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La Naspi non è revocabile in caso di reintegro solo formale e privo di retribuzione (Cassazione 23476/2025)


Con la sentenza n. 23476 del 2025, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno introdotto un principio di rilevante impatto interpretativo sul tema degli ammortizzatori sociali, affermando che il diritto all'indennità di disoccupazione (Naspi) permane anche in caso di reintegra giudiziale del lavoratore, qualora quest’ultimo non venga effettivamente retribuito o impiegato.


Superamento dell'approccio formalistico: il fatto concreto prevale sul dato giuridico. Fino a oggi, la prassi dell’INPS era fondata su una lettura formalistica del rapporto di lavoro: in caso di reintegro disposto dal giudice, il lavoratore veniva considerato in continuità occupazionale e, conseguentemente, si procedeva alla revoca della Naspi percepita durante il periodo in cui era fuori dall’azienda, con richiesta di restituzione delle somme. La Corte ha invece sancito che la valutazione del diritto alla disoccupazione deve fondarsi sulla concreta situazione economico-lavorativa del soggetto, non su mere risultanze giuridiche. In particolare, la mancata corresponsione della retribuzione e l’assenza di effettivo impiego rendono di fatto il lavoratore ancora disoccupato, anche in presenza di un reintegro formalmente eseguito.


Il caso: Il giudizio prende le mosse da una situazione tutt’altro che infrequente: un lavoratore, licenziato e successivamente reintegrato per effetto di una sentenza, non viene effettivamente adibito a mansioni né riceve alcuna retribuzione da parte del datore di lavoro, che può trovarsi in stato di crisi, aver cessato l’attività, o essere inadempiente rispetto al provvedimento giudiziale. In questi casi l’INPS ha, finora, preteso la restituzione dell’intera Naspi percepita, ritenendo che la reintegra facesse venir meno lo stato di disoccupazione. Ebbene, la Cassazione ha ritenuto questa prassi lesiva dei diritti fondamentali del lavoratore, affermando che la protezione sociale non può essere negata sulla base di una finzione giuridica che non trova riscontro nella realtà economica


Fondamento costituzionale della decisione: articolo 38 Cost. La pronuncia si fonda sull’art. 38 della Costituzione, che riconosce ai lavoratori il diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di perdita involontaria dell’occupazione. La Corte sottolinea che un'interpretazione eccessivamente formalistica del concetto di “disoccupazione” nega, di fatto, la tutela costituzionale al lavoratore che, pur reintegrato, non percepisce reddito né svolge attività lavorativa. Pertanto, il diritto all’indennità rimane integro fino a quando il lavoratore non rientra concretamente nel circuito produttivo e retributivo, a prescindere dalla validità formale del contratto di lavoro.


Estensione del principio alla Naspi e agli altri strumenti di sostegno al reddito La decisione delle Sezioni Unite non riguarda solo l’indennità di mobilità o l’ASpI, ma si estende espressamente alla Naspi, attuale strumento cardine del sistema italiano di tutela contro la disoccupazione involontaria. Conseguentemente, qualunque lavoratore reintegrato ma non effettivamente riammesso in servizio né retribuito, ha diritto a proseguire nella percezione della Naspi senza incorrere in richieste di restituzione da parte dell’INPS. La sentenza segna un netto cambio di paradigma, ponendo la tutela sostanziale del lavoratore al centro dell’interpretazione normativa.



Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


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