La piccola guida. Meno Irpef e più salario. Le agevolazioni fiscali su rinnovi contrattuali e i turni gravosi del 2026
- azionesindacalefvg
- 6 giorni fa
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La Legge di bilancio 2026 introduce un insieme di misure fiscali finalizzate a rafforzare il potere d’acquisto dei lavoratori dipendenti del settore privato, intervenendo in modo selettivo sulla tassazione degli incrementi retributivi e delle indennità legate a particolari

modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Agevolazioni fiscali su rinnovi contrattuali / L’obiettivo dichiarato del legislatore è duplice: da un lato, neutralizzare l’effetto erosivo dell’Irpef sugli aumenti salariali derivanti dai rinnovi contrattuali, dall’altro riconoscere un trattamento fiscale più favorevole alle prestazioni rese in condizioni di maggiore disagio, come il lavoro notturno, festivo o nei giorni di riposo settimanale. Le modalità applicative delle agevolazioni fiscali rientrano, come di consueto, nelle competenze dell’Agenzia delle Entrate, cui spetta fornire chiarimenti interpretativi e istruzioni operative ai sostituti d’imposta. La misura di maggiore impatto riguarda gli incrementi retributivi riconosciuti in attuazione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2024-2026. Per i lavoratori dipendenti del settore privato che rispettano determinati limiti di reddito complessivo (vedi a seguire), il legislatore prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, con un’aliquota significativamente ridotta rispetto alla tassazione ordinaria. In concreto, l’aumento contrattuale non concorre alla formazione del reddito complessivo soggetto a scaglioni progressivi, ma viene tassato separatamente con una percentuale fissa. Il beneficio fiscale opera esclusivamente sulla quota di incremento retributivo riconducibile al rinnovo contrattuale e non sull’intero trattamento economico del lavoratore. Ciò consente di preservare quasi integralmente il valore netto dell’aumento, evitando che venga assorbito dalla progressività dell’imposta personale sul reddito. Rientrano nell’ambito di applicazione dell’agevolazione anche le somme corrisposte in relazione a periodi di assenza tutelata (malattia, infortunio), i trattamenti economici riconosciuti durante congedi obbligatori di maternità o paternità e gli incrementi contrattuali che determinano l’assorbimento di superminimi individuali già presenti in busta paga. La rilevanza di tali inclusioni è tutt’altro che marginale, poiché garantisce la continuità del beneficio fiscale anche in presenza di sospensioni legittime dell’attività lavorativa, evitando penalizzazioni indirette🡪 Più nel dettaglio, il beneficio fiscale segue la natura dell’aumento retributivo, non la presenza fisica del lavoratore né la “forma” tecnica con cui l’aumento si manifesta in busta paga. Da qui discende l’estensione dell’agevolazione a tre ipotesi che, a prima vista, potrebbero sembrare escluse. a) Durante periodi di malattia o infortunio, il lavoratore dipendente non presta attività lavorativa ma mantiene un diritto retributivo (totale o parziale) tutelato dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Se il rinnovo contrattuale aumenta i minimi tabellari, oppure incrementa le voci fisse della retribuzione, tale aumento si riflette automaticamente anche sulle indennità o integrazioni economiche corrisposte durante l’assenza. Escludere quelle somme significherebbe penalizzare chi si assenta per cause tutelate, in contrasto con i principi di neutralità e non discriminazione. b) Lo stesso ragionamento vale per i congedi obbligatori di maternità e paternità, che sono assenze imposte o fortemente protette dall’ordinamento e accompagnate da trattamenti economici sostitutivi della retribuzione. In questo caso, l’agevolazione non premia l’effettiva prestazione, ma tutela la continuità del trattamento economico, riconoscendo che il lavoratore non deve subire un danno fiscale per aver fruito di un diritto protetto. c) Incrementi che assorbono superminimi individuali. Questo è il punto più tecnico e spesso meno chiaro. Il superminimo individuale è una voce retributiva riconosciuta al singolo lavoratore che può essere assorbibile dai futuri aumenti contrattuali, se così previsto. Quando il rinnovo del CCNL stabilisce un aumento dei minimi il datore di lavoro può “assorbire” tale aumento, riducendo o azzerando il superminimo senza che il totale lordo cambi in modo visibile. Tuttavia, giuridicamente l’aumento contrattuale esiste ed è solo compensato da una diversa articolazione delle voci retributive. Per questo motivo, l’incremento non perde la sua qualificazione di aumento da rinnovo contrattuale e può rientrare nell’agevolazione fiscale, anche se non produce un aumento netto immediatamente percepibile.
