti stabiliti dalla legge (art. 2118 c.c.) e dalla disciplina sui licenziamenti individuali (l. n. 604/1966; l. n. 300/1970; d.lgs. n. 23/2015). Tuttavia, tali prerogative non possono essere esercitate in modo arbitrario o strumentale. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la minaccia di un atto formalmente lecito può assumere carattere illecito quando sia piegata a fini diversi da quelli per cui l’ordinamento la consente. In particolare, si configura il delitto di estorsione quando la minaccia è idonea a incutere timore in una persona media, la vittima è costretta a una prestazione patrimoniale non dovuta e il soggetto agente persegue un profitto ingiusto. Nel contesto lavorativo, la minaccia di licenziamento – pur essendo il licenziamento in sé un atto giuridico astrattamente lecito – diviene illecita quando è utilizzata come mezzo di pressione per ottenere rinunce o modifiche peggiorative non liberamente negoziate. Uno dei contributi più rilevanti della sentenza in esame consiste nella delimitazione dei confini tra due fattispecie spesso contigue: 1. Art. 603-bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro): punisce chi approfitta dello stato di bisogno dei lavoratori, imponendo condizioni lavorative degradanti o retribuzioni sproporzionate; 2. Art. 629 c.p. (estorsione): punisce la costrizione mediante violenza o minaccia finalizzata a ottenere un profitto ingiusto. La Corte di Cassazione ha affermato che la presenza di una minaccia specifica, concreta e attuale – quale quella di licenziamento immediato – costituisce l’elemento differenziale decisivo che sposta la qualificazione giuridica del fatto verso l’estorsione. In altri termini: lo sfruttamento presuppone un abuso di una condizione di vulnerabilità preesistente; l’estorsione implica una coazione diretta della volontà, determinata da una minaccia esplicita. Questo orientamento è coerente con precedenti arresti della Cassazione (tra cui Cass. pen., sez. II, n. 18702/2019; n. 50084/2018), che hanno valorizzato il ruolo centrale della coartazione nella struttura del reato estorsivo.
La natura plurioffensiva del reato e la tutela della persona del lavoratore. La qualificazione dell’estorsione come reato plurioffensivo assume particolare rilievo nel contesto lavorativo. La condotta datoriale lesiva incide infatti su due beni giuridici distinti: a) la libertà morale del lavoratore, intesa come capacità di autodeterminarsi senza coercizioni;
b) Il patrimonio, compromesso dalla sottrazione o riduzione indebita della retribuzione. La giurisprudenza sottolinea che non è necessaria la violenza fisica: è sufficiente una minaccia credibile e idonea a determinare uno stato di soggezione psicologica, soprattutto in considerazione della dipendenza economica del lavoratore. Tale impostazione si pone in linea con i principi costituzionali sanciti dagli artt. 35 e 36 della Costituzione che tutelano il lavoro in tutte le sue forme e garantiscono una retribuzione proporzionata e sufficiente.
Invalidità degli accordi estorti e sedi protette. Sul piano civilistico, le rinunce e transazioni del lavoratore sono disciplinate dall’art. 2113 c.c., il quale ne prevede l’impugnabilità qualora non siano effettuate in sedi protette (quali commissioni di conciliazione, sedi sindacali o ispettorati del lavoro). La costante giurisprudenza ritiene che gli accordi ottenuti mediante minaccia siano radicalmente viziati, potendo integrare nullità per illiceità della causa; o annullabilità per violenza morale (artt. 1434 ss. c.c.). Le circolari dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno più volte ribadito la centralità delle sedi protette come garanzia di genuinità del consenso del lavoratore, soprattutto nei casi di rinuncia a crediti retributivi.
Somministrazione abusiva e fraudolenta: quadro normativo e prassi amministrativa. Il fenomeno delle pressioni indebite sui lavoratori si inserisce spesso in contesti più ampi di elusione normativa, quali: a) Somministrazione abusiva di lavoro, disciplinata dal d.lgs. n. 81/2015 (artt. 30 ss.), che si verifica quando il personale è fornito da soggetti non autorizzati;
b) Somministrazione fraudolenta, configurabile quando lo schema contrattuale è utilizzato per aggirare norme inderogabili. Le recenti modifiche legislative (l. n. 56/2024) hanno rafforzato il sistema sanzionatorio, reintroducendo profili penali per le ipotesi più gravi. Sul punto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno fornito indicazioni operative attraverso circolari e note interpretative (tra cui la circ. INL n. 3/2019 e successivi aggiornamenti), chiarendo i criteri per distinguere: appalto genuino, interposizione illecita e somministrazione irregolare. In tali contesti, l’eventuale utilizzo della minaccia di licenziamento per imporre il passaggio a regimi contrattuali peggiorativi può determinare un concorso di reati, aggravando significativamente la posizione del datore di lavoro. L’intervento della giurisprudenza penale risponde all’esigenza di riequilibrare una relazione strutturalmente asimmetrica. Il lavoratore, infatti, si trova spesso in una posizione di dipendenza economica tale da rendere particolarmente incisiva qualsiasi forma di pressione. La Corte di Cassazione, anche nella pronuncia in esame, riafferma che la crisi aziendale non giustifica comportamenti coercitivi, la riduzione dei costi deve avvenire attraverso strumenti legali e negoziali e ogni accordo peggiorativo deve essere espressione di un consenso libero e consapevole.
Approfondimento🡪 La somministrazione di lavoro è uno strumento lecito che diventa fraudolento quando viene usato con l’obiettivo di evitare l’applicazione di norme obbligatorie o dei contratti collettivi. Facciamo un esempio: Un’azienda ha dipendenti regolarmente assunti che decide di licenziare per farli riassumere da una cooperativa esterna. Quei lavoratori tornano a lavorare di fatto per la stessa azienda di prima ma, presumibilmente, agli stessi lavoratori verranno applicati contratti peggiori, si pagheranno meno contributi e si abbasseranno gli stipendi sotto i minimi del CCNL corretto. Ebbene, il il lavoro è lo stesso, ma il costo viene artificialmente ridotto. L’illegittimità risiede nella violazione di un principio fondamentale del diritto del lavoro: le norme inderogabili e i contratti collettivi non possono essere aggirati con artifici contrattuali. Quindi, anche se formalmente esiste una cooperativa ed esiste un contratto “esterno”, il datore di lavoro reale lo stesso. Il sistema serve solo a risparmiare illegalmente sui diritti dei lavoratori. È proprio questa intenzione di elusione che rende la somministrazione fraudolenta. Se tutto avviene “solo” con questo schema → si parla di illecito lavoristico ma se poi si aggiunge una frase tipo: “o accetti questo passaggio oppure sei licenziato” allora (comparendo la minaccia) si entra nel campo dell’estorsione.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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