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La Naspi e le dimissioni formalizzate durante il periodo di prova. Perderò la naspi?


Maria ci pone una domanda molto importante e delicata: Ci scrive: Sono stata assunta da una agenzia interinale di Udine con un contratto a termine di un mese. Nel periodo di prova (3 giorni), l'ultimo giorno ho deciso di rassegnare la dimissione. Premetto che percepivo la Naspi. Vi chiedo: Dovevo formalizzare le dimissioni con la procedura telematica? Perderò la Naspi? 


Rispondiamo


  • Dovevo formalizzare le dimissioni con procedura telematica? No, non è obbligatoria la procedura telematica tramite il portale del Ministero del Lavoro (dimissioni online) se ci si dimette durante il periodo di prova. La legge n. 151/2015 prevede l’obbligo della procedura telematica solo per le dimissioni volontarie fuori dal periodo di prova. Durante la prova, invece, la risoluzione può avvenire liberamente e senza formalità particolari, anche verbalmente (ma è consigliabile farlo per iscritto, magari con una PEC, per motivi di tutela).

  • Perderò la Naspi?  In linea generale, NO, non perderà la Naspi, ma ci sono condizioni importanti da rispettare. Se il contratto a termine (in questo caso con l’agenzia interinale) dura meno di 6 mesi, e la lavoratrice si dimette durante il periodo di prova, l’INPS può considerare il ritorno alla Naspi possibile, perché: il nuovo rapporto non è considerato “interruttivo” del diritto alla Naspi in modo permanente; la Naspi viene sospesa durante il contratto e può riprendere dopo la cessazione. Ma attenzione: Le dimissioni volontarie (anche durante il periodo di prova) di norma escludono il diritto alla Naspi, perché si perde il requisito della involontarietà dello stato di disoccupazione. Tuttavia, l’INPS in diverse circolari e prassi (es. Circolare INPS n. 94/2015) ha chiarito che: se la Naspi era già in pagamento e il nuovo rapporto a termine è breve (es. meno di 6 mesi) e se la risoluzione del contratto avviene nel periodo di prova, quindi con una motivazione “legittima” e non per volontà personale piena, allora è possibile chiedere la “riattivazione” della Naspi, ma non è automatica. Quindi:🡪 la lavoratrice deve giustificare il motivo della risoluzione (es. inidoneità alle mansioni, non corrispondenza alle aspettative ecc.), perché l’INPS potrebbe chiedere documentazione.


Il nostro consiglio:🡪 Anche se legalmente può bastare il verbale, è fortemente consigliato comunicare le dimissioni per iscritto (meglio una  PEC) all’agenzia interinale, indicando la data precisa della cessazione e che si tratta di dimissioni durante il periodo di prova; Una volta cessato il contratto (cioè, dal giorno dopo le dimissioni), contattare l’INPS o un patronato per: Richiedere la riattivazione della Naspi; Verificare che ci siano i requisiti (cioè che l’interruzione del rapporto sia considerata "non ostativa").


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


  • puoi chiamarci: Linea mobile 331-7497940  

o contattarci via e-mail. azionesindacale.fvg@gmail.com


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