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Staff leasing nel comparto metalmeccanico. Un messaggio per i sindacalisti operativi in altri settori  

Il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell’industria metalmeccanica e della installazione di impianti per il quadriennio 2025–2028 introduce una disposizione di

particolare rilievo in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (c.d. staff leasing nel comparto metalmeccanico). La norma contrattuale interviene su un istituto già disciplinato dalla legge, incidendo direttamente sulle prospettive di stabilizzazione dei lavoratori somministrati impiegati continuativamente presso la medesima impresa utilizzatrice. Lo staff leasing è regolato dagli articoli 30–40 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che disciplinano la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. In questo schema il lavoratore è assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione (soggetto autorizzato), l’attività lavorativa viene svolta presso una o più imprese utilizzatrici, secondo le missioni assegnate e il rapporto con l’utilizzatore non è diretto, ma mediato dall’agenzia. La normativa nazionale consente allo staff leasing di non essere assistito da un termine finale, purché siano rispettati i limiti quantitativi, le causali eventualmente previste dalla contrattazione collettiva e il principio di parità di trattamento economico e normativo.


La novità del CCNL metalmeccanici 2025–2028. Il CCNL metalmeccanici introduce, a partire dal 1° gennaio 2026, una durata massima della missione continuativa in staff leasing presso la stessa impresa utilizzatrice. In base alla nuova disciplina contrattuale il lavoratore assunto in somministrazione a tempo indeterminato che abbia svolto attività lavorativa per oltre quattro anni continuativi presso la medesima azienda utilizzatrice matura il diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro diretto a tempo indeterminato con l’impresa utilizzatrice, salvo diverse modalità attuative previste dalla stessa disciplina collettiva. Si tratta di una clausola di stabilizzazione contrattuale, che non elimina lo staff leasing, ma ne limita l’utilizzo prolungato nella medesima realtà produttiva. La previsione del CCNL si colloca legittimamente nell’ambito dell’autonomia collettiva, in quanto non contrasta con il d.lgs. n. 81/2015, che demanda alla contrattazione collettiva la regolazione di aspetti specifici della somministrazione, rafforza il principio di non precarizzazione strutturale del lavoro e tutela l’interesse del lavoratore alla stabilità occupazionale quando la missione diventa, di fatto, strutturale. La clausola non incide sul contratto di lavoro con l’agenzia, ma produce effetti sul piano dell’obbligo di assunzione da parte dell’utilizzatore, configurando una fattispecie di conversione contrattuale di fonte collettiva.


Il nodo europeo: la temporaneità della somministrazione. Il tema della durata delle missioni in somministrazione è attualmente oggetto di attenzione a livello unionale.È infatti pendente una questione interpretativa davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea, relativa alla corretta applicazione della direttiva 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale, con particolare riferimento al requisito della temporaneità dell’assegnazione. La Corte dovrà chiarire se l’utilizzo prolungato e reiterato del lavoratore presso lo stesso utilizzatore, in assenza di limiti effettivi, sia compatibile con la finalità della direttiva, che mira a evitare l’elusione delle tutele del lavoro subordinato diretto. L’eventuale pronuncia, attesa nel corso del 2026, potrebbe incidere non solo sul comparto metalmeccanico, ma sull’intero sistema della somministrazione a tempo indeterminato negli Stati membri. Per i lavoratori dipendenti in staff leasing nel settore metalmeccanico, la nuova disciplina comporta la necessità di monitorare la durata effettiva delle missioni presso la stessa azienda, il riconoscimento di una prospettiva concreta di stabilizzazione dopo quattro anni e un rafforzamento della posizione negoziale, anche in sede sindacale o contenziosa. È essenziale che la continuità temporale venga valutata in concreto, considerando eventuali interruzioni, mutamenti di mansione o di unità produttiva, secondo i criteri che saranno definiti dall’interpretazione applicativa del CCNL.

Domanda: Oggi possiamo traslare questa regola anche in altri comparti? Rispondiamo   distinguendo ciò che è già possibile da ciò che è giuridicamente sostenibile ma non automatico. Il principio può essere traslato in altri comparti? Sì, è possibile, non è automatico ma è giuridicamente sostenibile, a determinate condizioni. La clausola del CCNL metalmeccanici non è una norma eccezionale, ma l’esercizio di un potere che l’ordinamento già riconosce alla contrattazione collettiva. La legge lo consente e il d.lgs. 81/2015 non fissa una durata massima legale delle missioni in staff leasing e rimette alla contrattazione collettiva la regolazione di limiti, condizioni e modalità di utilizzo. Questo significa che ogni CCNL può legittimamente introdurre limiti temporali, obblighi di stabilizzazione e meccanismi di conversione del rapporto. Il CCNL metalmeccanici non crea un precedente “anomalo”, ma usa una facoltà normativa già prevista. 


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


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