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Somministrazione di lavoro: assunzione diretta.


Una recente pronuncia del Tribunale di Milano ha affrontato un tema di grande rilievo per i lavoratori in somministrazione: il superamento del limite dei 24 mesi di missioni a termine presso il medesimo utilizzatore e le conseguenze giuridiche che ne derivano. Il Giudice ha accolto il ricorso di un lavoratore somministrato, accertando la costituzione di un ordinario rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo all’utilizzatore, con conversione del rapporto. È stata respinta l’eccezione della società secondo cui il lavoratore sarebbe stato privo di interesse ad agire per il solo fatto di essere già assunto a tempo indeterminato dall’agenzia per il lavoro. La decisione si colloca nel quadro normativo delineato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81, come modificato nel tempo, e va letta alla luce della disciplina europea in materia di lavoro tramite agenzia.


Il quadro normativo: durata massima e limiti della somministrazione. La somministrazione di lavoro è disciplinata dagli articoli 30 e seguenti del d.lgs. n. 81/2015.  In particolare, l’art. 31 prevede limiti quantitativi e condizioni di utilizzo, mentre l’art. 34 richiama — per quanto compatibili — le norme sul contratto a tempo determinato. Ai fini che qui interessano, è centrale la previsione secondo cui la durata complessiva delle missioni a termine tra lo stesso lavoratore e il medesimo utilizzatore non può superare i 24 mesi, anche non continuativi. Nel computo si tiene conto dei periodi di missione svolti con riferimento a mansioni di pari livello e categoria legale. Il superamento di tale limite comporta conseguenze rilevanti. In coerenza con l’impianto dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2015 (in materia di contratto a termine), la violazione del limite massimo di durata determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Nell’ambito della somministrazione, la giurisprudenza ha ritenuto che, ove il limite sia superato con riferimento alla prestazione resa in favore dello stesso utilizzatore, si configuri la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con quest’ultimo.


Il principio affermato dal Tribunale di Milano. La sentenza del 12 febbraio 2026 ha affermato due principi di particolare interesse per i lavoratori: a) Interesse ad agire del lavoratore. Il fatto che il lavoratore sia assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione non esclude l’interesse ad agire per ottenere l’accertamento di un rapporto diretto con l’utilizzatore. L’interesse è concreto e attuale, poiché muta il datore di lavoro sostanziale, si modifica il regime di stabilità del rapporto  e possono derivare conseguenze economiche e normative differenti (inquadramento, trattamenti aziendali, prospettive di carriera). b) Superamento dei 24 mesi e nullità delle missioni successive. Il Giudice ha ritenuto che la reiterazione di missioni a termine oltre il limite legale integri una violazione della disciplina imperativa in materia di durata massima.Ne consegue la nullità dei contratti a termine eccedenti il limite ela costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con l’utilizzatore. La decisione richiama, in chiave sistematica, la Direttiva 2008/104/CE, che impone agli Stati membri di prevenire l’abuso nella reiterazione di missioni temporanee e di garantire un livello adeguato di tutela ai lavoratori somministrati.


Il fondamento europeo: prevenzione degli abusi e parità di trattamento. La Direttiva 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale stabilisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori somministrati e dipendenti dell’utilizzatore, la necessità di evitare utilizzi distorti dello strumento della somministrazione e il divieto di pratiche elusive volte a creare situazioni di precarietà strutturale. La somministrazione è uno strumento lecito e riconosciuto dall’ordinamento ma non può tradursi in una successione indefinita di missioni che, di fatto, coprano esigenze stabili e permanenti dell’impresa utilizzatrice.Il limite dei 24 mesi risponde proprio a questa finalità: impedire che un rapporto sostanzialmente stabile venga formalmente frammentato attraverso contratti a termine reiterati. Per i lavoratori in somministrazione, la pronuncia offre indicazioni operative importanti. **Verificare la durata complessiva delle missioni. Occorre sommaretutti i periodi di missione svolti presso lo stesso utilizzatore, anche se intervallati da pause purché riferiti a mansioni di pari livello e categoria legale. Se la durata complessiva supera i 24 mesi, si può valutare la sussistenza dei presupposti per agire giudizialmente.


Effetti dell’eventuale accertamento giudiziale. In caso di accoglimento del ricorso:il rapporto si considera costituito a tempo indeterminato direttamente con l’utilizzatore. Il lavoratore entra stabilmente nell’organico dell’impresa presso cui ha prestato attività epossono essere riconosciute differenze retributive o altri diritti connessi. Attenzione però 🡪 non ogni superamento comporta automaticamente la conversione. È necessario precisare che la verifica deve essere condotta alla luce della disciplina vigente al momento dei fatti; eventuali previsioni della contrattazione collettiva applicabile possono incidere su taluni aspetti (nei limiti consentiti dalla legge); la valutazione è rimessa al giudice, caso per caso. Pertanto, non ogni situazione di lunga permanenza presso un utilizzatore si traduce automaticamente in assunzione diretta: occorre accertare il superamento effettivo del limite legale e l’assenza di cause legittimanti.


Concludendo🡪 La sentenza del Tribunale di Milano del 12 febbraio 2026 ribadisce un principio fondamentale: la somministrazione non può essere utilizzata per aggirare le tutele contro l’abuso del lavoro a termine. Il superamento del limite dei 24 mesi presso il medesimo utilizzatore, in violazione della disciplina del d.lgs. n. 81/2015, può determinare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con l’impresa utilizzatrice.  Per i lavoratori dipendenti in somministrazione, ciò significa che la durata delle missioni non è un elemento neutro, ma un profilo giuridicamente decisivo. Monitorare i periodi di assegnazione e conservare la documentazione contrattuale rappresenta un passaggio essenziale per la tutela dei propri diritti.


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


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