Accanto agli aumenti contrattuali, la Legge di bilancio 2026 interviene anche sul trattamento fiscale delle maggiorazioni retributive riconosciute per lo svolgimento di prestazioni lavorative caratterizzate da particolare onerosità organizzativa o personale. Per i lavoratori dipendenti del settore privato che rientrano entro una soglia massima di reddito complessivo (vedi a seguire), è previsto un regime di tassazione agevolata sulle somme corrisposte a titolo di lavoro notturno, lavoro prestato nei giorni festivi, attività svolta nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno e di reperibilità previste dalla contrattazione collettiva. L’agevolazione si applica entro un limite massimo annuo di importo agevolabile, fissato dal legislatore per circoscrivere il beneficio alle componenti effettivamente legate al disagio organizzativo, senza alterare l’impianto complessivo dell’Irpef. È importante sottolineare che i premi di risultato e le somme legate a forme di partecipazione agli utili d’impresa seguono una disciplina autonoma e non confluiscono nel plafond previsto per le maggiorazioni del lavoro notturno, consentendo al lavoratore di beneficiare, ove ne ricorrano i presupposti, di più regimi fiscali agevolati distinti.
Modalità di applicazione e ruolo del datore di lavoro. Dal punto di vista operativo, il sistema è strutturato per funzionare in maniera prevalentemente automatica. È il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, a verificare la sussistenza dei requisiti reddituali, applicare in busta paga le aliquote agevolate e effettuare i relativi versamenti all’Erario secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione finanziaria. Resta ferma la facoltà del lavoratore di rinunciare espressamente al regime agevolato, optando per la tassazione ordinaria qualora ciò risulti più conveniente in sede di conguaglio o dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui il beneficio non venga applicato dal sostituto d’imposta – ad esempio per cessazione del rapporto di lavoro o in assenza di un datore che operi come sostituto – il diritto all’agevolazione non viene meno. Il lavoratore potrà infatti recuperare la minore imposta spettante direttamente in sede di dichiarazione dei redditi, mediante il ricalcolo dell’imposta dovuta e l’eventuale rimborso delle somme versate in eccesso.
Riepilogando
Voce | Aumenti da rinnovo contrattuale (CCNL) | Maggiorazioni per lavoro notturno e turni |
Beneficiari | Lavoratori dipendenti del settore privato | Lavoratori dipendenti del settore privato |
Tipologia di somme agevolate | Incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei CCNL 2024–2026 | Maggiorazioni per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo; indennità di turno e reperibilità |
Aliquota ordinaria evitata | Irpef progressiva + addizionali regionali e comunali | Irpef progressiva + addizionali regionali e comunali |
Aliquota agevolata applicata | 5% (imposta sostitutiva) | 15% (imposta sostitutiva) |
Risparmio fiscale stimato | Fino a 20–38 punti percentuali, a seconda dello scaglione Irpef ordinario | Fino a 20–30 punti percentuali, a seconda dello scaglione Irpef ordinario |
Reddito massimo per accedere al beneficio | Reddito complessivo 2025 ≤ 33.000 euro | Reddito complessivo 2025 ≤ 40.000 euro |
Base di calcolo del reddito | Reddito complessivo ai fini Irpef, esclusa l’abitazione principale e relative pertinenze | Reddito complessivo ai fini Irpef, esclusa l’abitazione principale e relative pertinenze |
Importo massimo agevolabile | Limitato alla quota di aumento contrattuale effettivamente riconosciuta | 1.500 euro lordi annui |
Periodo di validità | Somme corrisposte nel 2026, anche se il rinnovo è precedente | Prestazioni rese nel 2026 |
Assenze tutelate incluse | Malattia e infortunioMaternità e paternità obbligatorie | Non incluse (serve prestazione effettiva) |
Superminimi individuali assorbibili | Inclusi se l’aumento CCNL li assorbe | Non applicabile |
Premi di risultato | Esclusi (disciplina autonoma) | Esclusi dal limite di 1.500 euro |
Cumulo con altre agevolazioni | Sì, se riferite a basi imponibili diverse | Sì, se riferite a basi imponibili diverse |
Applicazione del beneficio | Diretta in busta paga dal datore di lavoro | Diretta in busta paga dal datore di lavoro |
Facoltà di rinuncia del lavoratore | Sì, con comunicazione scritta | Sì, con comunicazione scritta |
Recupero in dichiarazione dei redditi | Sì, se non applicata dal sostituto | Sì, se non applicata dal sostituto |
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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